113 III 23
Urteilskopf
113 III 23
8. Estratto della sentenza 10 marzo 1987 della II Corte civile nella causa X. contro Y. e Pretore di Mendrisio-Sud (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Arrestbefehl, der in Missachtung von Art. 173 Abs. 1 ZGB erlassen wurde.
1. Das Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten kann nicht einem Arrestgrund gleichgestellt werden, der mit Arrestaufhebungsklage bestritten werden müsste (Erw. 3).
2. Nach der Rechtsprechung ist es nicht möglich, auf dem Weg der betreibungsrechtlichen Aufsichtsbeschwerde feststellen zu lassen, der Arrest, der an Vermögenswerten des im Ausland wohnenden Ehegatten erwirkt wurde, sei angesichts von Art. 173 ZGB nichtig (Erw. 4); in einem solchen Fall ist hingegen die staatsrechtliche Beschwerde gegen den Arrestbefehl zulässig (Erw. 5).
X., domiciliato all'estero, è separato giudizialmente dalla moglie Y. con l'obbligo di versarle una pensione alimentare. A garanzia di un asserito credito per alimenti arretrati e per la liquidazione dell'impresa familiare Y. ha ottenuto dal Pretore il sequestro di conti bancari intestati al marito.
X. insorge con un ricorso di diritto pubblico contro il decreto di sequestro, di cui chiede l'annullamento per quanto si riferisce alla liquidazione dell'impresa familiare.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Dai considerandi:
3. Nel ricorso al Tribunale federale X. fa valere la violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC, il quale esclude, in pendenza di
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matrimonio, ogni procedimento esecutivo per pretese tra coniugi, tranne i casi previsti dalla legge. Tale divieto vale anche nei confronti del sequestro e perdura fintanto che il matrimonio non sia sciolto per la morte di uno dei coniugi o per divorzio. Né la sospensione dell'unione coniugale né la separazione pronunciata dal giudice o l'introduzione di una causa di divorzio lo rendono caduco (DTF 92 III 3, con le sentenze e gli autori ivi citati).Nella sentenza DTF 51 III 28il Tribunale federale ha dichiarato che l'esclusione del sequestro per i crediti scaduti garantiti da pegno deve essere eccepita con un'azione di rivocazione. Secondo quella sentenza la nozione di causa del sequestro comprende non solo le fattispecie (designate esplicitamente in parentesi come cause di sequestro) delle cifre 1 a 5 dell'art. 271 cpv. 1 LEF, bensì anche la premessa, pure menzionata all'inizio dell'art. 271 cpv. 1 LEF, che il credito a garanzia del quale è chiesto il sequestro non sia assistito da pegno. Il Tribunale federale ravvisa il criterio decisivo nel fatto che, contestando tale premessa, si persegue lo scopo di ottenere l'annullamento del sequestro, l'eccezione non riguardando tuttavia né l'esistenza del credito né l'esecuzione del sequestro. Sulla base della sentenza citata, e nel dubbio se essa sia applicabile anche all'eccezione del divieto di procedimenti esecutivi tra coniugi, il ricorrente ha pertanto promosso azione di revocazione del sequestro davanti alla Pretura.
Non occorre però sottoporre a riesame la decisione 51 III 28, poiché anche adottando l'interpretazione estensiva del Tribunale federale, non è possibile considerare come "causa di sequestro" a mente degli art. 271 cpv. 1 e 279 cpv. 2 LEF pure l'assenza del vincolo matrimoniale sul quale è fondato il divieto dell'art. 173 cpv. 1 CC. Una siffatta tesi, contrariamente all'ipotesi del credito assistito da pegno, non troverebbe alcuna conferma nel testo dell'art. 271 cpv. 1 LEF.
Ne consegue che un sequestro ordinato in violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC non può essere impugnato con l'azione prevista dall'art. 279 cpv. 2 LEF.
4. Dottrina (EGGER, in Zürcher Kommentar, II edizione, n. 7 all'art. 173 CC; LEMP, in Berner Kommentar, III edizione, n. 7 all'art. 173 CC; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, III edizione, § 18 n. 10; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 17 n. 44) e giurisprudenza (DTF 40 III 8; DTF 44 III 114; DTF 48 III 124; DTF 53 III 152; DTF 71 III 4; DTF 92 III 1) hanno sempre ritenuto che l'eccezione dell'ammissibilità di un procedimento esecutivo tra art. 17-19 LEF . Del resto, la nullità di un procedimento esecutivo instaurato in violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC, ossia di una norma imperativa di legge istituita nell'interesse pubblico, deve essere rilevata d'ufficio anche una volta scaduti i termini di reclamo (DTF 84 III 4 consid. 2 e le sentenze ivi citate, DTF 63 III 143). Delle sentenze testé citate, solo quella pubblicata in DTF 92 III 1 riguarda tuttavia un'esecuzione tra coniugi consecutiva a un sequestro ottenuto invocando quale causa il domicilio del debitore all'estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In quella circostanza il Tribunale federale annullò tanto l'esecuzione quanto il sequestro che l'aveva preceduta, osservando che il domicilio estero di uno dei coniugi può giustificare un'eccezione al divieto dell'art. 173 cpv. 1 CC unicamente se gli interessi del coniuge creditore sono suscettibili di subire pregiudizio a motivo di misure esecutive ottenute da terzi sui beni del coniuge debitore e se una partecipazione al pignoramento a mente degli art. 174 CC/111 LEF appare esclusa in mancanza di un luogo ordinario di esecuzione in Svizzera.
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coniugi deve essere esaminata dall'autorità di vigilanza nell'ambito della procedura di reclamo secondo gli In una sentenza precedente (DTF 79 III 138) il Tribunale federale aveva espresso un'opinione più restrittiva: in determinate situazioni ( art. 174 e 176 CC ) un procedimento esecutivo tra coniugi può considerarsi lecito, segnatamente quando il coniuge debitore è domiciliato all'estero ed il coniuge creditore potrebbe far capo alle facoltà concessegli dagli art. 174 e 176 CC , se entrambi i coniugi fossero domiciliati in Svizzera. Ora non è compito né dell'ufficiale di esecuzione né dell'autorità di vigilanza di esaminare se siano date le premesse per derogare al divieto dell'art. 173 CC.
La sentenza pubblicata in DTF 104 III 37 (e esplicitamente designata come conferma della giurisprudenza) ha ribadito il principio secondo cui l'ufficiale di esecuzione deve procedere al sequestro (nel caso concreto pure ordinato a carico di un coniuge domiciliato all'estero), senza esaminare se esso sia compatibile con il divieto dell'art. 173 CC.
Ci si può chiedere se il rigore della giurisprudenza risultante dalle sentenze 79 III 138 e 104 III 37 non dovrebbe essere attenuato perlomeno quando, dalla domanda di sequestro, risulta senza equivoco possibile che il creditore sequestrante non intende valersi di nessuna delle eccezioni previste agli art. 174 e 176 CC (ancorché con l'entrata in vigore,
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il 1o gennaio 1988, della legge federale del 5 ottobre 1984 che modifica il codice civile il divieto di esecuzione cesserà di esistere).
5. Dal profilo dell'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (il solo che interessa nella presente fattispecie) basta ritenere che il ricorrente ha omesso di insorgere con un reclamo all'autorità di vigilanza contro l'esecuzione del sequestro, confidando nella validità della giurisprudenza pubblicata.
Una decisione di irricevibilità del ricorso di diritto pubblico, fondata sul carattere sussidiario dello stesso (art. 84 cpv. 2 OG) e sull'argomento che la nullità di un sequestro ordinato in violazione dell'art. 173 CC deve essere fatta valere nelle vie del reclamo all'autorità di vigilanza, presupporrebbe che il cambiamento di giurisprudenza sia preventivamente annunciato dalla giurisdizione competente, trattandosi della modifica delle condizioni di ricevibilità di un rimedio di diritto. In caso contrario il ricorrente sarebbe esposto alla perdita del proprio diritto (DTF 109 II 176 consid. 3; DTF 106 Ia 92 consid. 2).
Ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.