È esatto che, giusta l'art. 86 CPC ticinese, il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. L'art. 170 lett. h CPC stabilisce, a sua volta, che la risposta di causa deve contenere "le domande formulate in termini precisi e distinti". Se non che, dovendo il giudice decidere d'ufficio in materia di spese
BGE 110 Ia 96 (98):
processuali, una domanda delle parti non è necessaria ed è senza dubbio sostenibile l'argomento, per cui le conclusioni sulle spese non costituiscono - nei confronti del tribunale - che un suggerimento, sottratto alla ricordata massima di procedura (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 148 infra; cfr. altresì BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, ZPO, 42a edizione, nota 2 al § 308 del codice di procedura civile tedesco; ROSENBERG/SCHWAB, Zivilprozessrecht, 13a edizione, § 134 I 1b; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 4a edizione, vol. II, pag. 242 n. 279; SATTA, Commentario al codice di procedura civile italiano, libro primo, pag. 303 n. 8). La corte cantonale non è quindi incorsa nell'arbitrio accollando all'istante i costi del giudizio pretorile, anche se la convenuta si era limitata a chiedere che il sindacato sulle spese fosse devoluto al merito. Né appare arbitrario che le spese siano state poste a carico dell'istante, pur se ciò è avvenuto al termine di una semplice procedura provvisoria: l'istante, in realtà, potrà far valere e ottenere la rifusione dei costi nella susseguente procedura di merito, sempre ch'egli promuova tale procedura e ne esca vittorioso (cfr. STRÄULI/MESSMER, ZPO, 2a edizione, nota 5 al § 67 del codice di procedura civile zurigano). Se vi rinuncia o risulta soccombente, è giusto che le spese in questione restino a suo carico. Per altro la corte cantonale ha statuito sulle spese della procedura provvisoria nell'ambito della procedura stessa, in ossequio alla giurisprudenza di cui si vale il ricorrente (Rep. 1981 pag. 207).