Urteilskopf
88 I 346
52. Estratto della sentenza 14 novembre 1962 nella causa d'espropriazione vertente fra le FFS e gli Eredi fu Savino Genini, Cresciano.
Regeste
Anschlussweiterziehung.
Art. 78 Abs. 2 EntG.
Der Grundsatz, wonach der Rückzug des Hauptrechtsmittels das Dahinfallen des anschlussweise ergriffenen Rechtsmittels zur Folge hat, gilt für die Weiterziehung im Enteignungsverfahren jedenfalls dann, wenn die Anschlussweiterziehung erst nach Ablauf der Frist für die Hauptweiterziehung erklärt worden ist.
Riassunto dei fatti:
Nel procedimento d'espropriazione promosso dalle FFS al fine di costituire una servitù di divieto di costruzione su un fondo, a Cresciano, di proprietà degli eredi fu Savino Genini, la Commissione federale di stima stabili in fr. 5000 l'indennità complessiva da versare agli espropriati.
Le FFS si sono tempestivamente aggravate al Tribunale federale, domandando che l'indennità sia ridotta a fr. 2190. Da parte loro, gli eredi Genini hanno impugnato la suddetta stima con atto designato "ricorso adesivo", domandando che le FFS siano obbligate a pagare la somma di fr. 10 000.
Nel corso del procedimento, la parte espropriante, preso atto di un progetto di transazione bonale proposto dai periti, ritirò il ricorso, rilevando che, essendosi il collegio
BGE 88 I 346 S. 347
peritale già espresso per un'indennità superiore a quella fissata dalla Commissione di stima, non v'era più ragione di mantenere il ricorso. Ciò stante ed in applicazione analogica dell'art. 59 cpv. 4 OG, anche il ricorso adesivo degli espropriati doveva considerarsi caduco.La parte espropriata sostiene invece che il ricorso adesivo di cui all'art. 78 cpv. 2 LEspr. è indipendente, per cui il suo gravame non diventa caduco per effetto del ritiro del ricorso principale.
Considerando in diritto:
L'art. 78 cpv. 2 LEspr., in quanto stabilisce che, visto il ricorso principale, la controparte può "aderire a quest'ultimo e presentare dal canto suo delle conclusioni, come se avesse presentato un ricorso a se", significa soltanto che la parte ricorrente in via adesiva non è vincolata alle domande del ricorso principale. La pretesa della parte espropriata che, in questo senso, l'art. 78 cpv. 2 LEspr. costituirebbe un pleonasmo è infondata, perchè il ricorso adesivo, che di regola vien interposto trascorsi i normali termini di impugnazione, non deve necessariamente conferire - come conferisce nel procedimento in esame - la facoltà di estendere la contestazione a ogni dispositivo della querelata decisione, ma - come stabilito ad esempio nella procedura civile turgoviese (§ 290) - potrebbe anche limitare la possibilità di contestazione di chi ricorre in via adesiva ai punti già impugnati medante il ricorso principale.
Vero è che, diversamente da quanto stabilito all'art. 59 cpv. 4 OG, all'art. 78 LEspr. non è prescritto che il ritiro del ricorso principale comporta la caducità anche del ricorso adesivo; ma l'illazione dei ricorrenti, secondo cui detta omissione sarebbe stata voluta per disporre una speciale diversa regolamentazione del ricorso adesivo nel procedimento di espropriazione, non si può condividere, perchè una siffatta regolamentazione, derogante dalla norma generale e dalla natura stessa del ricorso adesivo,
BGE 88 I 346 S. 348
conseguirebbe un puro e semplice prolungamento del termine, non giustificato da alcun comprensibile motivo. D'altronde, la tesi suesposta non risulta maggiormente convincente dell'altra contrapposta espressa dall'ente espropriante, secondo cui, data la regola generale che fa dipendere la validità del ricorso adesivo dall'esistenza del ricorso principale, il permanere del ricorso adesivo in caso di ritiro di quello principale non può essere ammesso dal momento che la legge speciale non lo indica espressamente. In realtà il fatto che, contrariamente a quanto risulta in ogni altra legge processuale, nella LEspr. il problema suesposto non è risolto da una norma speciale, costituisce una lacuna che deve essere colmata attingendo ai materiali legislativi e applicando le regole della legge generale. Dai materiali legislativi risulta infatti che mediante l'art. 78 cpv. 2 LEspr. si è voluto istituire la possibilità del ricorso adesivo nello stesso senso e nella stessa forma in cui era previsto all'art. 70 della allora vigente OG, quasi identico all'attuale art. 59 OG (JAEGER, Bericht zum Vorentwurf, pag. 87; FF, testo tedesco, 1926 II 80). D'altronde non si vede per quale motivo si dovrebbe ammettere una diversa regolamentazione: chi non si preoccupa di aggravarsi entro il termine legale di 30 giorni (sia esso l'espropriante o l'espropriato), ha rinunciato ad impugnare di propria iniziativa l'indennità stabilita dalla competente commissione di stima. Il suo diritto di ricorso risorge e deve perciò permanere solo a dipendenza del ricorso della controparte. Se questo è ritirato la situazione è ripristinata senza danno per la parte che si è avvalsa del ricorso adesivo, dovendosi tener conto delle eventuali spese e delle ripetibili, ai sensi degli art. 114 e 115 LEspr., nel decreto di stralcio della causa.Ciò stante, qualora il ricorso principale sia ritirato, il ricorso adesivo deve essere considerato caduco anche agli effetti della LEspr., almeno nel caso che questo ricorso sia stato interposto dopo che era già scaduto il termine per il ricorso principale.