BGer 9C_464/2019
 
BGer 9C_464/2019 vom 18.10.2019
 
9C_464/2019
 
Sentenza del 18 ottobre 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
1. B.________, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
2. C.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
3. D.________, Italia.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 maggio 2019 (31.2018.19-20).
 
Visto:
la decisione su opposizione del 25 settembre 2018 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiesto a A.________ il risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 82'760.90 per contributi paritetici non soluti dalla fallita E.________ in liquidazione per gli anni 2014-2016,
il giudizio del 16 maggio 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha, tra l'altro, respinto il gravame di A.________, condannandolo a versare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 82'429.05 per oneri sociali non versati dalla fallita E.________ negli anni 2014, 2015 e 2016,
il ricorso al Tribunale federale del 26 giugno 2019 (timbro postale) con cui A.________ domanda, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di dichiarare nullo il premenzionato giudizio cantonale,
il decreto del 16 luglio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato a A.________ un primo termine scadente il 29 agosto 2019 per versare l'anticipo spese di fr. 4'500.-,
il decreto del 10 settembre 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio, scadente il 30 settembre 2019, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che il ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lui impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibili conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 ottobre 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi