BGE 107 Ia 15
 
5. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico del 13 maggio 1981 nella causa X. e Y. c. Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
 
Regeste
Kantonales Strafverfahren; Ausstandspflicht im Revisionsverfahren: Art. 4 und Art. 58 BV; Art. 16 Ziff. 6 der Tessiner Strafprozessordnung in Verbindung mit Art. 62 und Art. 63 des Tessiner Gerichtsorganisationsgesetzes.
 


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Considerando in diritto:
La decisione impugnata si fonda principalmente sull'argomento secondo cui, poiché il legislatore ticinese ha istituito, nel quadro del mandato costituzionale conferitogli, un'autorità unica per la cassazione e la revisione in materia penale, il motivo di ricusa di cui all'art. 16 n. 6 CPP non si applica a chi sieda come giudice di revisione dopo aver statuito come giudice di cassazione. La CCRP fa tuttavia salvo il caso in cui esistano motivi che possano fare ragionevolmente dubitare dell'imparzialità di tale giudice, circostanza che i ricorrenti non hanno fatto valere. Essa rileva infine che i due giudici ricusati hanno già esercitato le loro funzioni in una fase preliminare vincolata all'attuale domanda di revisione, senza che i ricorrenti abbiano sollevato obiezioni.
I ricorrenti adducono che la decisione impugnata è arbitraria perché basata su di una interpretazione arbitraria dell'art. 16 n. 6 CPP. Dichiarano di non aver mai contestato che la Corte di cassazione possa come tale fungere altresì come Corte di revisione, ciò che risulta d'altronde dall'istituzione da parte del legislatore ticinese di un'autorità unica e per la cassazione e per la revisione delle decisioni in materia penale. A loro avviso, ciò non basta per rendere inapplicabile l'art. 16 n. 6 CPP nella relazione tra giudici di cassazione e giudici di revisione; i giudici di revisione che si fossero in precedenza pronunciati in sede di cassazione, e addirittura più volte come nella fattispecie, nel quadro di un affare criminale importante che ha considerevolmente allarmato l'opinione pubblica, sarebbero necessariamente privi di quella obiettività richiesta a un giudice di revisione.
a) I ricorrenti non contestano la regolarità della composizione della Corte che ha respinto la loro domanda di ricusa e della quale facevano parte i due giudici da essi ricusati.
La sola questione che essi sottopongono al Tribunale federale

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è se la decisione pronunciata sulla domanda di ricusa sia conforme alle esigenze stabilite dal diritto processuale cantonale. I ricorrenti non mettono in discussione la costituzionalità delle norme applicabili della procedura cantonale, né invocano una violazione dell'art. 58 Cost., che garantisce il diritto d'essere giudicato dal giudice costituzionale. Ne segue che il Tribunale federale è chiamato a esaminare soltanto sotto il profilo dell'arbitrio la portata dell'art. 16 n. 6 CPP, sul quale si fonda il primo ricorso, in relazione con gli art. 62 e art. 63 della legge ticinese organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 (LOG) (cfr. DTF 105 Ia 174/175 consid. 2b, 3a; 104 Ia 273 consid. 3 e richiami).
b) L'art. 16 n. 6 CPP reca:
"Ogni giudice, segretario od assessore giurato è escluso per legge dall'esercitare il suo officio:
"...
"6. Quando abbia avuto parte al processo come magistrato o funzionario di polizia, come procuratore della parte lesa o difensore;
"...
"Gli art. 62 e art. 63 LOG dispongono:
"Art. 62 La Corte di cassazione e di revisione è composta di tre giudici del Tribunale di appello, nominati dal medesimo ogni due anni e che non fanno parte della Camera criminale.
"In caso d'impedimento di uno o più giudici, la Corte si completa con un altro membro del Tribunale e con i supplenti.
"Art. 63 La Corte di cassazione e di revisione pronuncia:
"a) sui ricorsi in cassazione diretti contro sentenze dei pretori e delle Corti d'Assise criminali, correzionali e pretoriali;
"b) sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette autorità."
Come già illustrato, la decisione impugnata fa valere essenzialmente che l'unicità dell'organo previsto, in virtù degli art. 62 e art. 63 LOG, per la cassazione e la revisione, esclude l'applicazione dell'art. 16 n. 6 CPP al caso del giudice di revisione che già abbia statuito nello stesso procedimento quale giudice di cassazione. Il fatto che sia stato previsto un organo giurisdizionale unico per le menzionate due funzioni appare imposta - e i ricorrenti lo riconoscono - da ragioni di ordine pratico, in relazione con la sistematica che nella procedura penale ticinese occupano dette due funzioni (cfr. art. 236-239 e 245-247 CPP). Se è certo che una domanda di revisione non presuppone un ricorso per cassazione e che un ricorso per cassazione non deve essere seguito da una domanda di

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revisione, è pur vero che nella pluralità delle cause criminali la domanda di revisione è stata preceduta da un ricorso per cassazione, di guisa che, in pratica, sarebbe singolare un organo giurisdizionale unico (CCRP) per la cassazione e la revisione, la cui composizione dovesse, per il meccanismo dell'art. 16 n. 6 CPP, essere modificata nella maggior parte dei casi in cui esso fosse chiamato a decidere su di una domanda di revisione, e ciò spesso integralmente, ossia sostituendo tutti e tre i suoi membri ordinari.
La decisione impugnata si richiama altresì alla recente giurisprudenza del Tribunale federale che ha riconosciuto la costituzionalità di una norma di procedura penale cantonale, secondo cui il presidente del tribunale esercita normalmente le funzioni di giudice istruttore e formula la domanda di rinvio a giudizio (DTF 104 Ia 277 /278 consid. 4). Tale giurisprudenza non si riferisce alla ricusa di giudici che hanno conosciuto della causa in un precedente grado giurisdizionale, bensì in due stadi dello stesso grado; da esso risulta peraltro che il criterio per cui l'obiettività di un giudice va presunta legalmente come compromessa per una sua anteriore partecipazione nello stesso procedimento non dev'essere particolarmente rigoroso perché sia ossequiato l'art. 4 Cost. L'interpretazione data dalla CCRP all'art. 16 n. 6 CPP in relazione con gli art. 62 e art. 63 LOG può essere discussa in quanto fondata sulla sola unicità dell'organo competente per la cassazione e per la revisione; essa non appare tuttavia manifestamente insostenibile. La questione non deve comunque essere esaminata più a fondo e decisa, dato che l'interpretazione della CCRP risulta non arbitraria già per un altro motivo.
La revisione in materia penale è un rimedio di diritto straordinario che i cantoni sono tenuti a prevedere in virtù dell'art. 397 CP quando siano invocati fatti o mezzi di prova rilevanti non noti al tribunale nel primo processo. Adita con una domanda di revisione, la CCRP deve pronunciarsi sull'esistenza di tale motivo di revisione, richiamato dall'art. 243 n. 3 CPP, o dei motivi di revisione complementari enunciati nell'art. 243 n. 1 e 2 CPP. Il suo esame ha per oggetto esclusivamente elementi sui quali le autorità giudiziarie che hanno deciso anteriormente non si sono dovute pronunciare. La domanda di revisione non comporta pertanto un riesame, basato su elementi di cui l'autorità che ha giudicato già disponeva, della fondatezza della sentenza cresciuta in giudicato.


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La procedura con cui è esaminata una domanda di revisione è da considerare come un processo indipendente, nel quale il giudicante è chiamato a far astrazione del convincimento che s'era formato anteriormente. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'opinione che un giudice, membro della Corte di revisione, si sia fatta in una precedente procedura di cassazione sulla colpevolezza del richiedente non può valere quale indice che permetta di revocare in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità. In base a tale considerazione il Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere come conforme all'art. 58 cpv. 1 Cost. una norma della procedura cantonale che attribuisce la competenza di decidere sulla domanda di revisione alla stessa autorità che ha giudicato (sentenza inedita nella causa Stettler, del 22 ottobre 1980, consid. 3c).
Ne discende che l'autorità cantonale non ha limitato arbitrariamente la portata dell'art. 16 n. 6 CPP nel rilevare che ai magistrati ivi contemplati non è vietato di statuire sulla domanda di revisione per il solo fatto che essi abbiano deciso in precedenza su ricorsi per cassazione proposti dai richiedenti. Il numero delle partecipazioni anteriori effettuate, in qualità di giudici di cassazione, dei magistrati ricusati dagli attuali ricorrenti è privo di importanza, nella misura in cui questi non invochino nel loro ricorso una violazione dell'art. 21 CPP, che determina le condizioni nelle quali un magistrato può essere ricusato per sospetta mancanza d'imparzialità.
La censura d'arbitraria applicazione dell'art. 16 n. 6 CPP risulta di conseguenza infondata, ciò che comporta la reiezione del gravame.