109 II 408
Urteilskopf
109 II 408
86. Estratto della sentenza 15 dicembre 1983 della II Corte civile nella causa X. contro Z. (ricorso per riforma)
Regeste
Art. 610 Abs. 3 ZGB: Tilgung oder Sicherstellung der Schulden des Erblassers vor der Teilung.
Das Gesuch, es seien vor der Erbteilung die Schulden des Erblassers zu tilgen oder sicherzustellen (Art. 610 Abs. 3 ZGB), steht weder der von einem Erben gestützt auf Art. 604 Abs. 1 ZGB erhobenen Teilungsklage noch der Anweisung zur Durchführung der Teilung entgegen, die der Richter in Gutheissung einer solchen Klage (beispielsweise zuhanden eines Notars) erlässt. Allerdings dürfen die kantonalen Prozessordnungen nicht vorsehen, dass die Teilung (durch Zuweisung der Erbanteile oder durch Verkauf der Nachlassgegenstände mit anschliessender Verteilung des Erlöses) durchgeführt werde, bevor die Schulden des Erblassers getilgt oder sichergestellt sind.
A.- Gli eredi di T., deceduto a Lugano il 9 aprile 1981, sono la vedova X. con i figli Y. e Z. Un testamento olografo stilato dal defunto il 7 dicembre 1968 è stato pubblicato il 29 maggio 1981. Il 31 gennaio 1983 Z. ha chiesto al Pretore la divisione dell'eredità paterna. X. e Y. si sono opposti all'azione, sostenendo che prima di dar corso alla procedura si sarebbero dovuti soddisfare o garantire i debiti dell'eredità. Con sentenza del 25 marzo 1983 il Pretore ha accolto l'azione e ha nominato notaio divisore l'avvocato M. Statuendo il 25 luglio 1983, la I Camera civile del
BGE 109 II 408 S. 409
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di X., mentre ha accolto parzialmente un ricorso adesivo di Z. sull'ammontare delle ripetibili di primo grado.
B.- Il 14 settembre 1983 X. è insorta al Tribunale federale con un ricorso per riforma in cui propone di annullare la sentenza di appello e di ordinare il soddisfacimento o la garanzia dei debiti ereditari prima della divisione; subordinatamente domanda di rinviare gli atti della causa alla corte cantonale per nuovo giudizio.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Dai considerandi:
2. La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1 CC). Ogni erede può chiedere che, prima della divisione, i debiti dell'eredità siano soddisfatti o garantiti (art. 610 cpv. 3 CC). Dinanzi alle giurisdizioni cantonali la ricorrente ha postulato il pagamento o la garanzia del terzo che le spetta sull'aumento della sostanza coniugale (art. 214 cpv. 1 CC), di un legato testamentario a suo favore consistente in una proprietà immobiliare, di un mutuo di Fr. 78'000.-- accordato al testatore dalla madre della ricorrente (di cui quest'ultima è unica erede), nonché di un ulteriore mutuo di Fr. 300'000.-- concesso dal testatore ai figli Y. e Z.
La corte cantonale osserva come il diritto processuale ticinese non indichi con precisione quando possano essere richiesti il saldo o la garanzia dei debiti ereditari. Rileva tuttavia che la procedura di divisione (art. 475 segg. CPC) si scinde in tre stadi essenziali: la verifica del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore, la determinazione dei beni appartenenti all'eredità, la divisione effettiva. La pretesa della ricorrente, sollevata già durante la prima fase, appare prematura: chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa (art. 604 cpv. 1 CC). Il problema di pagare o garantire i debiti ereditari premette l'accertamento dei passivi, e quindi la conclusione delle prime due fasi della procedura. La norma dell'art. 610 cpv. 3 CC, invero, ha il fine di preservare gli eredi dalla responsabilità quinquennale che li vincola solidalmente, in virtù dell'art. 639 CC, anche dopo la divisione.
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3. La ricorrente asserisce che, così interpretata, la procedura ticinese violerebbe il diritto federale. Ora, nell'ambito di un ricorso per riforma non può essere vagliata l'interpretazione in sé del diritto cantonale; può essere esaminato soltanto se, dal profilo del diritto federale, una domanda conforme all'art. 610 cpv. 3 CC escluda un'istanza di divisione giusta l'art. 604 cpv. 1 CC. La risposta non può che essere negativa.
L'assenza di obblighi volti al mantenimento della comunione ereditaria è, in concreto, fuori discussione. D'altro lato l'art. 639 CC stabilisce che gli eredi rispondono solidalmente con tutti i loro beni per i debiti della successione fino a cinque anni dopo la divisione o l'esigibilità del credito verificatasi più tardi. È vero che l'art. 640 CC istituisce un diritto di regresso fra coeredi, ma tale diritto può risultare vano ove i coeredi siano insolventi. Donde l'importanza che i debiti della successione siano estinti o garantiti prima della divisione effettiva; a questa finalità tende l'art. 610 cpv. 3 CC che, come si evince dal titolo marginale, concerne l'esecuzione vera e propria della divisione (ESCHER in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, nota 5 ad art. 610 CC; TUOR/PICENONI in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 6 ad art. 610 CC; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, ristampa della 9a edizione, pag. 468).
Prevalendosi delle opinioni di PIOTET (Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 776) e JOST (Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, Berna 1960, pag. 79), la ricorrente afferma che l'art. 610 cpv. 3 CC configura un'eccezione all'azione dell'art. 604 cpv. 1. Se non che, il primo autore riconosce semplicemente a un coerede il diritto di opporsi alla divisione finché i debiti successori siano stati pagati o garantiti; in proposito si richiama a TCHÉRAZ (Le droit de demander le partage de la succession et ses dérogations dans le Code civil suisse, tesi, Ginevra 1939, pag. 118), il quale ribadisce che lo scopo dell'art. 610 cpv. 3 CC è di evitare a un coerede d'essere preso di mira dai creditori della successione senza potersi a sua volta rivalere sugli altri coeredi. In tale prospettiva TCHÉRAZ ritiene che, ove sia introdotta un'azione di divisione e uno dei coeredi invochi l'art. 610 cpv. 3 CC, l'autorità debba aggiornare la divisione, non potendo questa essere realizzata senza che i debiti ereditari siano stati estinti o garantiti. Analogamente si esprime HECHT (Die gerichtliche Durchsetzung des Erbteilungsanspruchs, in: RDS 69/1950, pag. 379 segg., in particolare pag.
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399). Né JOST è di parere diverso: a suo avviso l'art. 610 cpv. 3 CC dev'essere inteso nel senso di assicurare a ogni erede la sua parte d'eredità libera di debiti allorché l'insolvenza dei coeredi precluda il regresso dell'art. 640 CC.
4. La divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili; è disciplinata dai Cantoni per quanto riguarda la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.). Il processo di divisione può essere riunito per intero nelle mani del giudice competente, che dirige così l'insieme delle operazioni, oppure può essere, in parte, non contenzioso e far capo ad ausiliari (notai), come nei Cantoni Ticino (art. 475 segg. CPC) e Vaud (art. 567 segg. CPC). In tal caso il giudice si limita ad accertare che il richiedente abbia qualità di erede e ordina la divisione - sempre che la medesima non contrasti con una convenzione, una norma legale ( art. 605 cpv. 1, 622 CC ) o una clausola testamentaria (DTF 85 II 562) - designando nel contempo un notaio incaricato di erigere l'inventario. Il problema del pagamento o della garanzia dei debiti ereditari si pone solo in seguito, al momento in cui si definisce la consistenza degli attivi e il modo di dividerli. Gli ordinamenti cantonali contemplano come si è accennato, procedure differenti: decisivo è, per il diritto federale, ch'essi non prevedano la divisione effettiva (attraverso l'assegnazione delle quote o la vendita dei beni ereditari con successivo riparto degli utili) prima che i debiti della successione siano stati pagati o garantiti (cfr. anche DTF 101 II 43 consid. 3, DTF 75 II 257, DTF 69 II 369 consid. 7 e 9). La sentenza impugnata non disconosce simile esigenza. Avuto riguardo della procedura cantonale, la corte d'appello non era tenuta a differire l'ordine di dividere l'eredità, giacché la stessa non era ancora suscettibile di divisione effettiva. Contrariamente all'assunto della ricorrente, non si ravvisa dunque alcuna trasgressione del diritto federale.