Urteilskopf
99 IV 190
43. Sentenza 28 dicembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Sostituto procuratore pubblico sopracenerino contro X.
Regeste
Bei Prüfung der Frage, ob einem Fahrzeugführer, der in angetrunkenem Zustand einen Unfall verursacht hat, der bedingte Strafaufschub gewährt werden könne, sind die Tatumstände sowie die persönlichen Verhältnisse des Täters zu würdigen.
Ein Gewohnheitstrinker bietet wenig Gewähr für dauerndes Wohlverhalten und verdient deshalb nicht, in den Genuss des bedingten Strafaufschubes zu gelangen.
A.- Il 29 giugno 1972, X. si recò in Vallemaggia, con un amico, per esercitare la pesca. Sulla via del ritorno sostò una prima volta, dalle 13.00 alle 15.30, a Ponte Brolla ove prese il pasto consumando, assieme all'amico, una bottiglia di vino rosso e un caffè con la grappa. Si fermò poi a Osogna ove, secondo le sue dichiarazioni, bevve un bicchiere di vino e un caffè. Si recò infine presso il Grotto Sacchi a Lodrino dove mangiò del salato misto e bevve, assieme al compagno, mezzo litro di vino. Lasciò il grotto verso le ore 20.00 mettendosi alla guida della sua VW con a fianco l'amico. Sulla strada cantonale fu visto circolare a zigzag e, ad una curva a sinistra, uscire di strada; il veicolo si rovesciò nel prato sottostante e il compagno venne sbalzato fuori. Quest'ultimo morì istantaneamente. Dal prelievo del sangue, che la polizia ha effettuato subito dopo sulla persona di X., risultò un grado di alcoolemia del 2,65-2,63-2,62 per mille.
Il Presidente delle Assise correzionali riconobbe X. colpevole di circolazione in stato di ebbrietà nonchè di omicidio colposo, e
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lo condannò alla pena di 5 mesi di detenzione, condizionalmente sospesa.
B.- Su ricorso del Sostituto procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina, la Corte cantonale di cassazione e di revisione penale ha confermato la sentenza di prima istanza.
C.- Il Sostituto procuratore pubblico ha interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale chiede che a X. sia negato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerando in diritto:
1. Secondo il ricorrente, la regola di rifiutare la sospensione della pena al conducente in stato di ebbrietà consentirebbe una sola eccezione: quella dello autore che si è determinato a prendere il volante dopo aver già subito l'influsso dell'alcool. Questa opinione è erronea. Anche prima che fosse attenuata, la giurisprudenza del Tribunale federale non è mai stata così rigida: ravvisava nel caso indicato dal ricorrente solo una delle circostanze speciali dalle quali si può dedurre che la circolazione in stato di ebbrietà è stata causata da una situazione particolare e da cui si può conseguire che l'autore si asterrà da ulteriori infrazioni (RU 80 IV 13).
Secondo la più recente giurisprudenza, deve essere tenuto conto non solo delle circostanze inerenti alla trasgressione di cui si tratta, ma pure dei precedenti del prevenuto, che consentano di determinarne la personalità e di formulare una prognosi globale (RU 95 IV 52 e 57).
2. In concreto, le circostanze del reato non sono favorevoli al condannato. L'assorbimento di bevande alcooliche è avvenuto in tre volte, ad ogni sosta, conseguendo un'alcoolemia del 2,62 ed ha causato la morte di una persona.
Invece, senza essere irreprensibili, i precedenti del prevenuto non sono in genere spregevoli. Le iscrizioni risultanti nel registro basilese (1949, multa di fr. 20.- per circolazione in bicicletta in stato di ebbrietà; 1955, ammonizione per abuso di bevande alcooliche; 1957, multa per parcheggio vietato; 1959, multa per perturbamento colposo della circolazione) sono remote. D'altronde, risulta che X. gode di una buona reputazione. Ad ogni modo, questi dati avrebbero nondimeno permesso ai giudici
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cantonali di stabilire la prognosi globale favorevole senza violare l'art. 41 num. 1 CP.Tuttavia, il tribunale cantonale non poteva disattendere che X. - secondo la sua stessa ammissione - beveva giornalmente una quantità di bevande alcooliche corrispondente a quella assorbita il giorno dell'infortunio. L'ebbrietà che ha causato la morte dell'amico non costituisce pertanto un fatto unico, dovuto ad accidentale inconsideratezza, ma un'abitudine che non consente una prognosi favorevole. Disattendendo questa circostanza determinante, i giudici cantonali hanno oltrepassato il loro potere di apprezzamento.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rimandati all'autorità cantonale per nuovo giudizio che neghi la sospensione condizionale della pena.