Questa giurisprudenza non può essere mantenuta, almeno nella sua formulazione più generale. Essa si fonda su di un principio di economia procedurale, che è di per se stesso provvisto di pregio: non conviene decidere anticipatamente su di una situazione che può modificarsi fino al momento in cui cessa la carcerazione preventiva o espiatoria e in cui inizia quella ai fini di estradizione; poiché il giudizio sulla legittimità dell'ordine di arresto in vista d'estradizione deve tener conto delle circostanze esistenti al momento in cui esso diviene efficace, sarebbe, secondo la menzionata giurisprudenza, inconferente giudicare in base a una situazione precedente. Senonché, all'applicazione di tale principio si oppongono nella maggioranza dei casi serie ragioni di ordine pratico e procedurale. Va anzitutto rilevato che la procedura di estradizione (di cui l'arresto ai fini di estradizione è cronologicamente ed effettivamente la prima fase, o una delle prime) non è per nulla sospesa in caso di carcerazione preventiva o espiatoria per reati soggetti alla giurisdizione svizzera. Tale procedura, che suole generalmente durare un tempo relativamente lungo (possibilità di proroga del termine di base, di successive richieste d'informazione complementari, di assicurazioni previe di vario genere - in materia di procedura nello Stato richiedente, di reciprocità ove non esistano convenzioni ecc.) segue - e deve seguire (v. ad es. art. 16 n. 4 della Convenzione europea di estradizione) - sollecitamente l'arresto provvisorio, anche se questo (per una disposizione del diritto interno svizzero, l'art. 49 cpv. 2 AIMP) diviene efficace solo alla cessazione della detenzione preventiva o espiatoria. Se si volesse essere conseguenti con la giurisprudenza pubblicata in DTF 111 Ib 50, occorrerebbe sospendere l'intera procedura di estradizione fino al termine della detenzione preventiva o espiatoria, ciò che non è manifestamente la prassi seguita e che sarebbe impensabile. In realtà, l'economia procedurale rettamente intesa esige un parallelismo procedurale, sia pure con il rischio di eventuali modifiche della situazione, intervenute nell'iter di ambedue le procedure. Scopo principale dev'essere che, quando cessi la detenzione preventiva o espiatoria (ossia quando sia stato deciso, provvisoriamente o definitivamente, che non si giustifica un rinvio a giudizio dinanzi ad autorità svizzere in stato di arresto, oppure quando la pena detentiva eventualmente pronunciata da autorità svizzere sia
BGE 119 Ib 74 (77):
stata scontata), il carcerato possa essere estradato senza indugio (se nel frattempo la procedura d'estradizione sollecitamente iniziata abbia potuto, indipendentemente dalla detenzione preventiva o espiatoria dell'estradando, essere portata a termine) allo Stato richiedente, laddove l'estradizione sia accordata, oppure rimesso in libertà, laddove l'estradizione sia rifiutata e non sia stato assunto un procedimento penale sostitutivo da parte delle autorità svizzere. L'art. 49 cpv. 2 AIMP non esige affatto che non possa decidersi in sede di reclamo sulla legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione sino a che esso non sia divenuto efficace. Tale disposizione di legge stabilisce soltanto che l'ordine di arresto non diviene operante fintantoché duri la carcerazione preventiva o espiatoria, e ciò appare evidente, perché tale carcerazione prevalente è solo il corollario del diritto della Svizzera quale Stato richiesto di giudicare previamente l'estradando per i reati commessi in Svizzera (diritto al quale la Svizzera può peraltro di caso in caso rinunciare per ragioni di opportunità, provvisoriamente o definitivamente, imponendo eventualmente allo Stato richiedente di giudicare i fatti punibili commessi in Svizzera o di riconsegnare alla Svizzera l'estradando dopo il giudizio nello Stato richiedente, per esempio, dopo che egli vi abbia scontato la pena colà inflittagli). È vero che, nei casi in cui la carcerazione preventiva o espiatoria di un estradando per reati commessi in Svizzera sia lunga, può avvenire che sia superfluo decidere in sede di reclamo sulla legittimità di un ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato durante la carcerazione preventiva o espiatoria, perché nel frattempo le autorità svizzere hanno deciso di accordare o di rifiutare l'estradizione, sicché, in virtù di tale decisione, sarebbe possibile di consegnare senz'altro l'estradando allo Stato richiedente o, in caso di rifiuto, di porlo in libertà al termine della carcerazione preventiva o espiatoria. Coerentemente con DTF DTF 111 Ib 50 occorrerebbe, d'altra parte, se si volesse rispettare rigorosamente il principio stabilito da tale giurisprudenza, emanare, o quanto meno notificare, solo al termine della carcerazione preventiva o espiatoria l'ordine di arresto ai fini di estradizione quando sia allora ancora pendente la procedura estradizionale. Poiché tuttavia l'ordine di arresto ai fini di estradizione continua - e con ragione - ad essere notificato all'estradando non appena l'autorità svizzera riceve la domanda di arresto provvisorio o di estradizione, occorrerebbe, come conseguenza di DTF 111 Ib 50, che tale ordine fosse nuovamente notificato al termine della carcerazione preventiva o espiatoria, o che l'estradando sia quanto meno in quel momento reso attento che il
BGE 119 Ib 74 (78):
termine per impugnare dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale l'ordine di arresto ricevuto settimane o mesi addietro comincia a correre. Ciò comporta inconvenienti e complicazioni, specialmente di ordine pratico, evidenti e non corrisponde all'interesse di nessuna delle parti implicate. La Svizzera ha un interesse ad allontanare dal proprio territorio il più presto possibile l'estradando ove la domanda di estradizione sia accolta (o eventualmente di espellerlo in certi casi di rifiuto dell'estradizione); lo Stato richiedente ha un interesse a veder decisa al più presto la domanda di estradizione, sicché una sollecita decisione almeno sulla carcerazione ai fini di estradizione costituisce già una tappa importante; l'estradando stesso ha un eminente interesse proprio - a torto negletto da DTF 111 Ib 50 - a sapere se, al termine della carcerazione preventiva o espiatoria, deve attendere in carcere o no l'esito della procedura di estradizione, ove questa sia tuttora pendente (da notarsi che, per consolidata giurisprudenza, la carcerazione costituisce durante questo periodo la norma). Tutti questi motivi fanno sì che la decisione su reclamo circa la legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione - che, giova ripeterlo, è notificato subito dopo l'arresto eseguito sulla richiesta provvisoria dello Stato richiedente - deve, almeno di regola, avvenire in base ad un'impugnazione effettuata entro i dieci giorni successivi alla notificazione. Che poi l'ordine di arresto, riconosciuto legittimo, divenga efficace, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 AIMP, solo alla cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria, è una conseguenza, come già si è detto sopra, logica e positiva; essa consente di abbreviare la procedura di estradizione e, se del caso, di consegnare immediatamente l'estradando allo Stato richiedente alla cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria.