BGer 4A_621/2018 |
BGer 4A_621/2018 vom 07.10.2019 |
4A_621/2018 |
Sentenza del 7 ottobre 2019 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Hohl,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Carlo Vitalini,
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opponente.
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Oggetto
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regresso del fideiussore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2017.35).
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Fatti: |
A. |
A.a. C.________ e D.________ hanno concluso, quali committenti, con la A.________SA un contratto di impresa generale per l'ultimazione della loro casa unifamiliare. Il 4 giugno 2010 l'appaltatrice ha stipulato con la B.________SA un' " assicurazione cauzione " in cui quest'ultima si è impegnata quale fideiussore solidale nei confronti dei committenti " per l'esecuzione corretta della garanzia d'opera, vale a dire: la garanzia per i difetti dei lavori o delle forniture eseguiti " nell'ambito del predetto contratto.
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Il 7 febbraio 2013 la B.________SA ha versato a C.________ e D.________ fr. 53'494.65, importo preventivato dalla ditta E.________SA per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei difetti riscontrati al tetto.
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A.b. La B.________SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Mendrisio-Nord la A.________SA con petizione 2 dicembre 2013, chiedendo che questa fosse condannata a pagarle fr. 62'987.05 (somma composta dall'importo corrisposto ai committenti a cui sono stati aggiunti fr. 3'515.40, quale contributo per l'allestimento dei referti peritali, e fr. 5'977.-- per ripetibili della procedura di conciliazione). Con sentenza 23 gennaio 2017 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 54'574.65.
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B. Con sentenza 19 ottobre 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato dalla A.________SA. Dopo aver rilevato che una parte del rimedio non soddisfaceva le esigenze di motivazione dell'art. 311 CPC, ha considerato che la convenuta non ha eliminato i difetti del tetto e che, contrariamente a quanto da questa sostenuto, non risulta che i committenti abbiano rifiutato, prima della scadenza del termine fissato a tale scopo, una riparazione. La Corte cantonale ha poi ritenuto che la convenuta non aveva emesso alcuna riserva concernente i costi di ripristino risultanti dalla valutazione della ditta E.________SA.
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C. La A.________SA postula, con ricorso in materia civile del 21 novembre 2018, in via principale la riforma della sentenza cantonale nel senso che la petizione sia integralmente respinta; in via subordinata domanda il rinvio dell'incarto alla Pretura per nuova decisione. Dopo aver narrato e completato i fatti, contesta che la motivazione dell'appello fosse in parte irricevibile. Afferma poi che la Corte cantonale ha arbitrariamente negato la mora dei committenti nel rifiutare le opere di garanzia e ha così violato l'art. 502 CO perché ha riconosciuto all'opponente, che non ha fatto valere tale obbiezione, il diritto di regresso. Sostiene infine che l'opponente non avrebbe apportato alcuna prova a giustificazione dell'ammontare versato.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è in linea di principio ammissibile.
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2. Il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
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3. Nella sentenza impugnata sono state considerate irricevibili alcune parti dell'appello in cui la convenuta si era perlopiù limitata a riproporre quanto esposto innanzi al Pretore e a trascrivere le sue conclusioni. La ricorrente, che lamenta una violazione dell'art. 311 CPC, asserisce invece che anche tali sezioni dell'appello contengono delle critiche al giudizio pretorile e " ritiene che la sua posizione meriti di essere vagliata senza limiti formali di sorta ". Ora, la questione non merita disamina perché il tema del quantum della pretesa di regresso, che la ricorrente afferma di aver sollevato nella sezione 11.3 dell'appello, è stato oggetto del consid. 7 della sentenza impugnata, mentre per il resto il ricorso non precisa gli argomenti che non sarebbero stati trattati dall'autorità inferiore.
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4.
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4.1. La Corte cantonale ha accertato che i committenti e l'attrice avevano notificato alla convenuta nel corso del 2010/2011 diversi difetti che quest'ultima ha parzialmente eliminato. Non sono invece stati risolti i problemi concernenti il tetto (condensa, perdita d'acqua e formazione di ghiaccio). Per quanto attiene a tali questioni la convenuta ha dapprima comunicato, il 5 maggio 2011, che il tetto sarebbe " stato eseguito a regola d'arte ", di avere tuttavia " provveduto ad aumentare l'aerazione del colmo " e che il problema " avrebbe dovuto esaurirsi in 1-2 anni ", essendo dovuto " allo sfogo di umidità residua rimasta all'interno dei muri perimetrali ". Dopo lo scambio di numerose lettere l'attrice ha fissato il 16 ottobre 2012 alla convenuta un termine di 15 giorni per eliminare i difetti del tetto, minacciando di altrimenti procedere al pagamento della garanzia. Il 31 ottobre 2012 la convenuta ha scritto di voler " provvedere alla sistemazione dei difetti ". Il 2 novembre 2012 l'attrice le ha quindi chiesto di indicare la data prevista per la riparazione, prorogando il termine fino al 12 novembre 2012, con l'avvertenza che, qualora tale scadenza fosse decorsa infruttuosamente, avrebbe effettuato il pagamento. La convenuta le ha risposto con scritto 9 novembre 2012, chiedendo un incontro " per pianificare le modalità e le tempistiche degli interventi ". La Corte cantonale termina indicando che tale invito è stato rinnovato con scritto 20 novembre 2012 dell'allora patrocinatore della convenuta e legittimamente rifiutato dai committenti, " poiché alla pretesa di ripristino era subentrata quella di pagamento di denaro ".
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4.2. La ricorrente si lagna di una " lettura arbitraria del fascicolo processuale " e sostiene che i committenti erano in mora, come risulterebbe dalla deposizione del teste F.________, il quale ha confermato la disponibilità a operare, ma che " non è stato concesso l'intervento da parte dei residenti ". Afferma che lo scritto che ha inviato il 9 novembre 2012 sarebbe peraltro conforme agli " usi vigenti nell'edilizia, segnatamente laddove un intervento implica l'uscita di casa degli interessati (fatto notorio) ". Ritiene poi che, avendo esternato la volontà di sistemare il tetto dell'edificio, l'opponente avrebbe dovuto convincere i committenti ad accettare la proposta o almeno opporre loro giusta l'art. 502 CO la mora in cui si trovavano, invece di semplicemente assecondarli e pagare.
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In concreto giova dapprima rilevare che la ricorrente non contesta l'impostazione giuridica della causa, contenuta nel giudizio pretorile e sulla quale la sentenza impugnata si fonda implicitamente, secondo cui la data del 12 novembre 2012 costituiva un congruo termine per l'adempimento nel senso dell'art. 107 CO che, in caso di infruttuosa decadenza, avrebbe permesso ai committenti di rinunciare alla riparazione e avanzare una pretesa compensatoria di risarcimento danni. Occorre poi osservare che la Corte cantonale ha esplicitamente indicato che dalla testimonianza F.________ non emerge che il rifiuto dei committenti ad acconsentire a una riparazione sia avvenuto prima dello scadere del predetto termine. Citando la menzionata deposizione e affermando che sarebbe invece palese che il diniego dei committenti fosse precedente al 2 novembre 2012, la ricorrente non formula alcuna ammissibile critica (v. sulle esigenze di motivazione di una tale censura supra consid. 2) nei confronti della constatazione dei Giudici cantonali secondo cui essa non ha dimostrato che la mancata riparazione dei difetti del tetto fosse dovuta al fatto che la prestazione in natura non era stata accettata quando il termine assegnato per effettuarla ancora correva. Ne segue che l'argomentazione ricorsuale attinente a una violazione dell'art. 502 CO è infondata, perché non è stata provata alcuna mora dei committenti e perché tale norma non impone al fideiussore di spalleggiare un debitore principale inadempiente.
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5.
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5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che il 16 ottobre 2012 l'attrice ha esplicitamente comunicato alla convenuta l'importo preventivato per il rifacimento del tetto. Poiché questa non ha reagito con riferimento al valore delle opere, ha considerato che l'attrice poteva in buona fede ritenere che il preventivo fosse corretto e proporzionato ai difetti, ricordato che il debitore principale ha l'obbligo di portare a conoscenza del fideiussore le eccezioni liberatorie.
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5.2. La ricorrente lamenta che non vi è alcuna " prova del quantum della rivendicazione " e afferma che il suo silenzio non ha comportato accettazione. Sostiene che l'opponente avrebbe dovuto chiedere maggiori indicazioni, atteso segnatamente che " tutto il materiale è stato raccolto e redatto senza " minimamente coinvolgerla, e contesta l'attendibilità del preventivo ritenuto troppo elevato.
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5.3. In concreto la ricorrente si prevale inammissibilmente di una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata senza che siano dati i presupposti per scostarsene (v. supra, consid. 2). Per il resto basta rilevare che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ritenendo che la qui ricorrente, qualora avesse reputato troppo elevato l'ammontare comunicatole, avrebbe dovuto reagire all'avviso e che la sua passività non ha per conseguenza la perdita del diritto di regresso del fideiussore. Il ricorso si rivela infine inammissibile per quanto riguarda " le poste accessorie " riconosciute all'opponente: la stessa ricorrente indica infatti che esse non sono state trattate nella sentenza impugnata, ma nemmeno afferma di averle contestate nel suo appello.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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