BGE 98 Ib 503
 
73. Estratto della sentenza 8 diciembre 1972 nella causa Zanini contro Consiglio di Stato del cantone Ticino
 
Regeste
Art. 26 Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25. August 1971 zum BG betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei. Rodung: Abwägung der Interessen.
 
Sachverhalt


BGE 98 Ib 503 (503):

Riassunto dei fatti:
Il dott. Gaetano Zanini chiedeva il 15 giugno 1971 al Consiglio di Stato l'autorizzazione di dissodare una superficie boscata di mq 720 della particella n. 595 del comune di Torricella-Taverne. Con decisione 23 gennaio 1971, fondata sull'art. 31 della legge federale dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 sull'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF) e sull'art. 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 10 ottobre 1965 /25 agosto 1971 (OVPF), il Consiglio di Stato respingeva la domanda. Esso rilevava che il terreno boscato da dissodare è

BGE 98 Ib 503 (504):

ricoperto da selva castanile con frammisti di rovere, facente parte di un vasto complesso boschivo sopra la strada cantonale e il villaggio di Taverne; tale complesso deve essere salvaguardato integralmente, anche tenuto conto della sua notevole funzione paesaggistica. Con ricorso di diritto amministrativo, Zanini ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato. Egli contesta la natura boschiva del terreno da dissodare e fa valere d'averlo ricevuto come area fabbricabile nel quadro d'una procedura di raggruppamento.
 
Estratto dai considerandi:
Il ricorrente ha ottenuto la particella n. 595 nel quadro di una procedura di raggruppamento dei terreni. Essa gli è stata assegnata in sede di ricorso, dopo che egli s'era aggravato nel 1964 dinnanzi al Consiglio di Stato di non aver ricevuto un'adeguata compensazione per i terreni non boscati di sua proprietà che aveva dovuto includere nel raggruppamento. Il Consiglio di Stato, nell'attribuirgli, in seguito a tale doglianza, la particella n. 595, era manifestamente partito dall'idea che essa non avesse natura boschiva, chè altrimenti non avrebbe avuto un senso l'assegnazione da lui effettuata, destinata a correggere una precedente sproporzione tra la superficie ceduta e quella ricevuta in cambio. Il fatto, addotto dal Dipartimento federale dell'Interno, che detta particella fosse stata indicata dal ricorrente stesso, non toglie valore a questa considerazione, dato che a quell'epoca il ricorrente poteva verosimilmente ritenere, al lume delle circostanze concrete, che la particella in questione non valesse come bosco. Avendo egli ricevuto in buona fede dall'autorità di seconda istanza per il raggruppamento dei terreni la particella n. 595 quale fondo non boschivo, non appare giustificato che la stessa autorità, sia pure in altra procedura, gli neghi, alcuni anni dopo, senza che nel frattempo sia intervenuto un cambio sostanziale nella legislazione applicabile, il permesso di dissodare una parte di quel medesimo fondo.


BGE 98 Ib 503 (505):

Il Dipartimento federale dell'Interno rileva che, in sede di raggruppamento dei terreni, il Consiglio di Stato non poteva assegnare al ricorrente la particella n. 595 quale fondo non boschivo, perchè la qualità di un fondo risulta alla stregua della disciplina legale cui soggiace e deve caso mai essere determinata dagli organi forestali competenti. Tale eccezione non è peraltro pertinente: non si vede infatti perchè il ricorrente, la cui buona fede non è stata messa in dubbio, debba sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un possibile errore - in cui anche l'autorità era semmai incorsa - sulla qualità del terreno assegnatogli a seguito di un raggruppamento. Che un tale ipotetico errore comune fosse scusabile per ambedue le parti può d'altronde comprendersi, tenendo presente le circostanze concrete, in particolare la nozione più restrittiva di bosco predominante in quell'epoca.
Giova abbondanzialmente rilevare che esistono anche ragioni di carattere pratico di grande momento che fanno propendere per il rilascio, nella fattispecie concreta, del permesso di dissodamento. Infatti, dovendosi presumere che il terreno litigioso sia stato assegnato quale terreno non boschivo al ricorrente, questi, ove gli fosse oggi negata l'autorizzazione di dissodare a causa della natura boschiva del terreno stesso, avrebbe il diritto di ottenere una compensazione adeguata, ciò che significherebbe rimettere in discussione tutto il raggruppamento laboriosamente compiuto negli anni intorno al 1964. A differenza di quanto avviene in una compravendita fondiaria, negozio che può essere annullato mediante la restituzione delle rispettive prestazioni (restituzione delprezzo della compravendita, da un lato, ritrasferimento della propriétà, dall'altro), l'annullamento o la modifica parziale di un raggruppamento dei terreni divenuto definitivo fa insorgere problemi di estrema complessità, perchè involge necessariamente diritti di terzi. Anche sotto questo profilo non si giustifica quindi di rifiutare al ricorrente il permesso in ragione della qualità obiettivamente boschiva del terreno da dissodare.
Discende da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'autorità cantonale perchè proceda al rilascio del permesso di dissodamento in quanto non vi ostino disposizioni legali d'altra indole.