Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_972/2019
Sentenza del 9 ottobre 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jametti, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
opponenti.
Oggetto
Revisione,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 27 giugno 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.146+152 [+153+164]).
Fatti:
A.
Con sentenza del 29 gennaio 2019 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatile, segnatamente, a partire dal 31 dicembre 2009, di euro 137'340.99 di pertinenza di B.________, nonché di tentata estorsione, per avere, il 23 aprile 2010, minacciandolo di grave danno, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre C.________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, presentandogli per il pagamento tre note professionali per complessivi euro 2'308'020.--. L'imputata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione e di ingiuria. Confermata la revoca di una pena pecuniaria inflittale con un decreto d'accusa del 12 settembre 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, la Corte cantonale l'ha condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--.
B.
Con sentenza 6B_304/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. Una domanda di revisione del giudizio del Tribunale federale è stata respinta da questa Corte con sentenza 6F_27/2019 dell'11 luglio 2019.
Con sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha parimenti dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale di B.________ contro la predetta sentenza della Corte cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente difettava della qualità di accusatore privato e pertanto della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
C.
Con un'istanza del 31 maggio 2019, integrata con uno scritto del 3 giugno 2019, A.________ ha chiesto la revisione della sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP. Fondandosi sulla sentenza 6B_306/2019, citata, l'istante ha sostanzialmente chiesto la sua assoluzione dai reati commessi ai danni di B.________ e di C.________. Nell'ambito dell'istanza di revisione, e con scritti successivi, A.________ ha contestualmente chiesto l'adozione di provvedimenti cautelari.
D.
Con sentenza del 27 giugno 2019 la CARP ha respinto l'istanza di revisione e rilevato che le domande di adozione di provvedimenti cautelari ancora pendenti erano di conseguenza prive di oggetto. La Corte cantonale ha in particolare negato l'esistenza di una contraddizione tra il suo giudizio del 29 gennaio 2019 e la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale, suscettibile di costituire un motivo di revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP.
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 31 agosto 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullare i dispositivi del giudizio del 29 gennaio 2019 della CARP relativi alle condanne per i reati di ripetuta appropriazione indebita qualificata e di tentata estorsione, nonché ai risarcimenti a favore di B.________ e di C.________. Postula il proscioglimento da queste imputazioni, il versamento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP e l'accollamento allo Stato degli oneri processuali della sede cantonale e dell'intera retribuzione del suo difensore d'ufficio. In via subordinata, chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione degli art. 410 segg. CPP, 138 e 156 CP, 9 e 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU. La ricorrente chiede inoltre di conferire al ricorso l'effetto sospensivo.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione della ricorrente giusta l'art. 81 LTF è data.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Nella misura in cui la ricorrente elenca una serie di disposizioni, che ritiene violate, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile. Il gravame è parimenti inammissibile, laddove la ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ma non dimostra in modo chiaro e preciso, conformemente alle accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 143 IV 500 consid. 1.1), perché determinati accertamenti sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con gli atti. L'oggetto del presente litigio è circoscritto alla questione della revisione della sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP. Le argomentazioni volte a rimettere in discussione il merito del giudizio penale o che concernono altre procedure esulano dal tema della lite e sono ugualmente inammissibili.
3.
3.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP per avere ritenuto che la contraddizione tra il suo giudizio del 29 gennaio 2019 e la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale riguardo alla qualità di accusatore privato di B.________ non concernesse i fatti, bensì l'applicazione del diritto. Secondo la ricorrente, la contraddizione verterebbe sulla titolarità del diritto di proprietà dei valori patrimoniali da parte di B.________, ciò che costituirebbe un elemento di fatto.
3.2. L'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP prevede che chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato può chiederne la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. Questa disposizione costituisce un caso particolare dei nuovi fatti o dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 144 IV 121 consid. 1.6). Essa si riferisce ad un diverso apprezzamento della fattispecie in due diverse decisioni penali (HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 89 all'art. 410). Il motivo di revisione dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sussiste ad esempio quando due o più persone sono condannate per lo stesso reato in due sentenze penali che si contraddicono nel senso che, in presenza degli stessi fatti, se una persona è stata riconosciuta colpevole, l'altra non può che essere considerata innocente. La contraddizione, che deve essere evidente, deve quindi riguardare un elemento di fatto e non l'applicazione del diritto o una modifica successiva della giurisprudenza (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, pag. 1222; RÉMY, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 all'art. 410). Una diversa valutazione di una questione giuridica non costituisce un motivo di revisione, anche se il quesito da risolvere era lo stesso in entrambe le decisioni (HEER, op. cit., n. 92 all'art. 410).
3.3. Con la citata sentenza 6B_306/2019, il Tribunale federale non ha statuito sul merito del procedimento penale nei confronti della ricorrente. Questa Corte si è pronunciata esclusivamente sulla legittimazione di B.________ a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Ha negato la qualità di accusatore privato e ha di conseguenza dichiarato inammissibile il suo ricorso. Si tratta al riguardo di una questione di diritto, che concerne l'ammissibilità del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF, e che il Tribunale federale esamina liberamente (cfr. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in: SJ 2014 II pag. 251). La circostanza secondo cui a B.________ non è stata riconosciuta la qualità di accusatore privato nella procedura di ricorso in questa sede, diversamente da quanto è stato il caso per il procedimento dinanzi alla Corte cantonale, non costituisce quindi una contraddizione riguardante un elemento di fatto, ma una diversa valutazione giuridica della sua veste di parte. A ragione la CARP ha pertanto negato un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP.
4.
4.1. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che la Corte cantonale non si sarebbe pronunciata anche sui motivi di revisione degli art. 410 cpv. 1 lett. a e lett. c CPP ed avrebbe ignorato la completazione della domanda e gli ulteriori scritti inoltrati dopo l'istanza di revisione.
4.2. In concreto, l'istanza di revisione era fondata sulla divergenza tra la sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP e la sentenza 6B_306/2019 del Tribunale federale riguardo alla qualità di accusatore privato di B.________. A ragione la Corte cantonale ha quindi esaminato la domanda dal profilo dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, sotto cui poteva essere eventualmente sussunta. I motivi di revisione della lett. a (nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione della CARP) e della lett. c della disposizione (reato che avrebbe influito sull'esito del procedimento penale di cui è chiesta la revisione) non entrano manifestamente in considerazione. Tantomeno è in concreto pertinente l'art. 410 cpv. 2 CPP (revisione per violazione della CEDU). Rinunciando ad esaminare questi motivi di revisione, la Corte cantonale li ha quindi implicitamente respinti, siccome inconferenti, senza con ciò violare il diritto di essere sentita della ricorrente. Questa garanzia non impone infatti all'autorità di vagliare espressamente ogni singola allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi per contro limitare ai punti rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii). La Corte cantonale ha inoltre tenuto conto sia dell'integrazione del 3 giugno 2019 dell'istanza di revisione sia degli ulteriori scritti, segnatamente di quelli del 19 e del 25 giugno 2019 del patrocinatore della ricorrente. Essi vertevano peraltro essenzialmente su domande di provvedimenti cautelari che, con l'emanazione del giudizio finale, sono tuttavia diventate senza oggetto.
5.
5.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni