Nel caso in esame, l'obbligo d'autorizzazione sussisterebbe se, in occasione dell'aumento del capitale, la Y. Anstalt dovesse acquistare azioni, perchè l'acquisto di quote di società immobiliari da parte di persone all'estero è soggetto ad autorizzazione (art. 2 lett. c e 3 lett. a DF). Parimenti l'autorizzazione sarebbe indispensabile, se in occasione all'aumento di capitale fossero apportati fondi nell'anonima, o fondi fossero da questa assunti, perchè in tal caso l'acquisto vale come operato dalla persona giuridica stessa (art. 6 dell'Ordinanza). Disponendo attualmente la Y. Anstalt del 96% delle azioni (48 azioni delle 50 esistenti), la X. SA è da qualificare come società con sede in Svizzera con partecipazione finanziaria preponderante di persone all'estero e soggetta come tale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 cpv. 1 e dell'art. 3 lett. c DF, al regime autorizzativo stabilito dal DF. Con il previsto aumento del capitale (emissione di 50 nuove azioni), la partecipazione finanziaria di persone all'estero scenderebbe, ove il nuovo apporto fosse di persone con domicilio o sede in Svizzera, al 48%. Tale proporzione eccederebbe ancora quella del
BGE 100 Ib 477 (479):
33%, ossia la quota il cui superamento dà luogo necessariamente, giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza (destinato a precisare tale concetto), ad una partecipazione finanziaria preponderante di persone con domicilio o sede all'estero, ai sensi del DF. Ne segue che per tutti i futuri acquisti di fondi da parte della X. SA dovrà esaminarsi se essi siano da assoggettare alla disciplina autorizzativa. Con l'aumento di capitale oggetto della presente decisione, la X. SA non assume però alcun nuovo fondo e, d'altra parte, la Y. Anstalt non acquista alcuna ulteriore quota di partecipazione alla X. SA. Al momento non è pertanto riconoscibile, in relazione con l'aumento del capitale, alcun acquisto di azioni della X. SA da parte di persone all'estero. La ricorrente si oppone pertanto con ragione a che, per il solo fatto dell'aumento del capitale, l'aumento stesso sia sottoposto al regime dell'autorizzazione. In questo senso l'opinione delle precedenti istanze non può trovare conferma in questa sede ed il ricorso, nei limiti in cui tende far annullare l'assoggettamento al regime dell'autorizzazione, deve essere accolto.