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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_721/2019
Sentenza del 4 febbraio 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Viscione, Abrecht,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
Dr. med. A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 settembre 2019 (38.2019.13).
Fatti:
A.
La Sezione del lavoro del Cantone Ticino con decisione del 22 agosto 2018, confermata con decisione su opposizione del 5 febbraio 2019, ha negato al Dr. med. A.________, nato nel 1979, specialista in ortopedia, il versamento delle indennità di disoccupazione, mettendo l'accento soprattutto sul mancato adempimento della condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (essere disoccupato totalmente o parzialmente).
B.
Il 23 settembre 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di Dr. med. A.________ contro la decisione su opposizione, ritenendo comunque insoddisfatta la condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI (indoneità al collocamento).
C.
Dr. med. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di essere considerato idoneo al collocamento dal 2 luglio 2018 al 30 settembre 2018 e di rinviare la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni, perché provveda al calcolo del guadagno intermedio.
Chiamate a pronunciarsi, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6 pag. 144 seg.; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24 seg. con riferimenti).
2.
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia violato il diritto federale confermando nel suo risultato la decisione su opposizione che ha negato al ricorrente il pagamento delle indennità di disoccupazione.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato innanzitutto lo svolgimento del processo, le disposizioni legali ritenute applicabili e la prassi in materia. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2018 ha lavorato come capoclinica a tempo pieno con contratti di durata determinata in reparto di traumatologia e ortopedia: l'ultimo salario era di fr. 11'280.- per 13 mensilità, ossia fr. 146'640.- per anno. L'11 aprile 2018 il ricorrente si è annunciato all'Ufficio regionale di collocamento. L'11 giugno 2018 egli ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018 con salario annuale di fr. 90'000.-, compresa la tredicesima. Secondo quel contratto il datore di lavoro avrebbe potuto chiedere una penalità equivalente a tre mensilità di stipendio, in caso di mancato inizio dell'attività. I giudici ticinesi hanno rilevato che nel modulo compilato e firmato dal ricorrente, quest'ultimo ha precisato che svolgeva un'attività lavorativa dalle ore 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì per 50 ore la settimana. Dall'altra egli aveva l'intenzione di svolgere un'attività lavorativa indipendente dal 1° ottobre 2018. La Corte cantonale ha rinviato anche ai quesiti posti dalla Sezione del lavoro il 13 luglio 2018 e alla risposta del ricorrente del 23 luglio 2018. Il 2 ottobre 2018 il ricorrente ha comunicato all'amministrazione l'inizio dell'attività indipendente.
Diversamente dall'amministrazione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha approfondito ulteriormente la questione se il ricorrente fosse disoccupato o no, ma si è concentrato sull'idoneità al collocamento dell'assicurato e la sua definizione, rinviando alla giurisprudenza. Alla luce della prassi, la Corte cantonale ha ricordato che risulta il principio generale secondo cui l'assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltando per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento. I giudici ticinesi hanno ribadito come l'assicurato che dovesse trovare e accettare un lavoro appropriato, anche se non immediatamente disponibile, non debba essere penalizzato, anche se una simile eccezione va valutata restrittivamente. In tale evenienza, rimane determinante se si può presumere con una certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l'assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione. Esposta la Prassi LADI ID, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come da una parte il ricorrente è stato capoclinica dipendente fino al 30 giugno 2018 e da un'altra parte ha sottoscritto un nuovo contratto fino dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018.
Inoltre, l'assicurato il 3 luglio 2018 e l'11 luglio 2018 aveva affermato di voler svolgere un'attività indipendente, lavoro effettivamente iniziato il 1° ottobre 2018. Questa situazione difficilmente, secondo i giudici ticinesi, avrebbe potuto condurre concretamente a un'assunzione dell'assicurato. La Corte cantonale ha aggiunto che l'assicurato per la sua specializzazione di medico ortopedico difficilmente avrebbe reperito un impiego in tale veste per soli tre mesi, alla luce del necessario rapporto di fiducia che si deve instaurare con i pazienti e il datore di lavoro. Vista la tipologia di ricerche di lavoro compiute, è altresì poco verosimile che il ricorrente avrebbe rinunciato all'impiego alla Clinica B.________, considerata anche la penalità in caso di mancato inizio. La Corte cantonale ha anche constatato che sarebbe stato altamente probabile l'obbligo al pagamento di una penalità finanziaria anche nel caso di interruzione anticipata del contratto di lavoro. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ancora richiamato le dichiarazioni del ricorrente del del 12 luglio 2019 e 22 luglio 2018.
3.2. Il ricorrente contesta innanzitutto alcuni aspetti di dettaglio che a suo parere non sarebbero stati accertati correttamente dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Egli osserva di non essere rimasto iscritto in disoccupazione perché gli uffici regionali di collocamento non aiutano in nessun modo a trovare un lavoro adeguato e impongono obblighi che nelle proprie circostanze personali appaiono quasi come defatigatorie. Egli lamenta di essere stato iscritto tre mesi all'ufficio regionale di collocamento senza ottenere alcun sostegno finanziario. Puntualizza anche le ricerche di lavoro effettivamente svolte, che non si sono limitate a quelle di capoclinica presso l'Ente ospedaliero cantonale, seguendo le indicazioni dell'ufficio regionale di collocamento. A torto, la Corte cantonale non avrebbe considerato la ricerca di lavoro a Locarno. L'assicurato contesta l'applicazione della Prassi LADI, ribadendo che le ricerche non erano insufficienti. Questo anche perché le occupazioni adeguate secondo la LADI sono da ritenere poche secondo il ricorrente. Egli ritiene di aver spiegato dettagliatamente per quali motivi ha deciso di passare a un'attività indipendente. Il ricorrente considera peraltro anche non corrispondente alla realtà che sia stato disponibile per il mercato del lavoro solo per tre mesi. Ritenendo il giudizio cantonale completamente inesatto, il ricorrente ripropone la propria versione dei fatti. Sottolinea che non aveva previsto una data del momento quando iniziare l'attività indipendente. Il 1° ottobre 2018 era stato fissato soltanto perché il 30 settembre 2018 scadeva il contratto con la Clinica B.________. Il ricorrente afferma che sarebbe sempre stato disponibile ad assumere un nuovo impiego dipendente. Anche le considerazioni sul numero RCC riferite dalla Corte cantonale sarebbero erronee. Lamenta poi di non essere stato informato correttamente.
4.
4.1. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414).
4.2. Lo svolgimento di un'attività lavorativa durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e se l'esercizio di tale attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'impiego meno retribuito (sentenze 8C_866/2018 del 2 maggio 2019 consid. 2.3 e 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3).
4.3. Il ricorrente pare dimenticare che il Tribunale federale non rivaluta liberamente gli accertamenti di fatto (consid. 1; DTF 144 I 170 consid. 7.3 pag. 174 seg.). In concreto, il ricorrente si limita a contestare l'apprezzamento delle prove dei giudici cantonali, opponendo, in parte con ipotesi e deduzioni proprie, semplicemente la propria visione dei fatti, senza tuttavia dimostrare se l'accertamento della Corte cantonale sia stato eseguito in maniera manifestamente inesatta o contraria al diritto federale. Del resto, anche in sede federale, il ricorrente non è stato in grado di quantificare sulla base dei fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta dai giudici ticinesi in quali momenti era occupato e in quali per contro disponibile per il mercato del lavoro. Infatti, non è sufficiente una vaga disponibilità teorica, ma occorre che l'assicurato sia libero durante gli orari abituali di lavoro (cfr. consid. 4.2 sopra). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato senza arbitrio che il ricorrente, per motivare la sua disoccupazione, aveva espresso l'intenzione di iniziare in maniera durevole un'attività indipendente dal 1° ottobre 2018 (cfr. sentenza 8C_381/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3). L'assunzione dell'attività presso Clinica B.________ non è avvenuta nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, ma semmai per avviare nel futuro l'attività indipendente. Del resto, la pena convenzionale molto elevata contenuta nel contratto di lavoro, come riferito dalla Corte cantonale, è un elemento molto importante in tale ottica. Sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste alle censure del ricorrente. Posto che il ricorrente era inidoneo al collocamento, non occorre valutare l'altra condizione legale esaminata in sede amministrativa.
4.4. La critica nei confronti dei consulenti degli uffici regionali di collocamento è inconsistente e di natura prettamente generale. Il fatto che il loro ruolo non corrisponda agli auspici del ricorrente non comporta ancora una violazione del diritto (art. 27 LPGA). Un'informazione scorretta potrebbe peraltro aprire unicamente la strada a prestazioni nell'ipotesi in cui l'assicurato si dimostri essere in buona fede (DTF 131 V 472 consid. 5 pag. 480; cfr. anche sentenza 8C_433/2014 del 16 luglio 2015 consid. 3), circostanza che in base ai fatti accertati in maniera non manifestamente inesatta (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1) non risulta. Anche in quest'ottica il giudizio cantonale resiste alle censure ricorsuali.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 4 febbraio 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi