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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8F_18/2019
Sentenza del 17 febbraio 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Generali Assicurazioni Generali SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
controparte.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 15 ottobre 2019 (8C_248/2019).
Fatti:
A.
A.a. Il 5 marzo 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1954, contro la decisione su opposizione emessa l'11 ottobre 2018 dalla Generali Assicurazioni Generali SA (di seguito: la Generali). L'assicuratore aveva confermato il precedente provvedimento del 13 febbraio 2018, il quale ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1° settembre 2017.
A.b. Il Tribunale federale con sentenza 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019 ha respinto il ricorso inoltrato da A.________ nei confronti del giudizio cantonale.
B.
A.________ presenta una domanda di revisione contro la sentenza del Tribunale federale, chiedendo che sia emessa una nuova decisione, la quale accolga le domande di cui al ricorso in materia di diritto pubblico.
Non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione.
Diritto:
1.
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).
1.2. La revisione di una sentenza può essere domandata se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) o, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF). In tale evenienza, la domanda deve essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
2.
2.1. Diversamente da quanto lascia implicitamente intendere l'istante, non sono conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi di ricorso delle parti. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione prevista dalla legge e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito della stessa, ma non lo fa, non è possibile ripresentare la stessa tramite l'istituto della revisione (sentenza 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 3.2). Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure sollevate in maniera proceduralmente corretta, esso commetterebbe semmai una violazione del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di revisione. La motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione nel senso previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costitutivo di revisione (cfr. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF). Mentre il concetto di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF presuppone invece che il Tribunale federale abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata è travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3; 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2). Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse tenuto a considerare il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenze 2F_3/2011 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).
2.2. Poste queste premesse, ci si può seriamente chiedere se sia stato sollevato validamente un motivo di revisione. Del resto, è lo stesso istante a dare atto di essere "consapevole del limitato accesso all'istituto della revisione". In realtà, l'istante tenta per il tramite della procedura di revisione di procedere impropriamente a un libero riesame della sentenza impugnata, in modo particolare rimettendo in discussione la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti, a suo parere erroneo, operato dal Tribunale federale nella sentenza del 15 ottobre 2019, ciò che per l'appunto non è un motivo di revisione.
3.
Ne segue che la domanda di revisione, chiaramente infondata, può essere respinta, nella misura della sua ammissibilità, senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 17 febbraio 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi