BGer 5A_1060/2019 |
BGer 5A_1060/2019 vom 08.01.2020 |
5A_1060/2019 |
Sentenza dell'8 gennaio 2020 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Marco Armati,
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opponente.
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Oggetto
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provvedimenti cautelari (protezione dell'unione coniugale),
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2019.129/130).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decreto cautelare 4 novembre 2019 emanato in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 200.-- mensili per la moglie, di fr. 958.-- mensili per la figlia C.________ e di fr. 1'135.-- mensili per la figlia D.________.
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Mediante sentenza 28 novembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di A.________. La Corte cantonale ha annullato il decreto cautelare pretorile per quanto riguarda il contributo alimentare nei confronti della moglie e rinviato gli atti al Pretore affinché emani su tal punto un giudizio motivato. Per quanto riguarda invece i contributi di mantenimento nei confronti delle figlie, i Giudici cantonali hanno osservato che le conclusioni volte alla loro riduzione non erano quantificate e risultavano quindi inammissibili.
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2. Con ricorso 21 dicembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di stralciare il contributo alimentare in favore della moglie e di ridurre quello per le figlie. Egli chiede anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). La sentenza qui impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame essa deve quindi indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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Il rimedio all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente non lamenta infatti alcuna lesione di diritti costituzionali ed omette di misurarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio cantonale.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 gennaio 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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