BGer 5P.100/2000 |
BGer 5P.100/2000 vom 17.07.2000 |
[AZA 0]
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5P.100/2000 flo
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II CORTE CIVILE
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17 luglio 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Weyermann e Bianchi.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 6 marzo 2000 presentato da E.C.________, Torino (I), patrocinato dall'avv.
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Y.________, Lugano, contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a N.B.________, L.B.________, Basilea, E.B.________, Aesch, U.T.________, Ascona, M.T.________, Gordola, D.T.________, Aurigeno, dott. A.G.________, dott. P.G.________, e L.R.________, Torino (I), patrocinati dall'avv. dott.
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X.________, Lugano, in merito alla nullità di un testamento (arbitrio nell'apprezzamento delle prove);
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Ritenuto in fatto :
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A.- E.V.________, cittadina svizzera nata nel 1901, è deceduta senza lasciare discendenti il 17 marzo 1992 presso l'Ospedale San Donato di Intragna. Essa era proprietaria di un'ingente fortuna mobiliare e immobiliare in Svizzera e a Torino. Dopo aver disposto dei suoi beni in diversi testamenti, ha con testamento pubblico del 9 agosto 1990 revocato tutte le precedenti disposizioni ed istituito quali eredi il pronipote U.T.________ ed E.C.________, amministratore del suo patrimonio in Italia, nonché esecutore testamentario, e ha assegnato diversi legati ai pronipoti N.B._______, L.B.________ ed E.B.________, allo stesso E.C.________ e ai suoi figli, come pure ad A.G.________ e a suo figlio.
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B.- Con testamento pubblico del 10 gennaio 1991 E.V.________, degente nella camera 309 del summenzionato ospedale, ha revocato ogni precedente disposizione di ultime volontà, ha nominato U.T.________ esecutore testamentario nonché suo erede universale, ha sostanzialmente mantenuto i legati già previsti in precedenza e ne ha istituito uno a favore di L.R.________. Il medesimo giorno, la testatrice ha rilasciato una procura generale a U.T.________ e ha revocato quella a favore di E.C.________, al quale ha chiesto la restituzione di tutti i beni. Successivamente, con testamento olografo del 21 gennaio 1991, essa ha revocato ogni disposizione a favore della famiglia E.C.________, destinando i relativi beni alla moglie di U.T.________, R.T.________. Dopo essere stata dimessa dallo stabilimento di cura, essa ha vissuto con la famiglia del pronipote U.T._______.
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C.- Il 15 aprile 1991 la delegazione tutoria di Locarno, allertata da E.C.________, ha sospeso provvisoriamente E.V.________ dai diritti civili e ha inoltrato un'istanza di interdizione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il 7 gennaio 1992 l'autorità tutoria ha denunciato U.T.________ per aver prelevato senza autorizzazione beni per un valore complessivo di fr. 1'150'000.-- da un conto bancario della prozia. E.V.________ è stata ricoverata per l'ultima volta il 20 settembre 1991 nell' Ospedale di San Donato dove è deceduta il 17 marzo 1992.
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Nel mese di aprile 1992 il notaio F.M.________ ha pubblicato il testamento del 9 agosto 1990 e il notaio M.Z.________ quelli del 10 e 21 gennaio 1991. Il 21 settembre 1992 E.C.________ ha denunciato quest'ultimo notaio per falsità in atti pubblici.
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D.- Il 16 ottobre 1992 E.C.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Locarno Città U.T._______, M.T.________ e D.T.________, N.B._______, L.B._______ ed E.B.________, A.G.________ e P.G._______ nonché L.R.________, con un'azione tendente all'annullamento del testamento pubblico del 10 gennaio 1991.
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L'11 dicembre 1992 è stata constatata, in seguito a un furto con scasso, la scomparsa dall'ufficio del notaio M.Z.________ dell'atto di pubblicazione con i testamenti originali del 10 e 21 gennaio 1991. Il 23 dicembre 1994 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico del notaio M.Z.________. Tale decisione è stata infruttuosamente contestata da E.C.________ sia innanzi alla Camera dei ricorsi penali sia innanzi al Tribunale federale.
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E.- Con giudizio 7 aprile 1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamento pubblico del 10 gennaio 1991. Il 1° febbraio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dai soccombenti, ha accolto il rimedio e ha riformato la decisione del primo giudice, rigettando la petizione.
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F.- Il 6 marzo 2000 E.C.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Con risposta 19 maggio 2000 le controparti propongono la reiezione del gravame.
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Considerando in diritto :
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1.- Inoltrato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela ammissibile dal profilo degli art. 86, 87 e 89 cpv. 1 OG.
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Pure il presupposto della sussidiarietà assoluta è adempiuto, non esistendo altro rimedio di diritto con cui è possibile censurare l'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata (DTF 119 II 84 con rinvii).
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2.- a) Se le norme relative alla celebrazione di atti pubblici sono in linea di principio determinate dal diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC), il diritto federale contiene delle disposizioni precise concernenti le esigenze di forma dei testamenti pubblici, che ne determinano, secondo la costante giurisprudenza, la validità (DTF 118 II 273 consid. 3b e rinvii). Giusta gli art. 500 cpv. 1 e 2 e 501 CC il testatore comunica la sua volontà al notaio o ad altra persona ufficiale designata dal diritto cantonale (art. 499 CC); questa redige o fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore, che la firma. Appena datata e firmata la scrittura, il testatore dichiara innanzi a due testimoni, in presenza del notaio, che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà (art. 501 cpv. 1 CC). I testimoni confermano con la loro firma sulla scrittura che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli si trovava in stato di capacità di disporre (art. 501 cpv. 2 CC). La dichiarazione di cui all'art. 501 cpv. 1 CC è un presupposto indispensabile per la validità dell'atto (DTF 118 II 273 consid. 3b/aa e rinvii; Piotet, Droit successoral, Traité de Droit Privé Suisse, vol. IV, pag. 212; Ruf, Commento basilese, ZGB II, n. 6 ad art. 501 CC; Tuor, Commento bernese, n. 5 all'art. 501 CC; Escher, Commento zurighese, n. 3 all'art. 501 CC). Essa dev'essere fatta alla presenza simultanea dei due testimoni e del pubblico ufficiale (Tuor, op. cit. , n. 6 all'art. 501 CC, Ruf, op. cit. , n. 8 all'art. 501 CC; Piotet, op. cit. , pag. 212), ciò che è pure una condizione per la validità dell'atto (Escher, loc. cit.).
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b) Giusta l'art. 9 CC i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (cpv. 1); questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale (cpv. 2).
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Tale norma è segnatamente applicabile all'attestazione dei testimoni di cui all'art. 501 cpv. 2 CC (DTF 89 II 363 consid. 1; Ruf, op. cit. , n. 15 all'art. 501 CC).
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c) I principi summenzionati sono stati correttamente esposti dall'autorità cantonale e non sono in quanto tali contestati. Unicamente litigiosa è la loro applicazione nel caso concreto, il ricorrente lamentando un apprezzamento arbitrario delle prove.
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3.- La sentenza impugnata rileva, citando il rogito, che dopo la lettura del testamento da parte della disponente sono state chiamate e assunte quali testimoni C.M.________ e M.G.________ e che in loro presenza la testatrice ha dichiarato di aver letto l'atto pubblico e che lo stesso rappresenta l'esatta e precisa espressione delle sue ultime volontà. Il testamento contiene pure l'indicazione che l'atto è stato scritto personalmente dal notaio e da questi letto ad alta e intelligibile voce alla continua ed ininterrotta presenza della testatrice e dei due testimoni.
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Sempre secondo la sentenza impugnata, dall'istruttoria è emerso che il notaio ha invitato R.T.________ a cercare due testimoni. Questa si è rivolta all'infermiera C.M.________, che l'ha poi seguita nella camera della disponente con la collega M.G.________. Il notaio ha quindi dichiarato di aver verificato le loro generalità e a tal fine una delle due testimoni è andata a prendere un documento di legittimazione che teneva nella borsetta. Questa circostanza è stata confermata dall'avv. X.________, il quale attendeva fuori dalla camera della disponente e che ha deposto di aver visto una testimone uscire e ritornare dopo 4-5 minuti con in mano una carta pieghevole. Tale fatto è però stato negato dalle due infermiere, che contestano di aver esibito un qualsiasi documento. I giudici cantonali hanno tuttavia reputato che da ciò non si può concludere per la falsità dell'atto pubblico, poiché non è ravvisabile come il notaio abbia potuto accertare i dati personali delle testimoni, che altrimenti solo l'ospedale o il comune di Intragna avrebbero potuto fornire, senza che una parte pretenda che ciò si sia verificato. Il notaio rogante ha inoltre dichiarato di aver chiesto alla testatrice di confermare ai testimoni di aver letto le precedenti pagine dell'atto e che queste contengono le disposizioni di sua ultima volontà, al che essa disse a viva voce che era il suo testamento e che l'aveva letto prima che entrassero le testimoni.
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In un primo tempo, invece, le testi C.M.________ e M.G._______ hanno negato che il notaio risp. la testatrice avesse pronunciato le predette dichiarazioni. M.G.________ ha mantenuto la propria versione, mentre C.M.________ ha dichiarato, dopo essere stata interrogata in presenza del notaio M.Z.________, che le sembra di ricordare che la defunta avesse detto un sì a proposito del testamento quando il predetto notaio le aveva chiesto qualcosa. Secondo la Corte cantonale, pur considerando il disagio delle due testimoni innanzi all'autorità penale e il tempo trascorso dall'evento, le loro dichiarazioni sono troppo incerte e titubanti per essere idonee a smentire quanto contenuto nell'atto pubblico.
