BGer 9C_497/2019 |
BGer 9C_497/2019 vom 27.09.2019 |
9C_497/2019 |
Sentenza del 27 settembre 2019 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
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Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2019 (36.2019.26).
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Visto: |
il ricorso, redatto in lingua inglese, di A.________ del 18 luglio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 9 agosto 2019 con cui, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, come pure egli è stato reso attento che il gravame deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere la firma di proprio pugno,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare in lingua tedesca del 30 agosto 2019 (timbro postale),
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considerando: |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
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che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
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che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
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che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
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che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuto al ricorrente il 26 giugno 2019, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedì 27 giugno 2019 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), martedì 27 agosto 2019,
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che l'atto integrativo del ricorso del 30 agosto 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 27 settembre 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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