È a torto che il ricorrente si fonda sulla scriminante di cui all'art. 34 n. 2 CP. Questa disposizione presuppone la necessità
BGE 101 IV 4 (6):
di preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene altrui. Orbene, il ricorrente non dimostra in alcun modo che l'impiego dell'avvisatore acustico proprio dei veicoli prioritari era l'unico modo per preservare il patrimonio della sua cliente da un pericolo imminente. Egli non afferma che abbia avuto luogo effettivamente una rapina o un furto con scasso, né che sarebbe potuto accorrere tempestivamente ed efficacemente soltanto utilizzando detto avvisatore. Ma neppure se ciò fosse stato il caso egli potrebbe richiamarsi allo stato di necessità. Infatti, chi costituisce un'organizzazione destinata a protezione e sorveglianza e conclude contratti intesi a porre determinate persone od istituti al beneficio delle prestazioni garantite dall'organizzazione stessa, ha il dovere di prendere previamente tutte le misure che gli consentano di adempiere, senza violare le disposizioni legali, le obbligazioni assunte. Ovvio è che egli non possa, in occasione d'ogni intervento urgente, fare semplicemente astrazione dalla disciplina legale ed arrogarsi privilegi spettanti alla polizia. Se così non fosse, il ricorrente potrebbe, con la stessa motivazione, violare le norme vigenti in materia di porto d'armi, di radiotrasmissioni a scopo professionale, di circolazione stradale, e pretendere ogni volta l'impunità adducendo un presunto stato di necessità. Lo stato di necessità è invero invocabile soltanto ove sussista concretamente un grave pericolo che non possa manifestamente essere evitato altrimenti; e, anche in questo caso, va sempre osservato il principio della proporzionalità.