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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_943/2019
Sentenza del 22 novembre 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Hänni,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2012 (assistenza giudiziaria),
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.247).
Fatti:
A.
Con ricorso dell'8 agosto 2019, B.A.________ e A.A.________ hanno impugnato davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino le decisioni emesse su reclamo dall'Ufficio circondariale competente in merito alle loro tassazioni 2012. Postulandone la riforma, essi hanno tra l'altro chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 9 ottobre 2019, la Corte cantonale ha esaminato l'istanza di assistenza giudiziaria e l'ha respinta.
B.
Il 7 novembre 2019, i coniugi A.________ hanno impugnato quest'ultima decisione davanti al Tribunale federale, domandando di annullarla, accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria e intimare alla Corte cantonale di pronunciarsi sul loro ricorso. Il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ha per oggetto una materia tra quelle elencate dall'art. 83 LTF.
1.2. Presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), contro una decisione incidentale con cui viene respinta un'istanza di assistenza giudiziaria e perciò atta a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 1.2 e 2C_61/2018 del 26 marzo 2018 consid. 1.2), il gravame va esaminato quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.
2.
La querelata decisione respinge l'istanza con cui gli insorgenti avevano chiesto l'assistenza giudiziaria per la procedura davanti alla Camera di diritto tributario. Essa si fonda sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 178.300), in forza del quale l'assistenza giudiziaria è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole. Dato che questa possibilità viene in concreto scartata, nella stessa non viene per contro esaminato l'effettivo stato di bisogno degli insorgenti, che costituisce un requisito ulteriore per la concessione dell'assistenza richiesta (art. 2 LAG; giudizio impugnato, pag. 4).
Tenuto conto dei contenuti della pronuncia cantonale, nel seguito si pone quindi la questione dell'esistenza della possibilità di esito favorevole e, in questo contesto, dell'eventuale applicazione incostituzionale dei disposti di diritto cantonale su cui i Giudici ticinesi si sono basati per negare tale possibilità (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2 e 2C_61/2018 del 26 marzo 2018 consid. 2).
2.1. Nel querelato giudizio, la Corte cantonale constata che la prima contestazione formulata dai ricorrrenti consiste ancora nella questione del riconoscimento, dal profilo fiscale, di debiti da loro dichiarati e per i quali pagano importi rilevanti a titolo di interessi passivi. Al riguardo, nega poi il sussistere del requisito della possibilità di esito favorevole osservando:
che il tema è già stato oggetto di numerose pronunce sia della Camera di diritto tributario (sentenze n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997, n. 80.2008,18/19 del 25 giugno 2012 e n. 80.2014.24-33 del 9 maggio 2014) sia del Tribunale federale (sentenze 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 e 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014);
che le decisioni che si sono succedute negli anni hanno negato il riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti dalla C.________ di X.________, prima, e dalla D.________AG rispettivamente dalla E.________SA di Y.________ (GR) poi;
che, nella sua sentenza del 9 febbraio 2018, la Camera di diritto tributario ha in particolar modo respinto un'istanza di assistenza giudiziaria, presentata dai ricorrenti nell'ambito del ricorso contro la tassazione per il periodo fiscale 2011, adducendo che, così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società grigionesi erano subentrate alla società del Liechtenstein (a tale riguardo cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si vedeva come la sua esistenza potesse essere ammessa per il semplice fatto che ad esse è poi subentrato un istituto di credito;
che, nel ricorso interposto contro la tassazione 2012, gli insorgenti si limitano a chiedere che "almeno da quando i debiti sono stati assunti dalla banca F.________ nel 2011 e 2012, dovevano e dovrebbero essere integralmente riconosciuti senza alcun'altra ripresa", ragione per cui non è ipotizzabile un esito favorevole del ricorso.
