Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_885/2019
Sentenza dell'11 dicembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
dichiarazione di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2019
dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 19 67).
Fatti:
A.
Su istanza della B.________, in data 8 agosto 2019 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qualità di giudice unico, ha pronunciato il fallimento della A.________ SA di X.________, con effetto dallo stesso giorno, ore 09.15.
B.
Con la qui impugnata sentenza 26 settembre 2019, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il reclamo inoltrato dalla A.________ SA in data 23 agosto 2019. Il Tribunale cantonale ha c onfermato il fallimento con effetto a decorrere dall'8 agosto 2019.
C.
Contro la pronuncia cantonale, la A.________ SA (qui di seguito: ricorrente) ha in data 5 novembre 2019 inoltrato ricorso in materia civile, chiedendo l'annullamento della dichiarazione di fallimento.
Con decreto 21 novembre 2019, la Giudice presidente della Corte competente ha vietato l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato.
Sono stati acquisiti gli atti cantonali, ma non è stata chiesta alcuna determinazione nel merito.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Grigioni (art. 75 cpv. 1 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 133 III 687 consid. 1.2). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una ricorrente che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
2.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF, l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2) o il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3).
Questi fatti nuovi (veri
nova), esaustivamente enumerati, possono condurre all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità (sentenza 5A_529/2008 del 25 settembre 2008 consid. 3.1; v. anche sentenza 5A_810/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 1.1). Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (sentenze 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1 con rinvii; 5A_529/2008 cit. loc. cit.). La
ratio legis dell'art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando l'azienda del debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza 5A_386/2010 del 12 aprile 2011 consid. 2, con rinvio a JÜRGEN BRÖNNIMANN, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, in Recht und Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Hans Ulrich Walder zum 65. Geburtstag, 1994, pag. 433 segg., in particolare pag. 446-447).
2.2. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza 5A_251/2018 cit. loc. cit. con rinvii).
2.3. Il linea di principio, si rivela insolvente il debitore che, ad esempio, lascia accumularsi le comminatorie di fallimento, solleva sistematicamente opposizione contro i precetti esecutivi e non paga nemmeno importi irrisori. Mere difficoltà passeggere di pagamento, per contro, non fanno apparire insolvente il debitore, a meno che faccia difetto un qualsiasi indizio di peso in favore della prospettiva di un miglioramento della sua situazione economica e che la sua illiquidità appaia di durata indeterminata. L'apprezzamento della solvibilità del debitore si basa su un'impressione generale fondata sulle sue abitudini di pagamento. Al fine di rendere verosimile la propria solvibilità, il debitore deve stabilire che non è pendente alcuna domanda di fallimento in una procedura esecutiva ordinaria o cambiaria, né alcuna esecuzione attivamente in corso (sentenza 5A_118/2012 del 20 aprile 2012 consid. 3.1 con numerosi rimandi).
3.
Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha accertato che con scritto 20 agosto 2019 la creditrice procedente ha rinunciato all'esecuzione del fallimento, dando atto che il primo requisito per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è adempito (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).
L'autorità precedente, previa precisa esposizione dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza, ha per contro negato che la ricorrente abbia reso verosimile la propria solvibilità. A fronte degli argomenti da essa sollevati (fatturato attorno a fr. 1,2-1,4 milioni, anche per l'anno in corso; attività commerciale "fiorente e del tutto ordinata "; utile di fr. 173'113.-- per il 2017 e comunque positivo anche per il 2018; lavori in corso per almeno fr. 674'763.45 e fatture già emesse per fr. 544'998.26; infine, la conclusio ne con un creditore importante di "un piano di rientro perfettamente rispettato"), il Tribunale cantonale ha posto in primo luogo in evidenza l'elevato numero e valore delle esecuzioni pendenti (circa 50 per un importo totale di circa fr. 250'000.--), il fatto che delle 85 esecuzioni avviate contro la ricorrente dal 2014, ben 48 erano successive al gennaio 2018 e 13 addirittura successive al maggio 2019; peraltro, di quelle avviate antecedentemente al maggio 2019, erano rimaste insolute le esecuzioni avviate da creditori che non possono per legge proseguire l'esecuzione in via di fallimento. Ha inoltre rilevato che l'utile annuo realizzato nel 2017 e prospettato per l'anno corrente non sarebbe comunque sufficiente per coprire i debiti ad oggi esistenti, tant'è che negli ultimi cinque anni la ricorrente avrebbe saldato debiti posti in esecuzione per un importo totale di soli fr. 100'000.-- pur vantando utili annuali sempre eccedenti fr. 100'000.--, mentre i documenti qualificati come " distinte lavori in corso 2019" sarebbero mere offerte e quindi semplici dichiarazioni della debitrice, inadatte a fornire un riscontro oggettivo circa la sua solvibilità. Il Tribunale cantonale ne ha dedotto che la ricorrente non aveva " saputo dimostrare di disporre di mezzi liquidi o ricavi sufficienti per far fronte ai debiti esigibili ", e che di conseguenza la sua capacità di sopravvivenza economica poteva essere a priori esclusa.
4.
Dinnanzi al Tribunale federale, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 174 cpv. 2 LEF e dell'art. 9 Cost. ("abuso nella valutazione delle prove" e abuso del potere di apprezzamento).
Sapere se un giudice abbia adottato il giusto grado di prova richiesto dal diritto federale - nel caso concreto, la verosimiglianza - è questione di diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nel quadro delle censure sollevate (art. 106 cpv. 1 LTF; v.
supra consid. 1.2). Per contro, decidere se il debitore abbia reso verosimile la propria solvibilità - dunque se il grado di prova esatto dal diritto federale sia soddisfatto - è invece questione di fatto (DTF 130 III 321 consid. 5; in tema di fallimento v. sentenza 5A_175/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3.1 con rinvii, in SJ 2016 I 101); il ricorrente che intende impugnare la decisione cantonale su questo punto deve dunque presentare una motivazione fondata sull'art. 9 Cost. che soddisfi le esigenze poste all'art. 106 cpv. 2 LTF (v.
supra consid. 1.3; v. sentenza 5A_175/2015 cit. loc. cit).
4.1. In ingresso la ricorrente esprime l'assunto - peraltro corretto (v.
supra consid. 2.1) - secondo il quale per l'annullamento della dichiarazione di fallimento la giurisprudenza considera sufficiente che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità Critica indi l'apprezzamento che la Corte cantonale ha fatto dei dati emergenti dal registro delle esecuzioni, rimproverandole di aver omesso di considerare elementi importanti, e ribadisce in particolare la propria cifra d'affari.
A valere quali elementi importanti che sarebbero stati omessi dal Tribunale cantonale, la ricorrente si limita a menzionare un diverso (maggiore, peraltro) importo complessivo relativo alle procedure esecutive in corso (oltre fr. 300'000.--), un debito estinto (di importo inferiore a fr. 10'000.--), l'avvenuta rinuncia all'esecuzione del fallimento dichiarata dalla creditrice procedente e la dilazione di pagamento pattuita con la Cassa di compensazione dei Grigioni. Da quanto precede, peraltro, essa non deduce alcuna precisa conclusione. Ora, l'estinzione di un debito di meno di fr. 10'000.-- è di importanza limitata a fronte dell'ammontare delle esecuzioni in corso. Questo fatto, inoltre, non può comunque essere preso in considerazione, poiché esso non emerge dalla decisione impugnata, e la ricorrente non ha censurato la sua omessa considerazione nella prospettiva di un apprezzamento dei fatti manifestamente inesatto (v.
supra consid. 1.3) : esso è pertanto un fatto nuovo e, come tale, inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), dato che la ricorrente non ha nemmeno preteso che soltanto la sentenza impugnata abbia giustificato la sua menzione tardiva. Infine, non è sfuggita alla Corte cantonale la pattuizione di una dilazione di pagamento con un importante creditore (v. sentenza impugnata consid. 3.3.5
in fine); per contro, la ricorrente non spiega per quale ragione questo fatto debba essere considerato di particolare rilievo nell'ottica delle prospettive della propria solvibilità.
La ricorrente non spiega nemmeno perché il dato relativo alla propria cifra d'affari dovrebbe, preso a se stante, essere indizio di solvibilità a fronte delle controindicazioni menzionate dal Tribunale cantonale.
La critica all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti della Corte cantonale non è pertanto accompagnata da una corrispondente censura debitamente formulata (v.
supra consid. 1.3 e 4).
4.2. La ricorrente rimprovera poi al Tribunale cantonale di aver posto esigenze troppo severe per valutare la propria solvibilità, dovendo bastare, secondo la giurisprudenza, che essa appaia maggiormente verosimile che non l'insolvenza.
Tuttavia, anche in questo contesto essa si limita a riproporre dati già esposti in sede cantonale. Si cerca invano una puntuale confutazione delle considerazioni dell'istanza precedente: così, vengono apoditticamente riaffermate "un'attività commerciale fiorente e del tutto ordinata ", le cifre d'affari e i ricavi già noti nonché una prospettiva favorevole per l'anno 2019 in ragione dei lavori in corso e delle fatture già emesse. Manca tuttavia del tutto una discussione critica dei fattori che hanno spinto la Corte cantonale a dubitare della pertinenza di questi dati: in particolare, la ricorrente non contesta che i dati relativi ai lavori in corso e alle fatture già emesse siano mere affermazioni di parte e, come tali, privi di consistenza. Non discute, inoltre, l'importo di debiti saldati negli ultimi cinque anni, relativamente esiguo per rapporto agli utili conseguiti. Infine, non contesta di non aver fornito informazioni relative al proprio stato patrimoniale, che la giurisprudenza considera potenzialmente utili per riconoscere che il suo patrimonio sarebbe sufficiente a saldare tutti i debiti esigibili (v.
supra consid. 2.3).
Ciò premesso, l'affermazione della ricorrente secondo la quale essa sarebbe solvibile rimane sospesa nel vuoto, e la sua critica di aver la Corte cantonale adottato in merito criteri troppo severi si rivela infondata nella ridotta misura della sua ricevibilità.
4.3. La ricorrente rimprovera indi al Tribunale cantonale di aver adottato un errato criterio di giudizio, esigendo dalla ricorrente una prova piena della propria solvibilità invece della mera verosimiglianza.
La ricorrente solleva questa censura in parallelo con quella di aver, il Tribunale cantonale, posto esigenze troppo severe per l'ammissione della propria solvibilità. Dalla poco chiara sistematica del ricorso si deve desumere che essa intenda avvalersi, a suffragio di quest'ultima censura, delle medesime circostanze già menzionate per l'altra critica appena discussa (v.
supra consid. 4.2). Tuttavia, anche letta in questa prospettiva la critica ricorsuale manca di puntualità e concretezza: la ricorrente non spiega, detto altrimenti, per quale motivo essa ritiene che dai fattori di giudizio da lei menzionati si debba tassativamente desumere che il Tribunale cantonale abbia adottato un errato grado della prova.
Peraltro, e abbondanzialmente, sia constatato che nulla, nella sentenza impugnata, lascia presumere che il Tribunale cantonale abbia adottato un errato criterio di giudizio. Al contrario, già nel quadro dell'apprezzamento delle risultanze del registro delle esecuzioni i Giudici cantonali affermano di non aver potuto constatare elementi che abbiano saputo rendere verosimile la solvibilità della ricorrente. E gli ulteriori fattori di giudizio esposti più avanti nel giudizio impugnato vanno esplicitamente ad aggiungersi a quanto emerge dal registro delle esecuzioni. L'utilizzo del verbo "dimostrare " al consid. 3.3.12 del giudizio impugnato - peraltro nemmeno censurato - va considerato, visto il contesto, una imprecisione lessicale senza incidenza su quanto detto.
Questa censura appare quindi infondata nella ridottissima misura della sua ricevibilità.
4.4. Da ultimo, la ricorrente solleva la censura dell'arbitrio del potere di apprezzamento della Corte cantonale.
La ricorrente motiva la propria censura, ancora una volta, con le esigenze asseritamente troppo severe poste e con la pretesa che la solvibilità venisse comprovata e non soltanto resa verosimile. Di tutta evidenza, questa censura si confonde con quelle, discusse in precedenza, di una violazione dell'art. 174 cpv. 2 LEF e/o di un errato apprezzamento delle prove, e non ha pertanto portata propria.
Anche nel contesto di questa censura pesa in ogni modo la mancata esposizione, in sede cantonale, di quei fattori di giudizio che, se debitamente spiegati, sarebbero stati suscettibili di rendere verosimile la natura passeggera delle difficoltà finanziarie della debitrice, le prospettive favorevoli di una sua sopravvivenza sul mercato a medio e lungo termine, la sua capacità - una volta superato il momento di illiquidità - di far fronte ai propri impegni finanziari (v.
supra consid. 2,
passim).
Nel migliore dei casi appellatoria, laddove si voglia ammettere che la presente censura sia sufficientemente motivata e come tale ricevibile, essa si appalesa, in conclusione, integralmente inammissibile.
5.
Discende da quanto precede che il ricorso è infondato nella ridotta misura della sua ricevibilità. Esso va in tal senso respinto, con tassa e spese di giustizia a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili.
Quando, come nel caso di specie, il Tribunale federale limita la concessione dell'effetto sospensivo al divieto di porre in atto ulteriori misure esecutive, esso sospende l'esecutività ma non la forza di cosa giudicata della dichiarazione di fallimento. Non è pertanto necessario fissare una nuova data del fallimento (v. sentenze 5A_243/2019 del 17 maggio 2019 consid. 4; 5A_495/2015 del 26 agosto 2015 consid. 3.1, con ulteriori rinvii).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, all'Ufficio del registro fondiario del Circondario del Moesano e all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 11 dicembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini