BGer 5A_752/2019 |
BGer 5A_752/2019 vom 25.09.2019 |
5A_752/2019 |
Sentenza del 25 settembre 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2019
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.64).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Nel corso del 2018 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ricevuto diverse segnalazioni da parte della polizia e di Pro Senectute relative a violenti litigi intercorsi tra i coniugi A.________ e B.________. Sempre nel 2018 A.________ ha chiesto la nomina di un curatore per la gestione delle finanze (alla base delle tensioni tra i coniugi) e B.________ ha poi espresso il proprio accordo all'istituzione di una curatela per entrambi.
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Mediante decisione 20 marzo 2019 l'autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC in favore dei coniugi.
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Con sentenza 20 agosto 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo mediante il quale A.________ e B.________ hanno chiesto di annullare la predetta decisione (affermando di potersi gestire autonomamente). Dopo aver illustrato i presupposti per l'istituzione di una curatela, il Giudice cantonale ha osservato che nel caso concreto i coniugi non sono in grado di provvedere a loro stessi in autonomia a causa del loro stato di debolezza (v. art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), per cui la misura istituita dall'autorità di protezione risponde ai requisiti legali; considerato che i violenti litigi tra i coniugi perdurano ancora attualmente, sarebbe anzi auspicabile la valutazione di misure di protezione più incisive a tutela degli interessati.
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2. Con " opposizione " 19 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
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Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. I ricorrenti, infatti, non si misurano minimamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiegano in che modo essa sarebbe contraria al diritto, ma si limitano ad affermare "che la polizia in tutto questo lasso di tempo è intervenuta solo una volta" e a fornire quale indicazione generica sul loro stato di salute fisico e mentale.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 settembre 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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