130 V 156
Urteilskopf
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26. Estratto della sentenza nella causa E. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
H 14/03 del 12 marzo 2004
Regeste
Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung.
Weder Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71 noch Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72 regeln die Frage nach dem anwendbaren Recht bei der Prüfung eines Gesuchs um eine Pauschalabfindung anstelle einer Altersrente der AHV für den Fall, dass das FZA erst nach Erreichen des Alters, das Anspruch auf eine solche Leistung gibt, aber vor Erlass der streitigen Verwaltungsverfügung in Kraft getreten ist (Erw. 4). Mangels einer diesbezüglichen normativen Regelung ist die Lösung im internen Recht zu suchen (Erw. 5). Da sich der nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende (BGE 127 V 467 Erw. 1), zu Rechtsfolgen führende Tatbestand (Erreichen des 65. Altersjahres) im konkreten Fall vor dem 1. Juni 2002 verwirklicht hat, wäre das Begehren um eine Pauschalabfindung nach Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit zu prüfen und gutzuheissen gewesen (Erw. 5 und 6).
Dai considerandi:
1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato al ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa svizzera di compensazione. (...)
3. Il ricorrente è un cittadino italiano che, dopo alcuni anni di attività lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. In considerazione di questa fattispecie internazionale, concernente un cittadino dell'UE, si pone la questione di sapere se e in quale misura l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia svizzera (27 maggio 2002), ma comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa (19 giugno 2002).
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4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.
4.2 L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento n. 574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.
4.2.1 Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, esso non risolve il tema di sapere se una pretesa originata da un evento verificatosi prima dell'entrata in vigore, nello Stato interessato, del regolamento in questione, ma sul quale l'amministrazione si pronuncia solo successivamente, soggiaccia al nuovo ordinamento comunitario, rispettivamente convenzionale, oppure se ad essa debbano applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti. Così, l'art. 94 n. 1 del regolamento n. 1408/71 si limita a stabilire che quest'ultimo - per ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito p. es. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20) - non istituisce alcun (nuovo) diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore nello Stato interessato (cfr. ROSE LANGER, in: MAXIMILIAN FUCHS [editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden 2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 2 del menzionato articolo si occupa della presa in considerazione dei periodi di contribuzione e, eventualmente,
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dei periodi di occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del detto regolamento. Per il resto, il n. 3 della norma - stante il quale, fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel territorio dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in esame, atteso che l'oggetto del giudizio non verte propriamente sull'acquisizione di un diritto in virtù del regolamento n. 1408/71, né verte sulla liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4).Ciò nondimeno, è utile rilevare che, secondo la giurisprudenza sviluppata in materia dalla CdGCE (sulla sua rilevanza per i tribunali svizzeri cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, giusta il quale, nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21 giugno 1999]), le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 si ispirano al principio per cui le prestazioni spettanti in virtù del precedente ordinamento, se più favorevoli rispetto alle prestazioni contemplate dal nuovo regolamento, non vengono ridotte (sentenze CdGCE del 13 ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. 1976 pag. 1523, punto 13, e 4 maggio 1988, causa 83/87, Viva, Racc. 1988 pag. 2521, punto 10).
4.2.2 L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nelle situazioni in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione, prevede che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al tempo stesso conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo. Orbene, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione (sentenza CdGCE del
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7 maggio 1998, causa C-113/96, Gomez Rodriguez, Racc. 1998 pag. I-2461, punto 44).Sennonché, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di specie appare dubbia già solo per il fatto che le due diverse modalità di prestazione entranti in linea di considerazione in concreto (liquidazione forfetaria e rendita), escludendosi a vicenda, ostano all'effettuazione di una doppia liquidazione.
5. In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione (DTF 128 V 318 seg. consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e C-53/99, Camarotto e Vignone, Racc. 2001 pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza CdGCE del 21 gennaio 1999, causa C-120/97, Upjohn Ltd, Racc. 1999 pag. I-223 segg., punto 32; cfr. pure SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EG, in: SJZ 2003 pag. 194; SILVIA BUCHER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Abkommen über die Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).
5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
5.2 In concreto appare evidente che lo stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato il 27 maggio 2002, con il compimento del 65° anno di età da parte di E., e non il 1° giugno 2002. Se anche l'art. 21 cpv. 2 LAVS dispone che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età determinante (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: cpv. 1), l'insorgenza, al 1° giugno 2002, del diritto alla rendita configura solamente la conseguenza giuridica derivante dalla realizzazione dello stato di fatto determinante (nel caso di specie, appunto il compimento del 65° anno di età).
5.3 Contraria ai principi giurisprudenziali appena esposti appare in tale ambito la Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente la procedura per la determinazione delle rendite AVS/AI nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS, in vigore dal 1° giugno 2002, che, pur senza peraltro vincolare il Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 127 V 61 consid. 3a, DTF 126 V 68 consid. 4b, DTF 126 V 427 consid. 5a, DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), pronunciandosi sul tema dell'applicazione temporale dell'Accordo, dopo avere nella precedente edizione precisato che l'insorgenza dell'evento assicurato (età, decesso o invalidità) configura il momento determinante (apparentemente in questo senso anche l'opinione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino pubblicata in RDAT 2002 I pag. 50: "Per i casi transitori è determinante il momento in cui nasce l'evento assicurato"; cfr. pure ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002, pag. 80 segg.), nella sua più recente versione (stato al 1° luglio 2003) osserva che l'ALC si applica di fatto a tutte le rendite assegnate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'evento assicurato, il momento della decisione costituendo il criterio determinante (cifra marginale 1010; cfr. pure VSI 2003 pag. 231). Orbene, soprattutto in situazioni, come la presente, di modifica normativa, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni non può unicamente essere fatta dipendere dal momento - aleatorio - in cui l'amministrazione rende la propria decisione.
5.4 Alla luce di quanto precede, dovendosi applicare le disposizioni in vigore al 27 maggio 2002, la conclusione del primo giudice che ha negato nel caso di specie l'applicabilità della Convenzione 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale - respingendo di conseguenza la possibilità di riconoscere un'indennità forfetaria prevista da tale Convenzione - per il fatto che, salvo eccezioni non riscontrabili in concreto, l'entrata in vigore dell'ALC, che non contempla una simile eventualità (cfr. pure il Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5295), avrebbe sospeso gli accordi bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale (art. 20 ALC), non può essere condivisa. La domanda di prestazione presentata da
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E. non poteva essere trattata secondo le modalità di liquidazione previste dall'ALC e dai regolamenti di riferimento, bensì avrebbe dovuto esserlo conformemente alle regole stabilite dalla predetta normativa bilaterale italo-svizzera.
6.1 L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1° febbraio 1982, dispone che qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.
6.2 Nell'evenienza concreta, la pronuncia commissionale, cui si rinvia, ha già dettagliatamente esposto come la rendita di fr. 138.- mensili, assegnata all'insorgente, rappresenti l'11,34 % della rendita ordinaria completa (fr. 1217 mensili), calcolata su un periodo di contribuzione massimo di 44 anni e su un reddito annuo determinante corrispondente a quello del ricorrente. Ne consegue che a torto l'amministrazione, prima, e il giudice commissionale, in seguito, hanno negato all'insorgente il riconoscimento di un'indennità forfetaria. Il ricorso essendo fondato, il giudizio della precedente istanza e la decisione amministrativa del 19 giugno 2002 sono annullati. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione affinché determini, mediante nuovo provvedimento, l'importo dell'indennità forfetaria spettante a E.