Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_774/2019
Sentenza dell'11 febbraio 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 ottobre 2019 (33.2019.12).
Visto:
il giudizio del 16 ottobre 2019 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________ contro la decisione del 29 aprile 2019 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha confermato il diniego di condono della restituzione di fr. 11'825.- per prestazioni complementari versate a torto nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2018,
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato al Tribunale federale il 18 novembre 2019 (timbro postale) con cui la ricorrente ha chiesto la riforma del giudizio cantonale, nel senso di volerle condonare l'intero importo domandatole in restituzione, ovvero fr. 11'825.-, come pure ha sollecitato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella forma dell'esonero delle spese,
il decreto del 4 dicembre 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, apparendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo, e assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 1'100.-,
il decreto del 24 gennaio 2020 con il quale, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, è stato assegnato alla ricorrente un termine suppletorio non prorogabile scadente il 4 febbraio 2020 per versare l'anticipo spese di fr. 1'100.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
lo scritto integrativo della ricorrente del 4 febbraio 2020 in cui comunica, tra l'altro, che non verrà depositato l'importo per l'anticipo spese richiesto,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che la ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lei impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 febbraio 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi