Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1427/2019
Sentenza del 13 marzo 2020
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Muschietti, Koch,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
patrocinati dall'avv. Maria Galliani e dall'avv. Valentina Zeli,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. F.________,
patrocinato dall'avv. Marco Bertoli,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 6 novembre 2019 dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2019.147).
Fatti:
A.
A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ sono comproprietari di quote di proprietà per piani del Condominio G.________, che conta complessivamente circa 60 comproprietari ed è amministrato dalla società H.________ SA. Il 1° marzo 2018, i cinque comproprietari citati hanno presentato un esposto penale nei confronti di F.________, amministratore unico della H.________ SA, per i reati di amministrazione infedele, falsità in documenti, concessione di vantaggi, calunnia, diffamazione e ingiuria. I denuncianti, che hanno dichiarato di costituirsi accusatori privati, rimproverano all'amministratore del condominio di avere agito a pregiudizio dei loro interessi patrimoniali di comproprietari. A.________ e B.________ hanno contestualmente querelato il denunciato per i suddetti reati contro l'onore.
B.
Dopo avere svolto l'istruzione penale, con decisione del 24 maggio 2019 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale, non ravvisando sufficienti indizi di reato. Il magistrato inquirente ha contestualmente ordinato, alla crescita in giudicato della decisione, il dissequestro di tutto quanto sequestrato nel corso dell'inchiesta.
C.
Con sentenza del 6 novembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto nella misura della sua ricevibilità un reclamo presentato dai denuncianti contro il decreto di abbandono. La Corte cantonale ha ritenuto che soltanto la comunione dei comproprietari potesse essere considerata come direttamente danneggiata dai reati di amministrazione infedele, di falsità in documenti e di concessione di vantaggi ed ha quindi negato ai singoli comproprietari la legittimazione a presentare il reclamo. Ha per contro ammesso la legittimazione di A.________ e di B.________ limitatamente ai reati contro l'onore, ritenendo tuttavia infondato il gravame su tale aspetto.
D.
A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 16 dicembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. I ricorrenti, che postulano inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo, fanno valere la violazione del diritto federale.
E.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Ministero pubblico comunica di condividere il ricorso nella misura in cui è censurato il diniego della legittimazione dei comproprietari a presentare il reclamo. Chiede quindi di accogliere il ricorso e di rinviare gli atti alla CRP affinché entri nel merito del reclamo. L'opponente postula invece la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio ai ricorrenti in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione. In particolare, incombe loro il compito di spiegare quali pretese intendano fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii). Questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore (sentenza 6B_1231/2019 del 19 novembre 2019 e rinvii).
2.2. Nella fattispecie, con riferimento ai reati contro l'onore, per i quali la CRP ha riconosciuto la legittimazione di due denuncianti a presentare il reclamo, i ricorrenti interessati non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Essi non spiegano con riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intendono fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Non sostanziano in particolare le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 49 cpv. 1 CO che intenderebbero avanzare nei confronti del denunciato. Al proposito, occorre peraltro rilevare che non tutte le offese lievi della reputazione sociale di una persona giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone infatti che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii).
Nella misura in cui, senza sostanziare simili pretese, i ricorrenti contestano nel merito l'abbandono del procedimento penale contro l'opponente per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria, il ricorso è pertanto inammissibile.
3.
3.1. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, i ricorrenti sono abilitati, quali parti nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2). Possono segnatamente fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del rimedio giuridico esperito (DTF 136 IV 41 consid. 1.4 pag. 44). Nella fattispecie, essi sono quindi legittimati a fare valere che la CRP avrebbe negato a torto la loro legittimazione a presentare il reclamo, dichiarandolo irricevibile per quanto concerne i prospettati reati di amministrazione infedele, di falsità in documenti e di concessione di vantaggi.
Al riguardo, i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere violato gli art. 382 cpv. 1 CPP e 115 CPP negando loro un interesse giuridicamente protetto ad impugnare il decreto di abbandono. Sostengono di essere stati direttamente danneggiati dall'opponente nei loro interessi patrimoniali di comproprietari del condominio.
3.2. Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Una parte che non è concretamente danneggiata da una decisione difetta della legittimazione a ricorrere e il suo gravame è di conseguenza inammissibile (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1). In concreto, la CRP ha negato ai ricorrenti tale facoltà riguardo ai reati di amministrazione infedele, falsità in documenti e concessione di vantaggi, che l'amministratore opponente avrebbe eventualmente commesso ai danni del patrimonio del condominio. La Corte cantonale ha ritenuto che la capacità processuale spettasse alla comunione dei comproprietari in quanto danneggiata diretta e non ai singoli comproprietari, che sarebbero stati soltanto indirettamente danneggiati dai suddetti reati.
La giurisprudenza ha già avuto modo di statuire sulla questione (cfr. sentenza 6B_829/2018 del 21 marzo 2019). Ha precisato che la proprietà per piani (art. 712a segg. CC) costituisce una forma particolare di comproprietà (cfr. sentenza 6B_829/2018, citata, consid. 2.2 con riferimento alla sentenza 5A_222/2007 del 4 febbraio 2008; AMÉDÉO WERMELINGER, in: Zürcher Kommentar, 2aed., 2019, Vorbemerkungen zu art. 712a-712t ZGB, n. 5). Diversamente dal caso della proprietà comune (art. 652 segg. CC), i diritti dei danneggiati non devono essere esercitati da tutti gli interessati congiuntamente. Ogni comproprietario ha infatti, per la sua parte, i diritti e gli obblighi di un proprietario (art. 646 cpv. 3 CC). Esso può fare valere rimedi giuridici contro terzi anche se altri comproprietari consentono esplicitamente all'ingerenza oppure non vi si oppongono (cfr. DTF 95 II 397 consid. 2b pag. 402; sentenze 6B_829/2018, citata, consid. 2.2 e 6B_880/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3). In modo corrispondente alla legittimazione nell'ambito del diritto civile, ogni comproprietario (per piani) è pertanto abilitato ad agire in modo autonomo quale accusatore privato nel procedimento penale (cfr. sentenze 6B_829/2018, citata, consid. 2.2 e 6B_959/2018 del 24 maggio 2019 consid. 1.1). In tali circostanze, la Corte cantonale ha negato a torto ai ricorrenti la legittimazione secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP ad impugnare il decreto di abbandono.
4.
4.1. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP, affinché ammetta la legittimazione dei reclamanti ed esamini le censure sollevate. Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico delle parti tenendo conto del rispettivo grado di soccombenza, preponderante dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). La soccombenza dei ricorrenti A.________ e B.________ è infatti limitata all'inammissibilità del ricorso riguardo ai reati contro l'onore da loro prospettati. Il medesimo ragionamento vale anche per l'assegnazione delle ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 6 novembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico di A.________ e B.________ nella misura di fr. 1'000.-- e di F.________ nella misura di fr. 2'000.--.
3.
F.________ rifonderà ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
A.________ e B.________ rifonderanno all'opponente un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2020
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni