BGE 99 IV 236
 
56. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Procuratore pubblico sottocenerino contro Mohler.
 
Regeste
Art. 1 und 5 der Verordnung vom 19. Juli 1960 über die Zwischenabfertigung von Strassenfahrzeugen.
2. Wer Fahrzeuge zum Verkauf einführt, muss sie an der Grenze verzollen, ausser wenn er die Voraussetzungen der Zwischenabfertigung mit Freipass erfüllt (Erw. 3).
3. Begriff der Teilnahme an einer Zollübertretung (Erw. 4).
 
Sachverhalt


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A.- Verso la fine di novembre o al principio di dicembre 1967, Hans Mohler, esercente il commercio immobiliare, fece visita al collega Alfredo Airaghi di Campione. In casa di

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questi incontrò certo Ferrari che gli offerse in vendita delle autovetture d'occasione. Preso contatto per telefono con il fratello, titolare di una carrozzeria, Mohler dichiarò di essere interessato ad acquistare delle Alfa Romeo. Qualora ne disponesse, Ferrari avrebbe potuto discuterne in occasione di una visita in Svizzera. Hans Mohler si accordò con il fratello Heinrich, nel senso che egli avrebbe finanziato l'affare e comperato i veicoli mentre Heinrich avrebbe provveduto a rivenderli contro provvigione.
Il 4 dicembre 1967, Ferrari telefonò a Hans Mohler, avvisandolo che si trovava a Zugo con tre Alfa Romeo. Mohler le fece condurre ad Adliswil ove le acquistò, dopo averle fatte provare dal fratello, per il prezzo complessivo di fr. 10 000.--, pagando inoltre le spese di trasporto di fr. 200.--. Dopo di che, Mohler e Ferrari si recarono con le autovetture all'Ufficio doganale di Zürich-Freilager, per provvedere allo sdoganamento. Il funzionario doganale avvertì Mohler che ulteriori importazioni di autoveicoli sarebbero dovute essere sdoganate presso l'ufficio di confine.
Mohler acquistò successivamente da Ferrari altre autovetture, che fece però sempre sdoganare al confine, eccettuata una spedizione giunta a Ponte Tresa poco prima della chiusura dell'ufficio doganale. In questo caso il funzionario rilasciò a Ferrari una dichiarazione dell'avvenuta denuncia, che lo autorizzava a perfezionare lo sdoganamento a Zurigo.
Nel frattempo, la Polizia cantonale di Zurigo ebbe notizia che si trattava presumibilmente di autovetture rubate e ne avvertì il Mohler. Questi, dichiaratosi disposto a collaborare agli accertamenti, invitò Ferrari a condurre altri autoveicoli non sdoganati all'Ufficio doganale di Zurigo. Ferrari aderì alla richiesta e venne arrestato. Mohler non aveva naturalmente alcun interesse a questi autoveicoli.
B.- Il 13 luglio 1968, la Direzione circondariale delle dogane condannò Hans Mohler ad una multa di franchi 763,25 per l'importazione non regolarmente sdoganata delle prime tre autovetture. Mohler fece opposizione alla decisione amministrativa, chiedendo di essere deferito all'autorità giudiziaria.
Con sentenza 17 giugno 1970, il Pretore riconobbe Mohler colpevole di contravvenzione doganale in concorso ideale con la sottrazione della cifra d'affari, per aver partecipato in modo determinante all'elusione del dazio di fr. 3816,40 nonchè del-l'ICA

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di fr. 754.--, commessa da Ferrari, e lo condannò a una multa di fr. 477.05.
La Corte cantonale di cassazione e di revisione penale ha accolto un ricorso di Mohler e, annullata la sentenza di prima istanza, l'ha prosciolto da ogni imputazione.
C.- Con dichiarazione 2 aprile 1973, il Ministero pubblico della Confederazione ha interposto ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per la condanna di Mohler.
Chiesto delle osservazioni di risposta, il patrocinatore dell'intimato ha dichiarato di non essere più autorizzato a rappresentare Mohler. Quest'ultimo ha lasciato scadere infruttuoso il termine fissatogli per la risposta.
 
Considerando in diritto:
1. La Corte cantonale ha giustificato il proscioglimento di Mohler, considerando che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero pubblico e dal Pretore, Ferrari era legittimato ad importare le tre Alfa Romeo con lo sdoganamento intermedio, in franchigia del dazio e dell'ICA. I presupposti stabiliti in proposito all'art. 1 dell'ordinanza 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali sarebbero adempiuti. Ferrari avrebbe il domicilio all'estero; avrebbe trasferito le autovetture in Svizzera usandole con i suoi compagni per i propri bisogni. All'importazione non sarebbe stato ancora certo di venderle a Mohler. In particolare tale circostanza non potrebbe essere dedotta dal fatto che Mohler si era assunto le spese di trasporto di fr. 200.--, perchè il contratto di compera non sarebbe ancora stato stipulato. Ne conseguirebbe che Ferrari avrebbe importato le macchine nel suo interesse, considerando solo in via eventuale la possibilità di venderle a Mohler. Se le trattative di vendita non avessero conseguito alcun risultato, Ferrari e i suoi accompagnatori le avrebbero riesportate come avrebbe fatto qualsiasi viaggiatore domiciliato all'estero. Se effettivamente fosse stato stipulato un contratto, non si vedrebbe per quale motivo Mohler avrebbe pagato lo stesso dazio a Zurigo invece di pagarlo alla frontiera. La nozione legale di "bisogni propri" non potrebbe essere interpretata in senso restrittivo; altrimenti ogni automobilista straniero, che entrasse in Svizzera e avesse occasione di vendere qui la sua vettura,

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sarebbe costretto, per effettuare l'operazione, a rientrare nel suo paese e passare nuovamente la frontiera per pagare il dazio. Il che non avrebbe senso. Lo sdoganamento intermedio senza attestato dovrebbe pertanto essere consentito a chi entra in Svizzera con l'intenzione di presentare un veicolo ad un eventuale acquirente, nel qual caso, perfezionato il contratto, si dovrebbe poter pagare il dazio all'ufficio doganale più prossimo. Questa regola sarebbe stata implicitamente ammessa anche dal funzionario doganale di Zurigo, che ha effettuato la sdoganamento senza accennare a conseguenze penali e limitandosi ad avvertire gli interessati dell'opportunità di provvedere allo sdoganamento al confine di ulteriori simili importazioni.
In principio, Ferrari, importando i veicoli, era tenuto a denunziarli per la sdoganamento nel momento in cui varcava la linea doganale (art. 9, 11 cpv. 2 LD). Tale obbligo gli incombeva anche se l'importazione in Svizzera era destinata ad uso temporaneo (art. 15 num. 6 LD), nel qual caso lo sdoganamento avrebbe potuto aver luogo mediante carta di passo (art. 47 LD). Avrebbe potuto omettere le relative formalità solo se l'importazione avesse adempiuto i presupposti stabiliti dalla convenzione doganale 4 giugno 1954, concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati e il cui art. 2 num. 1 dispone quanto segue:
"Ogni Stato contraente, ammetterà in franchigia temporanea di diritti e tasse d'importazione, senza divieti nè limitazioni di importazione, con riserva di riesportazione e alle altre condizioni previste dalla presente Convenzione, i veicoli appartenenti a persone che hanno la loro residenza normale fuori dal proprio territorio, i quali siano importati e impiegati per il loro uso privato, in occasione di una visita temporanea dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori del proprio territorio."
Tale regola è sancita nel diritto doganale svizzero all'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza 19 luglio 1960, concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali, la quale norma precisa che sono oggetto dello sdoganamento intermedio, effettuato in franchigia e senza documenti doganali, i veicoli importati temporaneamente e destinati ad essere usati in Svizzera per i bisogni

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propri dei viaggiatori medesimi. L'art. 5 cpv. 2 della stessa ordinanza prevede inoltre che, se esistono dubbi circa l'adempimento di dette condizioni, lo sdoganamento intermedio deve essere effettuato con carta di passo.
Lo sdoganamento intermedio in franchigia, effettuato senza documenti doganali, è quindi vincolato a due presupposti: anzitutto che i veicoli devono essere destinati a restare in Svizzera solo temporaneamente e quindi ad essere riesportati; poi che gli stessi devono essere usati in Svizzera per i bisogni dei viaggiatori medesimi. Nel caso particolare, nè l'uno nè l'altro di tali presupposti è adempiuto.
Ferrari ha importato in Svizzera le tre autovetture, non per riesportarle, nè per usarle in proprio, bensì allo scopo di venderle. Poco importa quindi che il contratto di compera non fosse ancora stato concluso. Ferrari e i suoi accompagnatori hanno trasferito in Svizzera le autovetture per offrirle in vendita e quindi per scopi diversi da quelli che autorizzano lo sdoganamento intermedio senza documenti doganali. Ferrari era pertanto tenuto a pagare il dazio al confine o comunque, come osserva il ricorrente, a chiedere una carta di passo.
La sentenza impugnata è pertanto fondata su un'erronea interpretazione delle norme doganali, segnatamente degli art. 1 cpv. 1 e 5 dell'ordinanza 19 luglio 1960, concernente lo sdoganamento intermedio dei veicoli stradali, combinati con gli art. 36 e 104 tabella N. 7 OELD.
Invece, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la decisione impugnata non viola l'art. 101 cpv. 3 LD, il quale prevede che l'aliquota del dazio divenuta esecutiva serve di base alla commisurazione della pena. Vero è che l'autorità doganale ha regolarmente provveduto a calcolare il dazio e l'ICA e che

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tale calcolo non è stato impugnato nè da Ferrari nè da Mohler. Sarebbe pertanto stato vincolante per la commisurazione della eventuale pena, ma non pregiudica in alcun modo la questione posta al giudice penale di stabilire se siano adempiuti i presupposti della fattispecie penale. La Corte cantonale, negando l'esistenza di una simile fattispecie a carico di Mohler, non ha messo in discussione il calcolo del dazio e dell'ICA; non può quindi aver violato l'anzidetta norma legale.
a) Secondo l'accusa, all'inizio di dicembre 1967, Mohler avrebbe incaricato Ferrari di procurargli a Zurigo tre Alfa Romeo, che egli era intenzionato di acquistare. Da parte sua il Pretore ha esplicitamente dichiarato che "Mohler diede a Ferrari il preciso ordine di condurgli i tre veicoli direttamente a Zurigo, senza sdoganarli al confine, promettendogli per giunta un'indennità speciale per l'insolita trasferta."
Se questa versione dei fatti fosse determinante non vi è dubbio che Mohler dovrebbe essere riconosciuto colpevole come coautore della contravvenzione doganale, come istigatore o come complice (art. 81 LD).
b) La Corte cantonale ha tuttavia stabilito che Mohler ha sempre contestato la suesposta versione dei fatti e che il Pretore si è limitato a riprodurre parzialmente nel suo giudizio il rapporto delle autorità doganali, senza tuttavia prendere esplicitamente posizione e senza procedere ad un vero e proprio accertamento. Questa critica è fondata. Secondo quanto si può dedurre dalla sentenza impugnata, a Campione ebbero luogo solo delle trattative preliminari; non è stato comunque accertato che Mohler abbia incaricato Ferrari di condurgli i veicoli a Zurigo senza sdoganarli al confine, nè che Mohler già sapesse di quali precise vetture si sarebbe trattato, mentre risulta che le vetture dovevano anzitutto essere trasferite a Zurigo presso la carrozzeria del fratello di Mohler per essere controllate, dopo di che sarebbe stata effettuata la determinazione del prezzo. In tali condizioni è certo che il caso di cui qui si tratta differisce essenzialmente da quello relativo alla pratica Bronnenhuber (sentenza inedita del Tribunale federale del 4 aprile 1972), citata dal ricorrente, nel

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qual caso l'interessato aveva ordinato al proprietario all'estero di condurgli in Svizzera una determinata autovettura.
Il fatto che Mohler abbia promesso a Ferrari un'indennità di fr. 200.--, a titolo di rimborso delle spese di trasporto, non può aver costituito mercede per una insolita abusiva importazione e non depone quindi per nulla contro il primo. Una siffatta indennità è usuale nel commercio del ramo per ogni singola autovettura.
In tali condizioni la questione di sapere se, già in occasione del primo incontro di Campione, Mohler abbia effettivamente dato ordine a Ferrari di importare in Svizzera le tre autovetture senza sdoganarle, oppure se egli abbia partecipato concretamente all'operazione solo a seguito della chiamata telefonica da Zugo, può essere determinante agli effetti della sua colpabilità.
c) La Corte cantonale, ritenendo di poter ugualmente giudicare sulla base di altri elementi, ha omesso di esigere il suesposto accertamento. Ma, poichè la sua tesi sulla nozione di "propri bisogni", nel senso dello art. 1 dell'ordinanza 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento di veicoli stradali è erronea, tale accertamento è indispensabile per il giudizio. Non è compito del Tribunale federale di stabilire come l'autorità cantonale possa supplire all'anzidetta omissione. Ad ogni modo, la causa deve essere rimandata a quella sede.
Secondo la Corte cantonale, i relativi presupposti risultano adempiuti e il ricorrente non impugna questo punto della sentenza. Spetterebbe quindi alla Corte cantonale di stabilire, in applicazione dell'art. 20 CP e date le circostanze, se si debba ammettere una attenuazione della pena o prescindere dalla medesima.