BGE 93 I 581 |
74. Sentenza 9 giugno 1967 sul ricorso Oleodotto del Reno SA contro Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro |
Regeste |
Art. 5 Abs. 2 lit. a Arbeitsgesetz. |
Sachverhalt |
A.- La Oleodotto del Reno SA, in Coira, esercita sulla tratta di circa km 130 in territorio svizzero, dallo Spluga al lago di Costanza, l'omonima condotta per il trasporto di idrocarburi da Genova a Ingolstadt. Il trasporto del petrolio viene effettuato fino al punto culminante dello Spluga mediante una stazione di pompaggio situata in territorio italiano. Invece, nel susseguente territorio grigionese, in forte discesa, la condotta è sottoposta a una forte pressione, contenibile soltanto con cavi a forte spessore. Per ridurre tale pressione, la Oleodotto del Reno SA ha istallato a Rongellen presso Thusis un impianto che permette di ridurre la pressione da 90 a circa 20 atmosfere e che, in conseguenza, consente di utilizzare a valle dell'impianto dei tubi di spessore ridotto da 14 a 6,5 millimetri. Gli impianti di Rongellen sono soggetti a sorveglianza permanente; vi sono occupati 9 operai. |
B.- Con decisione 29 marzo 1967, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFI) disponeva l'assoggettamento della stazione di decompressione di Rongellen, come parte integrante degli impianti di pompaggio, alle norme speciali stabilite per le aziende industriali. Esso fece rilevare che il lavoro, svolto mediante macchine e impianti tecnici da più di 6 operai, giustificava detto assoggettamento, in virtù degli art. 5 cpv. 1 e 2 lett. a della legge sul lavoro e art. 11 cpv. 2 della relativa ordinanza I di esecuzione, del 14 gennaio 1966. |
C.- La Oleodotto SA ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, mediante il quale domanda che la suesposta decisione sia annullata. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.
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La Oleodotto SA non possiede nè esercita alcuna stazione o istallazione di pompaggio o di deposito di carburanti. Essa si limita a eseguire il trasporto di olio grezzo, senza produrre o trasformare energia nel senso dell'art. 5 cpv. 2 della legge sul lavoro. La stazione di Rongellen ha l'esclusiva funzione di ridurre la pressione nella condotta. Dal confine sullo Spluga fino all'uscita dal territorio svizzero, l'olio grezzo si muove per effetto della forza d'inerzia dovuta al dislivello. Ne consegue che l'assoggettamento deve apparire manifestamente arbitrario.
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D.- L'UFI propone di respingere il ricorso. Esso ammette che nella stazione di Rongellen non vi sono, in senso stretto, impianti di pompatura, ma afferma che, agli effetti della legge sul lavoro, detta stazione deve essere considerata nel complesso dell'impianto destinato a superare il dislivello dello Spluga. Per la situazione dei lavoratori è irrilevante che il petrolio sia frenato o pompato. Determinante per il carattere industriale dell'azienda è il fatto che gli operai siano adibiti al controllo e all'esercizio delle istallazioni tecniche.
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Considerando in diritto: |
1. La legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 è una legge di tutela dei lavoratori (v. messaggio CF, FF 1960, 1314). Secondo il suo art. 1, essa è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private, riservate le eccezioni espressamente menzionate nel testo legale (art. 2-4) e che concernono principalmente quelle imprese, nelle quali la protezione dei lavoratori è regolata dalle leggi speciali. Tale non è però il caso per gli oleodotti, perchè la LF del 4 ottobre 1963, che ne disciplina la concessione, non contiene le relative norme di tutela sociale. Quantunque gli oleodotti costituiscano, in principio, delle imprese di trasporto, la ricorrente non contesta che la sua azienda sia sottoposta alle norme generali della legge sul lavoro; ed a giusta ragione, perchè questa legge esclude la sua applicabilità solo a quelle imprese di trasporto che - al contrario degli oleodotti - sono soggette alla legislazione federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto e di comunicazione (art. 2 cpv. 1 lett. b). |
La giurisprudenza del Tribunale federale, in applicazione della LF 18 giugno 1914 sul lavoro delle fabbriche, determinava gli stabilimenti industriali contrapponendoli alle aziende agricole e commerciali e alle aziende artigianali. Nei primi casi l'elemento determinante era costituito dai mezzi di lavoro utilizzati, nel secondo dal numero delle persone impiegate (RU 60 I 400, 75 I 86, 392 consid. 2). La nuova legge sul lavoro, pur non essendo intesa a modificare sostanzialmente il campo di applicazione delle speciali norme protettive (cfr. FF 1960, pag. 1356 e segg.), almeno parzialmente già in vigore, ha definito positivamente la nozione di azienda industriale.
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a) L'art. 5 cpv. 2 di tale legge presuppone anzitutto che nell'azienda industriale siano usati "impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia".
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Questa norma non può essere interpretata in modo restrittivo, non essendo possibile di prevedere in anticipo ogni futura applicazione industriale.
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In concreto è comunque pacifico che nell'impianto di Rongellen vengono usati impianti fissi e permanenti ed altrettanto che non vi vien trasformata o trattata una merce. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, si deve inoltre ammettere che l'oleodotto serve al trasporto di energia nel senso della norma citata. Il petrolio è avantutto una merce, che è però facilmente trasformabile in energia e il cui trasporto, appunto per questa sua proprietà, presenta particolari pericoli per la sicurezza e la salute delle persone. Non può esservi dubbio che il trasporto del petrolio e del gas a mezzo di oleodotti e gasodotti era considerato come trasporto di energia già in occasione della presentazione e della discussione del disegno di legge. Al riguardo, il Consiglio federale si è espresso in modo esplicito nel suo messaggio alle Camere federali (FF 1960, 1359), riferendosi all'art. 4 cpv. 2 del disegno di legge, il cui testo, sul punto di cui si tratta, è integralmente assunto dal vigente art. 5 cpv. 2. Peraltro, ciò è implicitamente ammesso anche dalla stessa ricorrente, in quanto riconosce la possibilità di assoggettare le stazioni di pompaggio. Anche questi impianti effettuano esclusivamente il trasporto del petrolio. |
b) Per la determinazione delle aziende industriali, il suindicato disposto legale stabilisce però ulteriori condizioni. L'oleodotto, è pacifico, non le adempie nel suo complesso. Tuttavia, poichè le disposizioni speciali sono applicabili anche a parti di azienda (art. 5 cpv. 1), occorre stabilire se le adempie la stazione di Rongellen, come parte dell'oleodotto. Dette condizioni sono prescritte all'art. 5 cpv. 2, il quale presuppone alternativamente che:
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"a) il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apprecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori
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oppure
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b) il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati
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oppure
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c) la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari."
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In concreto, l'autorità amministrativa ha riconosciuto adempiuta la prima delle suesposte condizioni. In quanto tale conclusione deve essere confermata, non è necessario esaminare se nella stazione di Rongellen il lavoro sia determinato da procedimenti automatizzati, oppure se comporti pericoli particolari, vale a dire specificati.
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È poichè risulta incontestato che in detta stazione sono occupate più di sei persone, resta solo da stabilire se il modo e l'organizzazione del lavoro vi siano determinati dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche. È ciò tenendo presente lo scopo generale della legge, costituito principalmente dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Una stazione di decompressione è evidentemente costituita da macchine e apparechiature, che determinano i compiti del personale e l'organizzazione del lavoro. Il personale vi ha infatti l'unico compito di farle funzionare e di vigilare sul loro funzionamento. È poichè l'esercizio dell'oleodotto è permanente, si deve necessariamente concludere che tale deve essere anche quello della stazione di decompressione. Le persone che vi sono addette sono certamente responsabili di una attenta ed ininterrotta sorveglianza e quindi di funzioni che giustificano il riconoscimento al personale di particolari prerogative, segnatamente per quanto concerne la durata del lavoro (art. 9). È'inoltre comprensibile che impianti destinati ad eliminare una pressione di 70 atmosfere siano sottoposti ad un controllo più accurato e più intenso da parte delle autorità, a tutela della sicurezza del personale da eventuali infortuni (art. 8). A questo proposito è indifferente che le istallazioni servano a produrre o a ridurre la pressione. Nel caso di guasti i pericoli sono gli stessi. È'quindi irrilevante che si tratti di stazioni di pompatura o di stazioni di decompressione. |
Si deve pertanto ragionevolmente conseguire che la stazione di Rongellen, azienda a impianti fissi, destinata al trasporto del petrolio, e il cui lavoro, al quale sono occupate più di sei persone, è determinato dall'uso di macchine e apparecchiature tecniche, adempie i presupposti stabiliti per le aziende industriali dall'art. 5 cpv. 2 della legge.
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Ciò stante non si può ammettere che la stazione di decompressione debba essere esclusa dall'assoggettamento solo perchè l'art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza generale non la menziona, mentre indica invece espressamente che sono sottoposte alle prescrizioni speciali le stazioni di pompaggio e di immagazzinamento. Tale norma può avere, nel caso particolare, solo valore indicativo. L'art. 40 lett. b della legge, il quale stabilisce la competenza di emanare norme generali di ordinanza, autorizza il Consiglio federale a precisare le singole disposizioni, ma non anche a limitare il campo di applicazione della legge. Del resto, lo stesso Consiglio federale, nel suo messaggio accompagnante il disegno di legge (FF 1960 p. 1359), ha indicato che potevano essere considerate come aziende industriali, "in particolare" le stazioni di pompaggio e di immagazzinamento, senza quindi escludere che altre parti di oleodotto potessero essere considerate tali.
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Ad ogni modo, l'impianto di Rongellen adempie i presupposti dell'art. 5 cpv. 2 lett. a della legge sul lavoro. Il suo assoggettamento è pertanto giustificato.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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