BGer 9C_783/2019 vom 17.03.2020
|
9C_783/2019
|
Sentenza del 17 marzo 2020
|
II Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale Parrino, Presidente,
|
Cancelliera Cometta Rizzi.
|
Partecipanti al procedimento
|
A.________,
|
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
|
ricorrente,
|
contro
|
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 ottobre 2019 (33.2019.13).
|
Visto:
|
il giudizio del 21 ottobre 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame presentato il 3 giugno 2019 da A.________ contro la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG gli aveva chiesto la restituzione di prestazioni complementari all'AI indebitamente percepite dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2016,
|
il ricorso inoltrato al Tribunale federale il 22 novembre 2019 (timbro postale) con cui il ricorrente ha contestato unicamente il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa, come pure ha sollecitato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede federale,
|
il decreto del 23 gennaio 2020 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, apparendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo, e ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 500.-,
|
il decreto del 24 febbraio 2020 con il quale, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, è stato assegnato al ricorrente un termine suppletorio non prorogabile scadente il 6 marzo 2020 per versare l'anticipo spese di fr. 500.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
|
considerando:
|
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
|
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
|
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
|
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
|
che il ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lui impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
|
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
|
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
|
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 17 marzo 2020
|
In nome della II Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Parrino
|
La Cancelliera: Cometta Rizzi
|