Urteilskopf
91 III 19
5. Sentenza 25 marzo 1965 nella causa Von Tobel.
Regeste
1. Arrestierung des Anspruchs auf den Liquidationsanteil an einer ungeteilten Erbschaft: Gegenüber einem im Auslande wohnenden Miterben kann diese Arrestierung am Ort der Erbgangseröffnung in der Schweiz verlangt werden (Erw. 1).
2. Einfluss des Niederlassungs- und Konsularvertrages zwischen der Schweiz und Italien vom 22. Juli 1868 auf die Arrestierung des Anspruchs auf den Liquidationsanteil eines italienischen Staatsbürgers an einer in der Schweiz eröffneten Erbschaft (Erw. 2 b).
A.- Carlo Malugani, cittadino italiano decesso a Locarno, ha lasciato quali eredi le figlie Giovanna in Häfliger, domiciliata a Zurigo, e Margherita in Grattarola, domiciliata a Margno (Italia). A carico di quest'ultima il dott. Karl von Tobel ottenne dal Pretore di Locarno-città, il 26 gennaio 1965, un decreto di sequestro a garanzia di un credito di fr. 15 000.-- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1965. Il sequestro, eseguito lo stesso giorno dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, portava sui seguenti beni:
" Diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno 1 e cioè:
2 libretti risparmio Ni. 75661/78623 Banca Popolare Svizzera
2 libretti risparmio Thurgauische Kantonalbank Weinfelden Ni. 73330 e 74687 presso Banca Popolare Svizzera Locarno
5 quote sociali Banca Popolare Svizzera
fr. 4000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2%
" 10000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2 %
fr. 10000.-- Obbl. 31/2%
" 100000.-- Obbl. 31/2%
" 2200.-- Obbl. 31/4%
" 3000.-- Obbl. 31/2% Banca Popolare Svizzera
No. 20 azioni Funivia Airolo SA presso Banca Popolare Svizzera Locarno."
La coerede indivisa Giovanna Häfliger, in Zurigo, cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno aveva dato comunicazione dell'avvenuto sequestro, conformemente all'art. 104 LEF, insorgeva, con reclamo del 29 gennaio 1965 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale Autorità di vigilanza, contro l'esecuzione del sequestro, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'art. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, il pignoramento dei diritti del debitore in una seccessione indivisa non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione anche se essa comprende soltanto un unico bene. Inoltre, l'art. 5, che disciplina l'esecuzione di un tale pignoramento, prescrive in particolare che gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte. Ora, in virtù dell'art. 275 LEF, tale norma si applica anche per l'esecuzione di un sequestro.
La disposizione del regolamento citato è del resto ovvia quando si pensi che, ai sensi dell'art. 602 CC, i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima.
L'Ufficio di esecuzione, indicando dettagliatamente, nel verbale del sequestro impugnato, gli elementi del patrimonio comune, ha proceduto in modo illegale, in quanto solo con lo scioglimento della comunione ereditaria le attività attribuite all'erede si sostituiranno alla quota parte ideale.
C.- Mediante ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il creditore impugna tale decisione, chiedendo l'annullamento della medesima e, in via subordinata, il mantenimento del sequestro nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani.
Secondo il ricorrente, il quale appunto, in primo luogo, ha indicato tale quota parte come oggetto da sequestrare, la elencazione dettagliata dell'attivo aveva lo scopo di informare sia il giudice del sequestro che l'Ufficio di esecuzione di quali attività era costituita la massa ereditaria, e dove queste si trovavano.
In sequestri di tale genere, si deve anche tener presente la possibilità che il debitore non dia quelle informazioni alle quali sarebbe tenuto, secondo l'art. 5 del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Ora, l'Autorità di vigilanza deve sapere di quali attività è costituita la comunione, e dove esse si trovano, per poter decidere, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 del citato Regolamento, se la parte pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se si debba procedere allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune.
Tuttavia, quand'anche una indicazione dettagliata dell'attivo non fosse ammissibile, non c'è motivo di annullare tutto il sequestro, questo potendo essere mantenuto nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nella comunione ereditaria.
Annullando il sequestro eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Locarno, la decisione impugnata viola le disposizioni legali sul sequestro e l'art. 1 del citato Regolamento; essa commette, d'altra parte, un diniego di giustizia, in quanto il creditore si vede negato un sequestro, nonostante la presenza di tutte le condizioni che lo legittimano.
Considerando in diritto:
1. Innanzitutto, si deve esaminare se l'Ufficio di esecuzione di Locarno era competente ad eseguire il sequestro. Su tale questione, cui il ricorrente aveva accennato nel reclamo davanti all'Autorità cantonale di vigilanza, quest'ultima non si è pronunciata. Essa deve essere esaminata d'ufficio.
Secondo l'art. 272 LEF, il sequestro viene concesso dall'autorità competente del luogo in cui si trovano i beni. I crediti e gli altri diritti si ritengono situati al domicilio del loro titolare, purchè esso si trovi in Svizzera (RU 56 III 230, 76 III 19, 80 III 126 consid. 3).
La quota parte spettante in una successione indivisa rientra nella categoria dei crediti e dei diritti; essa deve essere pignorata
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(o sequestrata) al domicilio del debitore, anche se i beni della comunione sono posti altrove (art. 2 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, RU 56 III 230). Qualora, invece, il titolare del credito o del diritto (e debitore nel sequestro) non sia domiciliato in Svizzera, il sequestro può essere chiesto al domicilio del terzo debitore (RU 63 III 44, 75 III 27, 76 III 19).Quest'ultima circostanza si verifica nella fattispecie, in quanto la debitrice escussa Margherita Grattaroli-Malugani è domiciliata in Italia.
In simile caso si può considerare l'eredità medesima come soggetto passivo del diritto alla quota parte di liquidazione (e cioè come terzo debitore), e ritenere come foro competente il luogo in cui essa è stata aperta.
Questa considerazione è dettata dall'art. 10 del Regolamento citato, secondo il quale l'Autorità di vigilanza può decidere, nel caso in cui le trattative di conciliazione ai sensi dell'art. 9 siano fallite, lo scioglimento della comunione: ora, l'Autorità di vigilanza competente a prendere tale misura non può, evidentemente, che essere una sola (cfr. art. 2 dello stesso Regolamento); ammettere, in un simile caso, tanti sequestri quanti sono i luoghi in cui si trovano oggetti della comunione, sarebbe pertanto inammissibile.
D'altra parte, in caso di realizzazione di una parte di comunione, l'aggiudicatario o l'Ufficio di esecuzione potranno chiedere la divisione della comunione (art. 11 cpv. 2 e 12 del Regolamento citato): secondo l'art. 538 cpv. 2 CC, l'azione di divisione deve essere proposta al luogo di ultimo domicilio del defunto. È a questo foro, inoltre, che l'autorità competente può prendere i provvedimenti assicurativi a salvaguardia della devoluzione dell'eredità, ai sensi degli art. 551 e segg. CC. Il foro dell'ultimo domicilio del defunto, infine, è previsto anche dalla LEF: secondo l'art. 49 LEF, infatti, fino alla divisione, l'eredità può essere escussa al luogo in cui il defunto poteva essere escusso al momento della sua morte (cfr. anche ESCHER, art. 538 CC, N. 2; TUOR/PICENONI, art. 538 CC N. 8-15).
In quanto l'ultimo domicilio del defunto era, in concreto, a Locarno, la competenza dell'Ufficio di esecuzione di Locarno ad eseguire il sequestro, viste le considerazioni fatte, è pertanto, in principio, data.
2. Poichè il disponente Carlo Malugani era di nazionalità italiana, occorre pure esaminare se le norme del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione siano applicabili in concreto e se, in particolare, all'esecuzione del sequestro non si oppongano le disposizioni del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868.
a) Il diritto italiano non conosce la proprietà comune, ai sensi degli art. 652 e segg. CC; la comunione ereditaria è una sorta di comproprietà, caratterizzata dalla concorrenza di proprietà e diritti sulla medesima cosa (art. 713 CC It., 784 CPC It., 1100 e segg. CC It., BUTERA, Della proprietà, II pag. 266 e segg.). Pertanto, il regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione non è, in principio, applicabile. Tuttavia, come per la parte di comunione, anche il pignoramento (e il sequestro) di una quota in comproprietà non può portare sull'oggetto della compoprietà medesima, ma bensì sul diritto del debitore alla sua parte (RU 82 III 71 consid. 3). Inoltre, l'art. 132 cpv. 1 LEF, secondo il quale l'ufficio di esecuzione deve rivolgersi, in caso di realizzazione, all'autorità di vigilanza perchè ne determini la procedura, è applicabile tanto per le quote di una comunione quanto per quelle di una comproprietà (JÄGER, art. 132 N. 1). È plausibile che le disposizioni del Regolamento citato trovino pertanto applicazione, per analogia, anche in caso di realizzazione di una quota di comproprietà.
b) Secondo l'art. 17 cpv. 3 del Trattato, "Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Questa norma si riferisce non solo al foro giudiziario, ma disciplina altresì il diritto materiale applicabile, sia che l'eredità comprenda beni mobili o immobili (RU 46 II 218 consid. 2; Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1932 N. 103, 1933 N. 81, 1934 N. 70).
Contro la violazione dei trattati internazionali (v. la riserva dell'art. 271 cpv. 3 LEF) è dato il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. c OG). Il principio della sussidiarietà di tale ricorso (art. 84 cpv. 2 OG) non entra qui in linea di conto, non essendo dato, contro il decreto di sequestro, alcun rimedio (art. 279 cpv. 1 LEF). Invece, non è esclusa la procedura di
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reclamo contro l'esecuzione del sequestro (RU 63 I 240 consid. 1, 63 III 102 consid. 2; BIRCHMEIER, p. 325).Il Trattato disciplina questioni di competenza giudiziaria solo nell'art. 17, concernente il foro in caso di contestazioni ereditarie. Esso non contiene nessuna norma che regoli il foro in contestazioni di natura personale (RU 84 II 62 aa) e che escluda, in particolare, il foro del luogo del sequestro. All'autorità svizzera dell'ultimo domicilio del defunto italiano, del resto, compete di prendere anche i provvedimenti assicurativi della eredità, ai sensi degli art. 551 e segg. CC (cfr. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, p. 115).
Poichè l'eredità si trova in Svizzera, è irrilevante che la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, in virtù dell'art. 9, non si applichi al sequestro.
Difficoltà possono sorgere, invece, qualora l'Ufficio di esecuzione si vedesse costretto, applicando per analogia l'art. 12 del Regolamento più volte citato, a procedere allo scioglimento della comunione, chiedendo l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC.
Secondo il Trattato di domicilio e consolare, la divisione di una comunione ereditaria è sottoposta al giudice italiano (cfr. MASPOLI, op.cit., p. 99).
Occorre, comunque, rilevare che il Trattato si applica solo alle controversie che potessero nascere tra eredi (art. 17 cpv. 3) o tra eredi e legatari (RU 58 I 320). Nella fattispecie, è un creditore che provocherebbe, indirettamente, la divisione della eredità. In un simile caso, l'autorità che interviene, ai sensi dell'art. 609 CC, in luogo dell'erede e del creditore, agisce in virtù di un proprio diritto, indipendentemente sia dall'erede che dal suo creditore (ESCHER, art. 609 CC, N. 12; TUOR/PICENONI, art. 609 CC, N. 12).
La questione di sapere se tale divisione, provocata da un creditore, rientri nell'art. 17 cpv. 3 del Trattato, è controversa e può essere lasciata aperta in questo giudizio. Secondo una interpretazione restrittiva di tale norma, il giudice del luogo d'origine previsto dal Trattato non sarebbe competente.
Decisivo appare che le disposizioni del Trattato relative al foro giudiziario non sono imperative; una proroga di giurisdizione è sempre possibile (RU 65 I 127/128, 80 II 364 consid. 1).
Di conseguenza, cade la possibilità di annullare d'ufficio,
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a questo titolo, il sequestro. Alle parti e ai coeredi interessati rimane aperta la via di un ricorso tempestivo eventualmente di diritto pubblico, nel caso in cui vogliano contestare la possibilità della realizzazione della quota sequestrata e della divisione preliminare della successione, intravvedendovi una violazione delle norme del Trattato.
3. Il reclamo è diretto non contro il decreto di sequestro, ma contro la sua esecuzione. Secondo una costante giurisprudenza, simile reclamo è ammissibile (RU 64 III 129, 75 III 26, 82 III 69 consid. 1, 88 III 141 consid. 1).
Il sequestro si eseguisce, in virtù dell'art. 275 LEF, secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento. Nella misura in cui ne ricorrono gli estremi, tali norme sono pertanto applicabili anche nel caso particolare.
4. Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, che si tratti di proprietà comune o di comproprietà, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, e non sui singoli elementi che la costituiscono, anche se essa comprende un unico bene.
Nel caso in esame, il ricorrente ha domandato il sequestro della parte di liquidazione spettante alla debitrice nella eredità fu Carlo Malugani, indicando pure dettagliatamente, in seguito, le singole attività della successione.
Il decreto di sequestro ottenuto contro la debitrice indica, come oggetto da sequestrare, la "parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani". Il verbale di sequestro, a sua volta, porta sui "diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno".
Tanto il decreto quanto il verbale di sequestro fanno seguire la descrizione dettagliata delle attività situate a Locarno.
Nella misura in cui il sequestro in esame porta sulle attività della successione dettagliatamente indicate, esso è di conseguenza nullo. L'autorità di vigilanza va tuttavia troppo lontano annullando tutto il sequestro. Il verbale designa innanzitutto, in un modo chiaro e senza equivoci, i diritti e le ragioni spettanti alla debitrice nella liquidazione dell'eredità. Nella misura in cui il sequestro colpisce tale parte di liquidazione, deve pertanto essere mantenuto.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e il sequestro è mantenuto limitatamente all'oggetto: parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della successione ereditaria fu Carlo Malugani, Locarno.