BGer 5A_673/2019
 
BGer 5A_673/2019 vom 26.09.2019
 
5A_673/2019
 
Sentenza del 26 settembre 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio.
Oggetto
curatela di sostegno,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2019
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.133).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nel maggio 2019 A.________ ha chiesto la revoca della curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC, istituita in suo favore nell'aprile 2016. Con scritti 23 maggio e 9 agosto 2019 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha chiesto a A.________ ed alla sua curatrice la produzione di un certificato medico che attesti lo stato di salute dell'interessato.
Con sentenza 22 agosto 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 15 agosto 2019 interposto da A.________. Il Giudice cantonale ha osservato che non vi è alcuna denegata o ritardata giustizia da parte dell'autorità di protezione e che la sua richiesta di produzione di un certificato medico rientra nelle verifiche che le incombono per valutare la revoca di una misura di protezione (che non dipende dalla semplice volontà dell'interessato).
2. Con " reclamo " datato 26 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di invitare l'autorità di protezione a revocare la curatela di sostegno senza dover produrre un certificato medico.
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
Nel caso concreto la condizione dell'art. 42 cpv. 2 LTF non è soddisfatta. Il rimedio qui discusso riproduce infatti alla lettera la motivazione contenuta nel reclamo interposto dinanzi al Tribunale d'appello ed omette quindi di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale e di spiegare in che modo quest'ultima sarebbe contraria al diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.3).
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini