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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_13/2020
Sentenza del 5 febbraio 2020
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Massimo Quadri,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.40).
Considerando:
che in accoglimento della petizione della B.________SA il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con giudizio del 2 luglio 2018, A.________, precluso secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC, a pagare all'attrice fr. 6'480.--;
che la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di A.________ con sentenza 9 dicembre 2019;
che giusta la pronunzia cantonale il Pretore non ha violato il diritto di essere sentito di A.________ notificandogli, come previsto dall'art. 138 cpv. 1 CPC, unicamente con invii raccomandati (non ritirati dal destinatario) le ordinanze contenenti i termini per produrre le sue osservazioni;
che tale modalità di notifica era peraltro nota al convenuto, avendo egli ricevuto per lettera raccomandata sia la citazione all'udienza di conciliazione sia l'ordinanza di aggiornamento della medesima;
che inoltre, proseguono i Giudici cantonali, le contestazioni formulate da A.________ nella fase preprocessuale e in sede di conciliazione sono irrilevanti per quanto concerne l'applicazione del meccanismo della preclusione dell'art. 223 cpv. 2 CPC e la susseguente emanazione della sentenza senza aver proceduto a un'istruzione probatoria;
che con ricorso 10 gennaio 2020 al Tribunale federale A.________ chiede la restituzione del termine per presentare la risposta alla petizione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ragione per cui la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
che nella fattispecie il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, mancando un confronto con la sentenza impugnata, il ricorrente limitandosi semplicemente ad affermare di non aver ricevuto gli invii raccomandati, ipotizzando errori dell'ufficio postale a cui avrebbe potuto essere rimediato con la spedizione di lettere tramite posta B, a ribadire di aver in precedenza contestato la fattura di cui è stato chiesto l'incasso e a rilevare sia l'assenza di prove a sostegno del credito sia una pretesa prevenzione del giudice di primo grado;
che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 febbraio 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti