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Urteilskopf

139 IV 305


47. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia penale)
6B_303/2013 del 27 agosto 2013

Regeste

Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, aArt. 95 Ziff. 2 SVG; Fahren trotz Führerausweisentzugs gestützt auf Art. 67b StGB.
Wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl er mit einem strafrichterlichen Fahrverbot im Sinne von Art. 67b StGB belegt wurde, kann den Tatbestand von aArt. 95 Ziff. 2 SVG erfüllen, der dem neuen Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG entspricht (E. 2).
Unerheblich ist, dass dem Fahrzeugführer die Benützung eines ausländischen Führerausweises nicht formell verboten wurde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 305

BGE 139 IV 305 S. 305

A. Con sentenza del 10 settembre 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha dichiarato A. autore colpevole di ripetuto furto aggravato, ripetuta ricettazione aggravata, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e violazione della legge sulle armi. La
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Corte lo ha condannato a una pena detentiva ed ha contestualmente ordinato, in applicazione dell'art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre per una durata di due anni. Questa misura è stata posta in esecuzione dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2010 da parte della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni.

B. Il 17 agosto 2010 A. è stato fermato dalle guardie di confine presso il valico doganale di X. mentre circolava alla guida di un motoveicolo in direzione dell'Italia. Con decreto di accusa del 4 ottobre 2010, il Procuratore pubblico ha ritenuto l'imputato colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca giusta il vecchio art. 95 n. 2 LCStr. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e alla multa di fr. 1'000.-.

C. Statuendo sull'opposizione dell'imputato al decreto di accusa, con sentenza del 22 marzo 2012 il Giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna.

D. Adita dall'imputato, con sentenza del 14 febbraio 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di primo grado.

E. A. impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo da ogni imputazione. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del vecchio art. 95 n. 2 LCStr.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 Il ricorrente sostiene che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr (RU 2006 3459) proteggerebbe esclusivamente la sicurezza della circolazione stradale, per cui rientrerebbero nel suo campo di applicazione soltanto i casi di revoca della licenza di condurre fondati sugli art. 16 segg. LCStr. Il ritiro della licenza sulla base dell'art. 67b CP costituirebbe per contro una misura di carattere penale destinata ad evitare che l'imputato commetta ulteriori reati e persegue quindi lo scopo di proteggere la sicurezza pubblica. Secondo il ricorrente, che ravvisa al riguardo una lacuna legislativa, spetterebbe al legislatore disciplinare nel CP una sanzione specifica per il caso del mancato rispetto
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del divieto di condurre ai sensi dell'art. 67b CP. La decisione della Corte cantonale violerebbe pertanto i vecchi art. 1 e 95 n. 2 LCStr.

2.2 Il vecchio art. 95 n. 2 LCStr, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, prevede che chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La disposizione corrisponde all'attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267). Prima del 2005, l'infrazione era punita meno severamente, con l'arresto non inferiore a dieci giorni e con la multa: l'inasprimento della sanzione è stato espressamente voluto per la precedente insufficiente efficacia della norma (FF 1999 3871).
L'art. 67b CP consente al giudice penale di ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli art. 59-64 CP il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso. Questo motivo di revoca era già previsto dal previgente art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr, secondo cui la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente doveva essere revocata, se il conducente aveva utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali. La norma è stata abrogata nell'ambito della modifica della LCStr del 14 dicembre 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, siccome non era in relazione con la sicurezza della circolazione, ma mirava a combattere la commissione di ulteriori reati. Il motivo di revoca dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere crimini è quindi ora disciplinato, con delle modifiche, dall'art. 67b CP, adottato nell'ambito della revisione della parte generale del CP (cfr. DTF 137 IV 72 consid. 2.3.2).
Nella situazione previgente, quando la fattispecie dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere un crimine o ripetuti delitti intenzionali era contemplata fra i motivi di revoca dal vecchio art. 16 LCStr, il vecchio art. 95 n. 2 LCStr prevedeva analogamente, in modo generale, la punibilità di colui che conduceva un veicolo a motore sebbene la licenza gli fosse stata revocata. Il legislatore non ha quindi stabilito che soltanto determinati motivi di revoca avrebbero comportato la punibilità del conducente qualora questi si fosse ciononostante messo alla guida del veicolo a motore. Il fatto che il motivo di revoca del vecchio art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr sia poi stato trasferito e disciplinato con una nuova formulazione nell'art. 67b CP non ha
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mutato la portata del vecchio art. 95 n. 2 LCStr, fatto salvo l'inasprimento della pena comminata. Come in precedenza, la norma sancisce la punibilità della guida nonostante la revoca, indipendentemente dal motivo del ritiro della licenza. Anche il conducente che circola alla guida di un veicolo a motore, nonostante sia colpito da un divieto di condurre emanato dal giudice penale in applicazione dell'art. 67b CP, può quindi incorrere nel reato del vecchio art. 95 n. 2 LCStr (cfr. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 77 ad art. 95 LCStr e n. 207 ad art. 102 LCStr; CÉDRIC MIZEL, Nature et mise en oeuvre des nouvelles déchéances pénales et administratives du droit de conduire, RPS 125/2007 pag. 76). Il vecchio art. 95 n. 2 LCStr, oltre alla sicurezza della circolazione quale bene giuridico protetto nel complesso dal vecchio art. 95 LCStr, tutela infatti anche il rispetto delle decisioni dell'autorità (cfr. JEANNERET, op. cit., n. 2 ad art. 95 LCStr).

2.3 Alla luce di queste considerazioni, le censure ricorsuali risultano quindi infondate. Il fatto che il ritiro della licenza di condurre sulla base dell'art. 67b CP non ha lo scopo di proteggere la sicurezza stradale, ma mira ad evitare la commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, non è decisivo sotto il profilo del vecchio art. 95 n. 2 LCStr. Come visto, questa norma sanziona il mancato rispetto di una decisione di revoca della licenza di condurre, indipendentemente dai motivi che ne stanno alla base. Né costituisce una lacuna la circostanza secondo cui la sanzione per la violazione del divieto di condurre giusta l'art. 67b CP non è prevista dal CP medesimo. La misura dell'art. 67b CP corrisponde sostanzialmente al provvedimento del previgente art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr e continua quindi ad essere suscettibile di rientrare nel campo di applicazione dell'art. 95 LCStr.

3.

3.1 Il ricorrente sostiene che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr non sarebbe comunque applicabile in concreto, siccome nel dispositivo della sentenza del 10 settembre 2008 la Corte delle assise criminali ha semplicemente ordinato il ritiro della licenza di condurre, ma non gli ha esplicitamente imposto un divieto di circolare sul territorio svizzero. Adduce che, quale cittadino residente all'estero e titolare di una licenza di condurre conseguita il 19 luglio 2010 in Italia, disponeva di un valido titolo per condurre un motoveicolo in Svizzera e che l'autorità non gli ha vietato di fare uso della licenza di condurre italiana conformemente a quanto prevede l'art. 45 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51).
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3.2 Richiamando semplicemente il dispositivo della sentenza del 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, il ricorrente disattende che il ritiro della licenza di condurre in virtù dell'art. 67b CP (dal titolo marginale "divieto di condurre") implica necessariamente l'interdizione di guidare veicoli a motore sul territorio svizzero per la durata stabilita (cfr. ARQUINT/HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2a ed. 2007, n. 33 ad art. 67b CP). La portata della misura risulta del resto in modo sufficientemente chiaro dalla motivazione del giudizio del 10 settembre 2008, che richiama espressamente la citata disposizione. Come rettamente rilevato dalla CARP, il fatto che il ricorrente ha successivamente conseguito una licenza in Italia non rendeva inefficace il divieto di condurre emanato nei suoi confronti (cfr. DTF 95 IV 168). Poco importa al riguardo che l'autorità non gli ha formalmente vietato l'uso della licenza straniera, non essendo del resto venuta a conoscenza del relativo rilascio.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 137 IV 72, 95 IV 168

Artikel: Art. 67b StGB, art. 95 n. 2 LCStr, art. 95 LCStr, Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG mehr...