2.2. Considerato che nella procedura erano nel contempo litigiosi altri aspetti, esclude infine significative possibilità di esito favorevole anche riguardo alle censure ad essi afferenti indicando:
che la contestazione relativa al mancato riconoscimento del "numerario" concerne l'imposta sulla sostanza, che tuttavia ammonta a zero franchi, sicché i ricorrenti non hanno un interesse attuale ad ottenere una decisione su questo punto;
che le spese di manutenzione dell'immobile - ovvero un importo di fr. 12'276.--, che sarebbe stato pagato alla ditta G.________ di Z.________ (I), per la fornitura di "pavimenti per interni" - non sono invece oggetto di nessuna prova specifica;
che confrontato con due fatture che menzionavano ciascuna una ventina di forniture di merce per l'importo di circa 240 EUR a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, l'Ufficio di tassazione ha infatti chiesto ai contribuenti la "comprova dello sdoganamento della merce", ottenendo però solo la risposta che "sono stati fatti diversi acquisti, ma tutti al di sotto della franchigia di chf 300, di conseguenza non abbiamo sdoganato".
2.3. Davanti al Tribunale federale, i ricorrenti non mettono in discussione l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio e nemmeno si appellano espressamente all'art. 29 cpv. 3 Cost.
Sia come sia, occorre rilevare che nell'esame "prima facie" che l'autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l'esistenza di sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo, e segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2.2 e 2C_61/2018 del 26 marzo 2018 consid. 2.2).
2.4. Sennonché, una violazione del genere appena descritto da parte della Camera di diritto tributario non viene in casu dimostrata, né in relazione ai debiti da loro dichiarati nei confronti della banca F.________, né con riferimento al mancato riconoscimento del "numerario", né per quanto attiene alle spese di manutenzione fatte valere in deduzione.
Omettendo per altro di riferirsi ai contenuti del proprio ricorso davanti alla Corte cantonale, e quindi non considerando che quest'ultima è tenuta a esprimersi sulle probabilità di successo in base alla situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616), non adducono in effetti errori o omissioni evidenti in merito a nessuno dei tre aspetti citati e litigiosi.
Almeno per quanto riguarda il mancato riconoscimento del debito nei confronti della banca F.________ e per quanto attiene al "numerario", va inoltre e in via abbondanziale osservato: (a) che la Corte cantonale si era già espressa nello stesso modo con decisione del 9 febbraio 2018; (b) che, contrariamente a quanto sembrano indicare i ricorrenti, questa pronuncia è stata in seguito anche oggetto di un'impugnazione al Tribunale federale, che l'ha però respinta (inc. 80.2017.304; diniego dell'assistenza giudiziaria relativo al periodo fiscale 2011; sentenza 2C_236/2018 del 5 aprile 2018).
2.5. Infine, una violazione dei diritti degli insorgenti, e segnatamente di quello di essere sentiti, non può essere individuata neppure nella loro mancata audizione prima della pronuncia, da parte della Corte cantonale, sull'istanza di assistenza giudiziaria.
Come detto, l'esistenza di sufficienti probabilità di successo va infatti esaminata in maniera sommaria, in base alla situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616) e un diniego dell'assistenza giudiziaria non può pertanto essere criticato sostenendo che - prima di procedere al suo esame "prima facie" - la Corte avrebbe dovuto sentire le parti per discutere della fattispecie (sentenze 2C_236/2018 del 5 aprile 2018 consid. 2.4 e 2C_61/2018 del 26 marzo 2018 consid. 2.4).
Come per i casi trattati nelle sentenze appena menzionate, che pure riguardano i ricorrenti, occorre del resto rilevare che la richiesta di essere sentiti contenuta nell'impugnativa interposta davanti alla Camera di diritto tributario non si riferisce in maniera specifica alla concessione dell'assistenza giudiziaria, bensì - e più in generale - all'evasione del gravame in quanto tale.
3.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di "tasse e spese" - va parimenti respinta poiché, formulato nei termini descritti, il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 novembre 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli