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Urteilskopf

108 IV 68


16. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 5 maggio 1982 nella causa C. contro Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)

Regeste

Forstpolizei. Verletzung von Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 (FPolG; RS 921.0).
Art. 46 Abs. 1 Ziff. 3 FPolG, der die unbewilligte Verminderung des Waldareals unter Strafe stellt, ist nicht anwendbar auf die Einzäunung von Wald entgegen Art. 3 Abs. 1 (FPolV; RS 921.01).

Sachverhalt ab Seite 68

BGE 108 IV 68 S. 68
Nella primavera del 1980 C. faceva recintare la parte boschiva di una particella di sua proprietà. Con decisione del 13 febbraio 1981 il Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino gli infliggeva per tale recinzione una multa di Fr. 560.-- (Fr. 20.-- per ogni ara boschiva recintata), in applicazione dell'art. 699 CC e dell'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF. Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino respingeva il 3 marzo 1981 il gravame presentatogli da C. avverso la decisione dipartimentale.
C. è insorto con ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale, chiedendo il suo annullamento.
BGE 108 IV 68 S. 69
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso ed ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo perché assolva il ricorrente.

Erwägungen

Considerando in diritto:

2. Il ricorrente adduce in primo luogo che la recinzione incriminata non è illecita; in secondo luogo, egli censura che la multa inflittagli ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF sia stata commisurata in base alla totalità della superficie boscata del mappale.
a) Conviene esaminare preliminarmente se nella recinzione litigiosa, effettuata senza autorizzazione, possa ravvisarsi l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF. Ove infatti tale disposizione non potesse applicarsi alla fattispecie concreta accertata dalla corte cantonale, la condanna dovrebbe essere comunque annullata, senza che occorra stabilire se nel caso concreto la recinzione fosse consentita sotto il profilo del diritto forestale.
b) L'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF punisce la diminuzione dell'aerea boschiva avvenuta senza il consenso dell'autorità federale o cantonale (art. 31 LVPF), ossia il dissodamento non autorizzato, con una multa da 20 a 50 franchi l'ara, con riserva dell'obbligo del rimboschimento.
La sentenza impugnata assimila la recinzione non autorizzata, quale impedimento al libero accesso al bosco, ad un dissodamento, e applica ad essa la stessa pena prevista per quest'ultimo. Orbene, è certo che una recinzione impedisce od ostacola il libero accesso al bosco, garantito dall'art. 699 CC (cfr. DTF 106 Ib 47, DTF 105 Ib 272, DTF 96 I 102), e pregiudica in tal modo la funzione sociale - oggi sempre più importante - del bosco quale spazio destinato al ristoro e allo svago. Nondimeno, anche un bosco recintato rimane bosco, come espressamente ricordato dall'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della LVPF (RS 921.01). La vegetazione silvestre non viene eliminata e continua a godere del divieto di dissodamento stabilito in linea di principio dall'art. 31 LVPF. La recinzione non fa venir meno i vantaggi ecologici né la funzione protettrice propria del bosco, né, di regola, altera il paesaggio. Mentre ad un'effettiva diminuzione dell'area boschiva, risultante da un dissodamento, può essere posto rimedio solo difficilmente ed in modo incompiuto (mediante rimboschimento nella stessa regione), le conseguenze di una recinzione abusiva sono suscettibili d'essere eliminate in modo
BGE 108 IV 68 S. 70
relativamente agevole, dato che la cinta non suole pregiudicare il bosco come tale, ma ne fa venir meno soltanto la funzione sociale.
Secondo il suo testo e il suo senso, l'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF si riferisce soltanto ad una vera e propria diminuzione dell'area boschiva. Tale norma penale non può, in via interpretativa, essere applicata al caso della recinzione non autorizzata. Anche nella prassi della giurisprudenza amministrativa l'autorizzazione di cintare una superficie boscata non è equiparata ad un permesso di dissodamento; essa è considerata soltanto quale deroga al divieto di recinzione (cfr. DTF 106 Ib 52).
Nell'applicare l'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF ad un caso di costruzione di una cinta e di posa di una siepe, la Corte cantonale ha violato il diritto federale; la sua sentenza va quindi annullata. Sotto il profilo del diritto amministrativo i motivi addotti dal ricorrente a favore della recinzione non appaiono molto convincenti; non deve peraltro essere deciso in questa sede se egli avesse diritto ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 OVPF al divieto di recinzione stabilito in linea di principio. La sentenza impugnata dev'essere infatti annullata già perché contraria al diritto federale, in assenza di una specifica norma penale federale applicabile al proposito.
c) Dall'assenza nell'art. 46 cpv. 1 n. 3 LVPF di una specifica norma penale federale applicabile all'ipotesi di recinzione non autorizzata non discende tuttavia che una siffatta recinzione debba rimanere impunita. Ai sensi dell'art. 48 LVPF, i Cantoni possono emanare altre disposizioni penali relative alla polizia delle foreste. Inoltre, l'autorità competente può, nelle sue decisioni concrete dirette ad impedire una recinzione progettata o ad eliminare una recinzione già avvenuta, comminare espressamente la pena prevista dall'art. 292 CP per il caso di disobbedienza.

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Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 106 IB 47, 105 IB 272, 96 I 102, 106 IB 52

Artikel: Art. 46 Abs. 1 Ziff. 3 FPolG, art. 699 CC, art. 31 LVPF, art. 3 cpv. 1 OVPF mehr...