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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_437/2019
Sentenza del 1° ottobre 2019
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Marco Perucchi,
opponente.
Oggetto
riduzione della pigione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2019
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.18 e 16.2018.19).
Considerando:
che la B.________SA ha locato a A.________ per una pigione mensile di fr 569.-- un appartamento sito al quinto piano di un palazzo a Chiasso;
che, dopo essere stata avvisata dei lavori di sostituzione dell'ascensore previsti dal 25 luglio al 25 agosto 2017, A.________ ha invano chiesto alla locatrice di essere totalmente esonerata dal pagamento della pigione del mese di agosto 2017;
che il 23 febbraio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________SA, concesso all'attrice una riduzione del 20 % della pigione del mese di agosto 2017;
che con sentenza 19 luglio 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un reclamo inoltrato da A.________ e ha dichiarato, in ragione della rinuncia al prelievo di spese processuali, priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio;
che la Corte cantonale ha innanzi tutto dichiarato irricevibile il nuovo certificato medico prodotto dall'inquilina e ha poi ritenuto determinante per stabilire l'ammontare della riduzione della pigione la situazione oggettiva di un inquilino medio;
che con ricorso 11 settembre 2019 A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, l'esonero dal pagamento della pigione del mese di agosto 2017, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il valore di lite non raggiungendo quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto di locazione, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;
che infatti la ricorrente incentra il suo gravame sull'impossibilità soggettiva di usufruire dell'appartamento durante i lavori, rimproverando alla Corte cantonale di non aver considerato le relative prove e di non aver attuato le garanzie contenute nella Costituzione federale e nella CEDU, ma omette di contestare la considerazione sulla quale è fondata la sentenza impugnata e secondo cui ai fini della riduzione della pigione è invece determinante il disagio oggettivo (in concreto superabile) di un inquilino medio;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti