BGE 87 II 387
 
51. Estratto della sentenza 2 novembre 1961 della I Corte civile nella causa "Ginevrina, Compagnia generale di assicurazioni" contro Cattaneo.
 
Regeste
Rückgriffsrecht zwischen Haltern, die gemeinsam Dritte geschädigt haben. Art. 38 Abs. 2 MFG.
Vorsichtspflicht beim Überholen und beim Linksabbiegen. Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 3 MFG.
Wer ausserhalb einer Strassenkreuzung oder -gabelung nach links abbiegt, hebt das Vortrittsrecht des nachfolgenden Fahrzeugs selbst dann nicht auf, wenn er seinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt.
 
Sachverhalt


BGE 87 II 387 (388):

La domenica del 17 marzo 1957, alle ore 15.15, Mario Cattaneo procedeva al volante della sua Fiat 600, in direzione nord sulla strada cantonale Taverne-Rivera, larga m. 8.10. Superata una semicurva e iniziato il breve rettilineo prima di Bironico, diminuì la velocità, preparandosi a voltare a sinistra per immettersi in uno spiazzo erboso oltre il ciglio stradale. A questo scopo e dopo aver brevemente sostato per permettere l'incrocio con una vettura Lancia proveniente da nord, intraprese lentamente la manovra di spostamento verso il centro che accelerò poi bruscamente, ma aveva appena oltrepassato con la ruota anteriore sinistra l'asse stradale, quando sopraggiunse da sud l'autovettura Jaguar pilotata da Ivo Badaracco. Questi era sbucato dalla semicurva alla velocità di circa 110 km. orari e, benchè avesse scorto la vettura Cattaneo, non frenò, ritenendo di poter effettuare il sorpasso senza pericolo; invece andò a cozzare con la parte anteriore destra della sua vettura nella parte anteriore sinistra della Fiat. Frenò poscia sbandando a sinistra per un tratto di 34 metri e investendo i pedoni coniugi Renner procedenti in senso inverso sul ciglio stradale. L'incidente causò la morte di Eugenio Renner e lesioni gravi alla moglie del medesimo.
Le società d'assicurazioni Basilese Vita per Cattaneo e la Ginevrina per Badaracco versarono fr. 50 000 ciascuna a tacitazione dei diritti di risarcimento Renner e del

BGE 87 II 387 (389):

diritto di regresso dell'Insai. La Ginevrina pretese tuttavia che a Cattaneo incombesse una colpa preponderante nell'infortunio; per cui convenne in giudizio Cattaneo, chiedendo che lo stesso fosse riconosciuto responsabile dell'infortunio nella misura dei 4/5 e che di conseguenza fosse condannato a rimborsarle la somma di fr. 30 000.
La Corte cantonale accolse la petizione parzialmente, riconoscendo Cattaneo responsabile dell'infortunio nella misura dei 3/5 e condannandolo a versare all'attrice la somma di fr. 10 000.
Il convenuto ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che la petizione sia respinta.
L'attrice domanda che il ricorso principale sia respinto e che la petizione sia integralmente accolta.
 
Considerando in diritto:
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente principale, fondandosi sulla dottrina e su materiali legislativi, non si può ammettere che valgano al riguardo le norme generali del CO, secondo cui chi afferma una colpa della controparte deve darne la prova, perchè queste norme non terrebbero adeguatamente conto dell'eventuale diversa responsabilità inerente ai veicoli implicati nell'infortunio.
Il ricorrente principale ha fatto giustamente rilevare che la sentenza (RU 76 II 229 e segg.), su cui il tribunale ticinese ha fondato il principio in base al quale ognuno dei detentori deve provare l'assenza di colpa propria

BGE 87 II 387 (390):

(art. 37 cpv. 2 LA), concerneva la responsabilità civile per danni causatisi fra detentori (art. 39 LA) e non - come in concreto - il diritto di regresso per quelli causati a terzi; ma l'interpretazione dell'art. 38 cpv. 2 LA, alla luce della più recente giurisprudenza, non può portare ad una diversa conclusione per le due situazioni. Infatti, non si vede perchè nello stabilire le colpe dei singoli detentori si debba adottare un criterio diverso da quello adottato per fissare la responsabilità complessiva dei medesimi. Peraltro, l'applicazione di detto criterio è desumibile dal disposto della seconda frase dell'art. 38 cpv. 2, il quale conclude che, se le singole colpe non possono essere determinate, i detentori rispondono in parti uguali. Anche nell'azione di regresso la determinazione delle rispettive responsabilità deve quindi essere dedotta dalle risultanze della prova di discolpa proposta dai singoli detentori. Ognuno di questi deve dimostrare non la colpa dell'altro o degli altri, ma soltanto l'assenza di colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile (RU 86 II 55 consid. 3 lett. d).
Ciò stante, la Corte cantonale, non ammettendo - perchè non provata - l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi avrebbe esposto la freccia di direzione, ha correttamente applicato l'art. 38 cpv. 2 LA.
Comunque, in concreto l'adozione del suindicato criterio probatorio non modifica sostanzialmente la situazione giuridica delle parti, perchè si esplica pure a svantaggio della parte Badaracco. Infatti, anche l'affermazione del medesimo di aver dato il segnale acustico, che si imponeva alla vista della posizione in cui trovavasi la Fiat, non può essere accolta perchè non provata.
La colpa di Cattaneo è evidente. Chi volta a sinistra, in luoghi non costituenti crocevia o biforcazioni (art. 27

BGE 87 II 387 (391):

LA), non interrompe il diritto di precedenza del veicolo seguente neppure esponendo il segnale di direzione. Chi effettua una siffatta manovra è perciò tenuto a tutte le precauzioni dettate dalle circostanze per evitare qualsiasi pericolo (RU 83 IV 165 e 166; così anche la la Corte civile nella sentenza inedita 9 luglio 1957 Geissmann & Pfister c. Zürich Unfall; inoltre in tal senso le sentenze, pure inedite, 9 febbraio 1959 Assicuratrice italiana c. Balestrieri e 19 gennaio 1960 Bischoff c. Assicuratrice italiana).
Cattaneo ha tentato di effettuare la voltata a sinistra alla distanza di soli m. 150 dalla semicurva su una strada adatta alla velocità ed aperta ad un traffico fra i più intensi del paese. Comunque, egli ebbe a disposizione cinque minuti secondi per scorgere il veicolo di Badaracco in uscita dalla semicurva; e ciò avrebbe dovuto bastargli per farlo desistere dal tentare il superamento dell'asse stradale. La sua responsabilità nel violare il diritto di precedenza della controparte risulta pertanto primaria, indipendentemente dal fatto che la sua erronea decisione sia dipesa da inavvertenza o da sottovalutazione della velocità impressa alla vettura Jaguar.
Anche a Badaracco incombe una rilevante responsabilità. L'avviso della Corte cantonale secondo cui la velocità tenuta dal medesimo "non può considerarsi eccessiva in condizioni di traffico normale", può apparire discutibile, specialmente se si considera che i 110 km orari devono essere stati impressi alla macchina già nella semicurva e quindi in condizione visuale limitata. Ad ogni modo, tale velocità gli imponeva una concentrazione particolarmente intensa che, alla vista della Fiat ferma o quasi al centro della strada, in posizione fortemente obliqua, avrebbe dovuto rendergli immediatamente evidente la pericolosità della situazione e quindi imporgli di frenare. Non frenando prima della collisione, egli ha violato il suo dovere di conservare sempre la patronanza del suo veicolo (art. 25 cpv. 1 LA) e di osservare le dovute cautele nel sorpasso (art. 26 cpv. 4 LA e 43 cpv. 3 LRA).


BGE 87 II 387 (392):

La Corte cantonale, valendosi del suo potere di apprezzamento, ha giudicato che l'infortunio è da attribuire per tre quinti alla colpa di Cattaneo e per due quinti alla colpa di Badaracco. Essa ha considerato preponderante la colpa del primo perchè lo stesso ha violato norme più elementari ed importanti di quelle trasgredite dal secondo. La determinazione delle suesposte proporzioni non può essere considerata ingiusta, comunque non costituisce violazione delle norme applicabili del diritto federale, il Giudice cantonale non avendo oltrepassato i limiti del suo libero apprezzamento.