BGer 5A_855/2019 |
BGer 5A_855/2019 vom 12.12.2019 |
5A_855/2019 |
Sentenza del 12 dicembre 2019 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, via Carducci 4, 6900 Lugano.
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Oggetto
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precetti esecutivi,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.27).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. La Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300.-- oltre interessi. Il 3 aprile 2019 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha emesso il precetto esecutivo xxx. L'11 aprile 2019 l'UE ha d'ufficio annullato tale precetto e ha emesso in sua sostituzione il precetto esecutivo yyy. Con ricorso 12 aprile 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato il primo precetto esecutivo e con ricorso 23 aprile 2019 A.________ ha impugnato il secondo precetto esecutivo dinanzi all'autorità di vigilanza.
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In data 25 aprile 2019 la Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest ha ritirato la domanda di esecuzione ed il giorno seguente ne ha presentato una nuova, sempre nei confronti di A.________ e per l'importo di fr. 300.-- oltre interessi.
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Mediante sentenza 4 ottobre 2019, dopo aver spiegato che la richiesta di astensione del suo Presidente era inammissibile, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato il ricorso 12 aprile 2019 di B.________ irricevibile, per assenza di legittimazione a ricorrere, ed i ricorsi 12 aprile 2019 e 23 aprile 2019 di A.________ senza oggetto, dato che entrambi i precetti esecutivi impugnati erano stati nel frattempo annullati dall'UE.
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2. Con ricorso 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 4 ottobre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Mediante lettera 9 novembre 2019 i ricorrenti hanno nuovamente scritto al Tribunale federale. Essi hanno chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. Con lo scritto 25 ottobre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche due altre sentenze emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_854/2019 e 5D_202/2019 pronunciate in data odierna).
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4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
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La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
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5. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
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6. Dagli allegati prodotti dai ricorrenti nelle procedure dinanzi al Tribunale federale emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato avverso tale decisione cautelare (art. 450c CC).
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Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del ricorso qui all'esame, ossia il 25 ottobre 2019, A.________ avesse (ancora) la capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.
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7. |
7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'attività di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento danni per lesione della personalità e torto morale).
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7.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con le pertinenti argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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8. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.
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La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
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La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 12 dicembre 2019
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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