BGer 1B_594/2019 |
BGer 1B_594/2019 vom 10.01.2020 |
1B_594/2019 |
Sentenza del 10 gennaio 2020 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Fonjallaz, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Anne Schweikert,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Procedimento penale; ricusa di un perito,
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ricorso contro il decreto emanato il 28 novembre 2019 dal Giudice della Pretura penale (81.2019.282 -81.2019.283-81.2019.284).
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Fatti: |
A. Nell'ambito del dibattimento del 13 novembre 2019, dipendente dalle opposizioni ai decreti di accusa emessi nei confronti di A.________ e altre due persone per i reati di omicidio colposo (art. 117 CP), inondazione e franamento (art. 227 cifra 2 CP), i tre imputati hanno presentato al Giudice della Pretura penale tre istanze di ricusa nei confronti del perito ing. B.________.
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B. Mediante decreto del 28 novembre 2019, il Giudice della Pretura penale, dopo aver istruito la causa, ha respinto le domande di ricusazione, fissando la continuazione del dibattimento al 12 e, in seguito, al 19 dicembre 2019.
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C. Avverso questo decreto A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarlo e di trasmettere l'incarto alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) affinché si pronunci nel senso dei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente e d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 144 V 280 consid. 1).
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1.2. Il ricorrente rileva che il ricorso in materia penale è ammissibile contro una decisione concernente una domanda di ricusazione. Adduce, riferendosi alla DTF 144 IV 90, che in applicazione dell'art. 92 cpv. 1 LTF una decisione che respinge una domanda di ricusazione può essere impugnata immediatamente dinanzi al Tribunale federale, senza dover dimostrare la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
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Al riguardo egli disattende nondimeno che, secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, norma da lui non richiamata, il ricorso in materia penale è ammissibile soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Ora, nel caso della sentenza da lui invocata, inerente a una fattispecie analoga al caso in esame, impugnata non era la decisione del giudice di prima istanza che respingeva le domande di ricusa nei confronti degli esperti, ma il giudizio della Corte dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese (DTF 144 IV 90, fatti A.b e B, consid. 1). Il ricorrente insiste del resto a ragione sul fatto che il Giudice della Pretura penale non era competente per esaminare la domanda di ricusa, che avrebbe dovuto trasmettere per esame alla CRP, motivo per cui il decreto litigioso, adottato da un'autorità incompetente, sarebbe nullo.
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1.3. L'art. 59 cpv. 1 lett. b CPP dispone in effetti che, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero o i tribunali di primo grado. L'art. 183 cpv. 3 CPP recita che ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all'art. 56 CPP. Il Tribunale federale ha già stabilito che, sebbene il CPP non indichi l'autorità competente a statuire su una domanda di ricusazione di un esperto, questa lacuna può essere colmata applicando, per analogia, l'art. 59 cpv. 1 lett. b CPP, che prevede la competenza della giurisdizione di reclamo (sentenza 1B_488/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 1.1). Come sottolineato dal ricorrente, è notorio che nel Cantone Ticino l'autorità di ricorso competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un esperto è la CRP (art. 62 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; sentenze 1B_43/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 1, 1B_123/2013 del 26 aprile 2013 consid. 1.1 e 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1, in: RtiD II-2013 n. 41 pag. 219). In siffatte circostanze mal si comprende la conclusione del ricorrente di trasmettere l'incarto alla CRP affinché esperisca determinati approfondimenti e si pronunci poi sull'istanza di ricusazione, visto ch'egli poteva adire direttamente la Corte cantonale.
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1.4. Nella fattispecie, poiché la decisione impugnata non emana da un Tribunale superiore quale autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso non può essere esaminato nel merito e dev'essere dichiarato inammissibile (sentenza 1B_97/2012 del 30 marzo 2012 consid. 2.3).
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Spetterà se del caso alle parti, qualora lo ritenessero necessario, adire in ogni tempo l'autorità competente, allo scopo di far accertare l'asserita nullità assoluta della criticata decisione per difetto di competenza.
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1.5. Il gravame è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 103 cpv. 3 LTF.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, a B.________, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
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Losanna, 10 gennaio 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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