La decisione impugnata non è finale, perché concerne solamente una fase del procedimento penale. Essa ha una funzione meramente strumentale rispetto a quella destinata a concludere il procedimento instaurato nei confronti del ricorrente. Trattasi, cioè, di una decisione incidentale. Manca però ad essa il requisito del danno irreparabile per l'interessato, alla cui esistenza è subordinata l'impugnabilità con ricorso di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 87 OG. Il diniego della formalizzazione dell'istruzione non comporta infatti per il ricorrente un pregiudizio giuridico irreparabile. Gli articoli 177 e 178 CPPT gli assicurano il diritto di richiedere nuovi mezzi di prova; questi possono, d'altronde, esser chiesti ed ordinati non soltanto nella fase degli atti preparatori, bensì anche in quella del dibattimento, ove il magistrato li ritenga opportuni ai fini dell'accertamento dei fatti. In un procedimento, come quello penale, dominato dal principio dell'officialità, il magistrato possiede un esteso potere d'ordinare qualsiasi sorta di misure probatorie, in quanto ne ravvisi la necessità, che può essere ognora dimostrata dall'interessato. Quest'ultimo può d'altronde aggravarsi del rifiuto eventualmente oppostogli, impugnando avanti la seconda istanza cantonale la sentenza di merito. L'ipotetica protrazione nel tempo di un procedimento suscettibile d'essere concluso al termine di un'eventuale istruzione formale in cui nuovi mezzi probatori avessero dimostrato l'innocenza o quanto meno la non punibilità del prevenuto, costituirebbe un pregiudizio di fatto e non di diritto (v., in particolare DTF 98 Ia 328 e rif., in cui gli inconvenienti che derivano ad un prevenuto dalla circostanza d'essere rinviato a giudizio, anziché prosciolto in istruttoria, sono espressamente definiti come pregiudizio di fatto, e non giuridico
BGE 101 Ia 161 (163):
ai sensi dell'art. 87 OG; nello stesso senso, DTF 98 Ia 240). Il Tribunale federale ha pertanto, in costante giurisprudenza, ritenuto inammissibili, perché diretti contro decisioni incidentali non comportanti un danno irreparabile, i ricorsi proposti contro il diniego di procedere ad una istruzione formale o ad un complemento d'istruzione. Non v'è alcuna ragione di modificare tale giurisprudenza consolidata, risultata da un attenta disamina dei contrapposti interessi concettuali e della natura del ricorso di diritto pubblico. Un riesame si giustifica ancor meno nella fattispecie concreta, in cui non è neppure affermato che il diniego dell'istruzione formale implicherebbe verosimilmente la perdita irreversibile di mezzi di prova (cfr. in proposito, in materia di diritto amministrativo, DTF 98 Ib 287 /288).