BGer 2C_802/2019
 
BGer 2C_802/2019 vom 25.09.2019
 
2C_802/2019
 
Sentenza del 25 settembre 2019
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio del veterinario cantonale,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Sequestro del bestiame e divieto di tenuta di animali
da reddito a tempo indeterminato,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 agosto 2019
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.252).
 
Fatti:
A. In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, l'Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità (di seguito: UVC) ha ordinato, in data 6 e 9 giugno 2016, il sequestro parziale rispettivamente totale dei bovini presenti presso l'azienda agricola di A.________. Con successiva decisione del 24 giugno 2016 ha pronunciato nei confronti dell'interessata un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati nonché ha fissato un termine di 15 giorni per venderli o cederli, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale.
B. Adito da A.________ il Consiglio di Stato ticinese, con giudizio del 14 marzo 2017, ha considerato che il ricorso era privo d'oggetto in quanto era diretto contro il sequestro degli animali deciso in data 6 e 9 giugno 2016 poiché sostituito dalla decisione di confisca del 24 giungo successivo, ha ratificato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato e, infine, ha giudicato conforme alla legge porre a carico dell'insorgente le varie spese di causa.
C. Con sentenza del 14 agosto 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ e ha confermato la decisione del 14 marzo 2017 del Governo cantonale. Respinte le censure formali sollevate dall'interessata e richiamati la normativa determinante (art. 4 e 6 LPAn [RS 455] combinati con gli art. 3, 4 e 5 OPAn [455.1]) nonché il contenuto dei vari rapporti di controllo e della documentazione fotografica agli atti, confortati dalle risultanze dell'analisi clinica e dei rapporti autoptici, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che il divieto (di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato) pronunciato nei confronti di A.________ era giustificato nonché proporzionato. Infine addebitarle le spese corrispondeva a quanto previsto dalla legge (art. 24 cpv. 1 LPAN).
D. Il 21 settembre 2019 A.________ si è rivolta al Tribunale federale chiedendo che "il ricorso è accolto e (...) di chiarire e corregge i punti contestati".
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
2.2. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3 pag. 128; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368).
2.3. Nella fattispecie, la ricorrente si limita a contestare, con qualche parola o delle brevi frasi, i considerandi della sentenza cantonale, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Ella in particolare non censura la disattenzione della normativa applicata, ossia della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) e della relativa ordinanza (OPAn). Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.
 
Erwägung 3
3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 25 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud