Urteilskopf
99 IV 145
29. Estratto della sentenza 18 settembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Zocchi contro Sormani
Regeste
Sachbeschädigung; Art. 145 Stgb.
Das Anbringen eines Klebezettels auf der Windschutzscheibe eines Automobils, der nur mit Hilfe Dritter entfernt werden kann und der dem Lenker die normale Sicht nimmt, ist Sachbeschädigung im Sinne von Art. 145 StGB.
A.- Il 14 novembre 1972, Zocchi, amministratore del condominio City, a Lugano, costatava che una vettura era posteggiata davanti all'accesso dell'autorimessa sotterranea dello stabile. Prese un cartello autoadesivo (cm 43 x 30) con la scritta "Posteggio vietato" e lo incollò sul parabrezza dell'autovettura.
La detentrice di questa, Luigia Sormani, non riusci a levare il cartello e dovette valersi all'uopo di una carrozzeria.
Su querela dell'anzidetta, il Pretore ritenne Zocchi colpevole di trasgressione dell'art. 145 CP e lo condannò a una multa di fr. 30.-, nonchè al risarcimento del danno di fr. 25.-.
B.- Il condannato si aggravò alla Corte di cassazione e di revisione penale, che respinse il ricorso con sentenza 21 agosto 1973.
C.- Zocchi ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale.
Considerando in diritto:
1. Zocchi non si è limitato a esprimere la sua protesta, incollando il cartello su una parte qualsiasi della carrozzeria, indifferente per la guida. L'autorità cantonale ha accertato che egli lo ha disposto in modo da compromettere la visibilità necessaria per condurre e, quindi, in guisa da impedire l'uso
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normale del veicolo. È inoltre accertato che Luigia Sormani non è stata personalmente capace di togliere l'impedimento ma ha dovuto far ricorso ad un carrozziere.Ciò stante, il ricorrente ha impedito che il veicolo fosse utilizzato conformemente alla sua destinazione, vale a dire l'ha reso inservibile nel senso dello art. 145 CP (GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, p. 272; LOGOZ, Commentaire I p. 141; SJZ 1967 p. 245). Il fatto che la querelante sia nondimeno riuscita a condurre la sua macchina ad una carrozzeria - che il ricorrente asserisce distante di km 5 - non annulla l'infrazione, perchè la conducente ha dovuto assumere dei rischi incompatibili con la normale condotta di un veicolo a motore. Le ragioni che l'hanno distolta dal valersi di una più vicina stazione di servizio sono irrilevanti.
È accertato, e peraltro evidente, che Zocchi ha agito con piena coscienza e volontà.