BGer 8C_148/2020 |
BGer 8C_148/2020 vom 25.02.2020 |
8C_148/2020 |
Sentenza del 25 febbraio 2020 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2020 (42.2019.38).
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Visto: |
la decisione dell'8 luglio 2019, confermata su reclamo il 18 ottobre 2019, con cui l'USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da A.________, siccome l'interessata presentava un'eccedenza di reddito mensile e di sostanza computabile,
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2020, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
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il ricorso in materia di diritto pubblico con cui fra l'altro è allegata una dichiarazione del Comune di domicilio resa dopo l'emanazione del giudizio cantonale,
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considerando: |
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), facoltà non ammissibile per le prove posteriori al giudizio impugnato (DTF 143 V 19 E. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548),
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che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
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che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente alla LPC o all'OPC-AVS/AI, non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 140 I 320 consid. 3.3 pag. 322; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_65/2012 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
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che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) sono strettamente legati, quest'ultima trovandosi violata soltanto quando, tra casi analoghi, la cui similitudine va stabilita per quanto riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere, si presentano distinzioni sostanziali ingiustificate (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1 pag. 323; 141 I 235 consid. 7.1 pag. 239 seg. e 141 I 153 consid. 5.1 pag. 157 con rispettivi rinvii; da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.2),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato come le azioni di cui la ricorrente è in possesso, ella, fra le altre cose, non ha mai tentato di trasferire a terzi i titoli in questione,
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che la Corte cantonale per le spese di alloggio, fondandosi sulle dichiarazioni al fascicolo, ha concluso come nell'abitazione abitassero cinque persone, e quindi la spesa effettiva dell'alloggio andasse suddiviso in cinque parti e conteggiato per 3/5,
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che sotto il profilo dell'accertamento dei fatti, la ricorrente si limita a ridiscutere liberamente i considerandi del giudizio cantonale, senza pretendere a un carattere insostenibile o manifestamente inesatto,
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che per il computo della spesa di alloggio la ricorrente evoca due giudizi cantonali per trarne un principio generale, ma non spiega precisamente - come dovrebbe - le ragioni per cui il suo caso si differenzia nella sua sostanza in maniera ingiustificata, senza peraltro pretendere un'applicazione arbitraria delle norme applicate dai giudici ticinesi,
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che sulle azioni detenute personalmente, la ricorrente ancora una volta contesta i fatti stabiliti dal Tribunale cantonale delle assicurazioni come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello con libera cognizione in fatto e in diritto,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 25 febbraio 2020
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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