BGE 99 Ib 497
 
69. Estratto della sentenza 2 marzo 1973 nella causa Lega svizzera per la protezione della natura contro Eredi fu Walter Maderni e Consiglio di Stato del cantone Ticino.
 
Regeste
Art. 31 FPG, 26 FPV. Rodung, Interessenabwägung: Notwendigkeit der Beschaffung von Bauland, Planung.
 
Sachverhalt


BGE 99 Ib 497 (498):

Riassunto dei fatti:
Gli Eredi fu Walter Maderni chiedevano il 10 novembre 1971 al Consiglio di Stato del cantone Ticino l'autorizzazione di dissodare a scopo edilizio un'estensione di mq 2765 di una parcella di loro proprietà nel territorio comunale di Melano. Tale permesso era loro accordato con decisione 7 dicembre 1971. Contro quest'ultima è insorta con ricorso di diritto amministrativo la Lega svizzera per la protezione della natura, facendo valere che la concessa autorizzazione viola la legislazione federale, in particolare le nuove disposizioni dell'OVPF. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.
 
Considerando in diritto:
a) Il territorio comunale di Melano comprende 450 ha, di cui 359 sono costituiti da bosco, 25 da strade, piazze e ferrovie, 20 ha da terreno edificato e 20 da prato e coltivo. Il piano di zona forestale approvato dall'Ispettorato federale delle foreste nel 1966 e revocato nel 1972, considerava l'area boschiva in questione non come "bosco protetto", bensì quale "bosco edificabile".
b) Nel vigente piano regolatore del Comune di Melano, approvato il 13 gennaio 1968 e il 2 gennaio 1969 (modifica) dal Consiglio di Stato, la particella boscata n. 308 (in precedenza

BGE 99 Ib 497 (499):

174) trovasi nella zona E, descritta quale "zona boschiva (indicativa), soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale". Tale attribuzione significa soltanto che in tale zona può dissodarsi esclusivamente in virtù d'un autorizzazione accordata in base al diritto forestale. La questione del permesso di dissodamento rimane pertanto aperta, non essendo risolta nè in senso positivo né in senso negativo; le norme del diritto forestale sono integralmente fatte salve. Le "norme di attuazione del Piano regolatore" applicabili per la zona E precisano d'altronde: "Nel caso venisse concessa l'autorizzazione per il dissodamento a scopo edilizio, valgono le norme previste per la zona limitrofa, riservate eventuali condizioni più limitative imposte dall'autorità forestale."
c) Nella fattispecie non si tratta di un dissodamento isolato a scopo edilizio, bensi della possibilità di destinare alla costruzione una striscia di bosco secondo un criterio pianificatorio.
Il Tribunale federale ritiene che l'attribuzione di un terreno boscato all'area edificabile in base ad una pianificazione razionale, approvata dall'autorità cantonale competente e concertata d'intesa con gli organi forestali, possa rappresentare, in comuni che non disporrebbero altrimenti di estensioni edificabili adeguate ai loro bisogni, un interesse pubblico superiore a quello della conservazione del bosco (cfr. sentenza non pubblicata 2 febbraio 1973 nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, consid. 4).
Nella fattispecie tale requisito non è adempiuto, nel senso che la pianificazione del comune di Melano è intervenuta senza la partecipazione dell'autorità forestale. Questa circostanza non impedisce tuttavia che possa riscontrarsi anche nel caso in esame, attraverso una accurata ponderazione degli interessi contrapposti, una preminenza dell'interesse pubblico a dissodare un terreno boschivo per assicurare alla collettività una superficie edilizia necessaria, altrimenti in pratica irreperibile.
L'80% del territorio comunale di Melano é coperto da bosco. Tale fatto induce a chiedersi se il sacrificio a scopo edilizio di una piccola estensione boscata possa essere giustificata. Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente a questo interrogativo ed ha accordato l'impugnata autorizzazione a dissodare. Nel permettere a Melano un limitato sviluppo edilizio a scapito del bosco il Consiglio di Stato non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento. S'è qui in presenza d'un caso

BGE 99 Ib 497 (500):

diverso da quello di una semplice iniziativa del Comune, non avallata da un avviso favorevole dell'autorità forestale (come era invece il caso a cui si riferiva la citata sentenza nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino) e non riesaminata dal Governo cantonale. In un Comune costituito da una superficie boscata così estesa e quasi sprovvisto di riserve di terreno edificabile, il Consiglio di Stato poteva autorizzare il dissodamento a scopo edilizio di una piccola estensione boschiva, tenendo conto di un piano regolatore approvato ed in vigore. Nelle circostanze concrete l'interesse pubblico ad un certo sviluppo edilizio poteva essere riconosciuto superiore a quello astratto della conservazione integrale del bosco esistente. D'altronde, lo stesso piano di zona forestale, approvato dall'Ispettorato federale delle foreste, prevedeva il terreno litigioso come "bosco edificabile"; benchè tale piano sia stato revocato nel 1972, esso ha a suo tempo costituito il criterio applicabile per la concessione di permessi di dissodamento, e la qualifica da esso data al terreno di cui trattasi lascia a divedere che anche da parte degli organi forestali non si attribuiva al suo mantenimento un valore rilevante.
L'art. 26 cpv. 3 OVPF esige che l'opera alla cui costruzione è destinato il dissodamento debba essere a ubicazione vincolata. La giurisprudenza ha già chiarito che tale requisito non può essere inteso in modo assoluto (v.RU 98 Ib 452); nella fattispecie, l'assenza di adeguate aree edificabili fuori del bosco può far ritenere che l'esigenza dell'ubicazione vincolata sia data in senso relativo, nell'ambito del territorio comunale di Melano; né d'altronde, come lo ha riconosciuto la citata giurisprudenza, tale esigenza può essere determinante di fronte ad interessi pubblici di maggior momento, favorevoli al dissodamento, quali quelli accertati nel caso in esame e testè menzionati.