aa) Di per sé conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 113 Ib 33 consid. 3b, DTF 114 Ib 125, 294 consid. 5 e riferimenti), questa soluzione non tiene però conto delle particolarità del caso concreto. Essa trascura infatti di considerare che, tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale (sentenze citate), ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. Censi contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva dell'art. 4 Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile 1982 nella causa
BGE 121 II 305 (307):
Amacher c. Gran Consiglio, apparsa in Rep. 1983 pag. 318 segg. e l'art. 80 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative [LPamm]), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di dieci anni. D'altro canto, non si può muovere rimprovero al dott. Censi, per aver atteso che l'istanza di ricorso cantonale si pronunciasse sul suo gravame avverso l'imposizione del vincolo EP, prima di notificare le proprie pretese al Comune; nell'ipotesi, infatti, di un esito favorevole del gravame, il fondo avrebbe ricuperato la sua vocazione edilizia, ed il pregiudizio sarebbe scomparso; neppure una corresponsione d'interessi sul capitale investito nel fondo sarebbe entrata in considerazione (v. DTF 120 Ib 473 consid. 5e).