BGE 130 III 607
 
78. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Banca X. contro Y. SA (ricorso per riforma)
 
4C.261/2003 del 28 maggio 2004
 
Regeste
Art. 6 Ziff. 3 LugÜ; Gerichtsstand der Widerklage; Ansprüche aus demselben Vertrag oder Sachverhalt.
 
Sachverhalt


BGE 130 III 607 (607):

A. Nel quadro di un'operazione volta al finanziamento della Z. SA, Nevers (Francia) - poi divenuta K. SA - la banca X. ha emesso, il 4 gennaio 1995, un atto di garanzia di FF 22'500'000.- a favore della banca W., Parigi, sottoposto al diritto svizzero e al foro di Lugano.
Successivamente la somma garantita è stata aumentata a FF 22'600'000.-; la società beneficiaria è divenuta - in seguito ad una fusione - Y. SA e la validità della garanzia è stata prolungata sino al 3 marzo 1998.
B. Onde ottenere l'adempimento della predetta garanzia, il 14 marzo 2000 Y. SA (attrice) si è rivolta direttamente al Tribunale

BGE 130 III 607 (608):

d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la condanna della banca X. (convenuta) al pagamento di fr. 5'600'000.-, oltre interessi al 6 % dal 3 marzo 1998.
La banca X. si è opposta all'azione asseverando, in primo luogo, che l'atto sul quale la pretesa attorea si fonda non è una garanzia bancaria a prima richiesta (astratta) bensì una fideiussione semplice, della quale non sono però ossequiati i requisiti di forma. Essa ha poi invocato tutta una serie di eccezioni tratte dal contratto sottoscritto dalle parti il 30 giugno 1994, nell'ambito della complessa operazione di risanamento del gruppo Z.
In particolare la convenuta ha rimproverato all'attrice di aver disdetto i crediti a K. SA, impedendo così il raggiungimento dell'obiettivo ch'esse si erano prefisse, vale a dire il suo risanamento. Per questo motivo, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna di Y. SA al versamento di fr. 24'050'000.-, pari al valore della suddetta società al momento della sua messa in liquidazione. Parte attrice ha avversato la domanda riconvenzionale eccependo l'incompetenza del foro luganese, la litispendenza davanti al Tribunal de commerce di Nevers, nonché l'assenza di legittimazione attiva della banca X.
La procedura cantonale è stata dunque limitata all'esame di queste eccezioni. Con sentenza 5 agosto 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'eccezione d'incompetenza e respinto l'azione riconvenzionale siccome non fondata sul medesimo "contratto o titolo" ai sensi dell'art. 6 n. 3 Convenzione di Lugano. Dato l'esito del procedimento, la Corte ticinese ha rinunciato all'esame delle ulteriori eccezioni sollevate in via preliminare.
C. Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione della predetta disposizione convenzionale, la banca X. domanda il riconoscimento della competenza materiale, territoriale o internazionale dell'autorità giudiziaria ticinese per pronunciarsi sull'azione riconvenzionale. Essa postula pertanto il rinvio della causa al tribunale cantonale per esame delle altre eccezioni preliminari.
Con risposta del 19 novembre 2003 Y. SA propone la reiezione integrale del gravame.
Il 28 maggio 2004 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
 


BGE 130 III 607 (609):

Dai considerandi:
È ciò che la convenuta assevera in via subordinata. Essa rileva anzitutto che il termine "titolo" dell'art. 6 n. 3 CL è stato tradotto "Sachverhalt" in tedesco e "fait" in francese; essa suggerisce pertanto di attribuirgli il significato di fattispecie. Chiarito questo aspetto, asserisce che vi è appunto una stretta interdipendenza di fatto tra la convenzione 30 giugno 1994 e la garanzia 4 gennaio 1995.
5.1 Il sostantivo titolo è stato tradotto in più modi nella convenzione: ai fini della determinazione della litispendenza secondo l'art. 21 CL, ad esempio, l'espressione "domande aventi il medesimo titolo" è stata tradotta "Klagen wegen desselben Anspruchs" in tedesco e "demande ayant le même objet et la même cause" in francese (il Tribunale federale ha chiarito il significato di questa espressione nella DTF 123 III 414 consid. 5, invero senza preoccuparsi delle differenze linguistiche; cfr. anche la sentenza inedita 25 gennaio 2001, causa 4C.207/2000 consid. 6). Tale situazione va probabilmente ricondotta al fatto che nella lingua italiana questo vocabolo ha diversi significati: limitatamente a quelli di valenza giuridica esso può in effetti definire il fatto per effetto del quale un diritto viene attribuito a un soggetto, il documento che lo comprova oppure ancora il documento che consente di promuovere un'esecuzione forzata (cfr. www.garzantilinguistica.it, UTET 2003).
Ora, sebbene l'art. 68 CL stabilisca che i quattordici testi nei quali la convenzione è stata tradotta fanno tutti egualmente fede, appare necessario privilegiare un'interpretazione unitaria e concludere - con la convenuta - che l'art. 6 n. 3 CL permette d'introdurre l'azione riconvenzionale davanti al foro dell'azione principale se le due azioni si fondano sui medesimi fatti nel senso che verrà meglio definito qui di seguito. Si può inoltre ricordare che anche nella versione inglese della convenzione il termine "titolo" è stato tradotto "facts".
5.2 La dottrina - pertinentemente citata dalla convenuta - menziona in particolare una sentenza emanata il 18 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione francese, nella quale è stato deciso che l'azione riconvenzionale di risarcimento promossa dal concessionario per

BGE 130 III 607 (610):

violazione della clausola di esclusività contenuta nel contratto-quadro poteva essere proposta dinanzi al foro dell'azione principale avviata dal concedente per l'incasso del prezzo dei prodotti forniti in esecuzione di un contratto d'applicazione (KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, nota a pié di pagina n. 72 ad art. 6 CL; DONZALLAZ, La Convention de Lugano, Berna 1998, n. 5567).
Ciò che, in definitiva, conta è dunque l'esistenza di un rapporto di connessione stretto tra le due pretese (KROPHOLLER, op. cit., n. 38 ad art. 6 CL; DONZALLAZ, op. cit., n. 5560 e 5566). Lo scopo del foro speciale dell'art. 6 n. 3 CL è infatti di concentrare le procedure ed evitare quindi giudizi contraddittori quando vi è una forte connessione fattuale delle pretese (cfr. GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München 1997, n. 48 ad art. 6 CL; DONZALLAZ, op. cit., n. 5548). Anche il Tribunale federale, pur senza aver dovuto approfondire la questione specifica posta dall'art. 6 n. 3 CL, ha di recente richiamato il citato giudizio della Corte di cassazione francese (DTF 129 III 230 consid. 3.1 pag. 233 in fine) e ricordato che l'art. 6 n. 3 CL esige l'esistenza di un "Sachzusammenhang" tra l'azione principale e quella riconvenzionale (sentenza 3 settembre 2002, causa 4P.32/2002 consid. 2.3, pubblicata in Pra 92/2003 n. 15 pag. 70).
All'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 le parti si sono impegnate a finanziare in ragione di metà ciascuno - la convenuta "par signature" - i bisogni a corto termine di Z. SA; questo patto è assimilabile ad un contratto quadro. Il 4 gennaio 1995 la convenuta ha attuato tale impegno garantendo il 50 % dei crediti concessi dall'attrice. In altre parole, con questo atto essa ha eseguito il contratto-quadro.
Se così fosse, l'analogia con il caso francese sarebbe evidente: l'azione principale si fonderebbe sul contratto di esecuzione rimasto inadempiuto da parte della convenuta, mentre quella riconvenzionale deriverebbe dal contratto-quadro che l'attrice avrebbe violato disdicendo i crediti concessi a Z. SA. Si dovrebbe pertanto riconoscere, nell'interesse di un'interpretazione unitaria della norma convenzionale, l'esistenza di una connessione di fatto tra le due azioni tale da giustificare la necessità di riunire i fori.


BGE 130 III 607 (611):

5.4 Il Tribunale federale non è tuttavia in grado di decidere la causa sotto questo profilo, poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti di fatto concernenti i rapporti - ovverosia la connessione di fatto - tra l'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 e la garanzia 4 gennaio 1995. Essa è stata infatti emanata prescindendo espressamente da tali aspetti. Sennonché si tratta, per i motivi addotti al considerando precedente, di fatti determinanti ai fini del giudizio sul foro dell'azione riconvenzionale.