BGer 6B_1124/2019 |
BGer 6B_1124/2019 vom 23.10.2019 |
6B_1124/2019 |
Sentenza del 23 ottobre 2019 |
Corte di diritto penale |
Composizione
|
Giudice federale Denys, Presidente,
|
Cancelliere Gadoni.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Reclamo tardivo,
|
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
|
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.178).
|
Considerando: |
che A.________ ha presentato il 24 maggio 2019 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ e di C.________ sostanzialmente per il titolo di abuso di autorità;
|
che, con decisione del 28 maggio 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dato alcun indizio di reato;
|
che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato il 28 maggio 2019 al denunciante;
|
che l'invio postale raccomandato non è stato ritirato dal denunciante ed è quindi stato rinviato il 6 giugno 2019 dalla Posta al Ministero pubblico;
|
che il 1° luglio 2019 A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a procedere, del quale gli era stata nel frattempo trasmessa per posta semplice una copia per conoscenza;
|
che, con sentenza del 21 agosto 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile;
|
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 26 settembre 2019, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
|
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
|
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
|
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
|
ch'egli è quindi legittimato a fare valere che la Corte cantonale avrebbe a torto dichiarato irricevibile il suo reclamo;
|
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
|
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
|
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
|
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
|
che la CRP ha infatti ritenuto tardivo in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere;
|
che, secondo questa norma, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
|
che la Corte cantonale ha inoltre negato una restituzione del termine di reclamo in virtù dell'art. 94 cpv. 1 CPP;
|
che, ai sensi di questa disposizione, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza;
|
che la possibilità di una restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.; sentenza 6B_530/2016 del 26 luglio 2017 consid. 2.1);
|
che il ricorrente ammette di essere stato assente dal proprio domicilio dal 28 maggio 2019 all'11 giugno 2019 e sostiene in modo generico di avere adottato imprecisate misure organizzative volte a salvaguardare un eventuale termine di ricorso;
|
ch'egli non fa tuttavia valere la violazione degli art. 85 cpv. 4 lett. a e 94 CPP, in particolare non spiega con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe accertato a torto la tardività del reclamo e, sempre a torto, avrebbe negato l'adempimento dei requisiti per una restituzione del termine;
|
che, come rettamente rilevato dalla CRP, in caso di assenza dal proprio domicilio, la parte deve organizzarsi in modo da poter rispettare i termini, quando deve attendersi una notificazione (cfr. DANIEL STOLL, in: Commentaire romand CPP, 2011, n. 10 all'art. 94);
|
che il ricorrente, che aveva presentato una denuncia penale al Ministero pubblico e doveva quindi attendersi una notificazione, non considera tali esigenze, disattendendo che le misure organizzative a seguito della sua assenza incombevano a lui personalmente e non al Ministero pubblico;
|
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP;
|
che, a prescindere dalla questione della legittimazione ricorsuale nel merito, le contestazioni sollevate in questa sede riguardo ai fatti oggetto della denuncia penale esulano dal tema del litigio e sono di conseguenza inammissibili;
|
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
|
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
|
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Losanna, 23 ottobre 2019
|
In nome della Corte di diritto penale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Denys
|
Il Cancelliere: Gadoni
|