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Infine, per quanto concerne la presenza contemporanea delle due testimoni, l'avvocato X.________ ha dichiarato di aver visto le due infermiere uscire, una dietro l'altra dalla camera della disponente. Sia M.G.________ che C.M.________ hanno invece negato di essere state presenti allo stesso momento nella citata camera. Secondo la sentenza impugnata le esitanti e confuse dichiarazioni delle due infermiere sulla loro presenza alternata nella stanza non sono sufficienti, in particolare con riferimento alla chiara deposizione del predetto legale, per negare con un minimo di sicurezza la loro contestuale presenza nella stanza della testatrice e ravvisare un vizio di forma nella rogazione del testamento.
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4.- Il ricorrente richiama dapprima la sentenza di primo grado in cui il Pretore ha assodato, sulla base delle ripetute e non contraddittorie deposizioni delle infermiere, che esse non erano presenti simultaneamente alla rogazione della fase finale dell'atto di ultime volontà e che la disponente non aveva fatto loro la dichiarazione di cui all'art. 501 cpv. 1 CC. Egli sostiene poi che i Giudici d'appello sono giunti alla conclusione opposta con un'interpretazione arbitraria delle prove. Citando in maniera circostanziata le deposizioni delle due donne, da cui risulta con una sufficiente certezza, anche con riferimento alle deposizioni di R.T.________, del notaio M.Z.________ e dell'avvocato X.________, l'inesattezza del testamento pubblico per quanto concerne la dichiarazione dell'art. 501 cpv. 1 CC e la presenza contemporanea delle due testimoni.
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5.- a) Nella sua prima audizione innanzi al Procuratore pubblico del 7 dicembre 1992 nella procedura penale avviata nei confronti di M.Z.________, M.G.________, nata M.R._______, ha dichiarato quanto segue:
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"Nella camera 309 c'erano la paziente, la nipote
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[R.T.________] che conoscevo di vista poiché veniva
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in ospedale a trovare la E.V.________ e un uomo
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che ho supposto dovesse essere un avvocato o un
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notaio (lui comunque non si è presentato a me come
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tale ma può darsi che sia stata la C.M.________ a
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dirmi che nella camera c'era un avvocato o un notaio).
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Senza che nessuno mi chiedesse nulla, la
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nipote mi ha detto di firmare là dove mi indicava
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lei sui fogli ed io, senza chiedere nulla e in
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buona fede, ho firmato.
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(....)
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D.[domanda] mentre lei firmava la C.M.________ era
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presente in camera ?
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R.[risposta] mi sembra di no, poiché ricordo che
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lei è uscita ed io sono entrata. Posso quindi escludere
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che potesse essere presente nello stesso
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momento in cui io ero in camera a firmare.
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(...)
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D. La E.V.________ l'ha sentita affermare di persona
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che aveva letto il testamento e che quanto
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scritto corrispondeva alle disposizioni di sua
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ultima volontà ?
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R. no, poiché non ha proferito parola ed ho supposto
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in buona fede che tutto fosse già sistemato
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fra di loro di comune accordo.
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(...)
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D. il notaio o qualcun altro le ha chiesto i documenti
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di legittimazione ?
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R. no e ne sono certissima.. "
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Il 13 gennaio 1993 in occasione di un confronto con il notaio M.Z.________ innanzi al Procuratore pubblico, M.G.________ ha in particolare dichiarato quanto segue:
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"Il verbalizzante mi ha riletto il mio verbale
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steso davanti al PP il 7.12.1992 e lo riconfermo
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integralmente senza avere nulla da aggiungere o da
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modificare .
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(...)
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D. Lei riconferma in particolare che la
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E.V.________ non ha proferito parola durante la
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sua presenza nella camera?
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R. Sì, lo riconfermo: la E.V.________ non ha assolutamente
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parlato.
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(...)
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Sono rimasta in camera solo due minuti per la firma.
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D. Nella camera 309 al momento in cui lei firmava
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era presente anche la C.M.________ ?
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R. No, poiché ricordo che quando io sono entrata
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lei usciva: perlomeno ricordo con esattezza che ci
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siamo incrociate. Nella stanza quando io firmavo
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erano presenti la paziente, la nipote, io e quello
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che pensavo dovesse essere il notaio.
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(....)
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D. Lei ha sentito ora cosa asserisce l'avvocato
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M.Z.________ relativamente a quanto sarebbe avvenuto,
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secondo la sua versione, nella camera 309:
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cosa ha da dire al riguardo?
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R. Io riconfermo la mia versione e tra l'altro sono
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sicura di non essere andata a prendere nessun
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documento né di averlo esibito a qualcuno in quella
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camera poiché se avessi dovuto andare a prenderlo,
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dato che non l'avevo con me e che lo spogliatoio
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del personale è ubicato in un'altra ala dell'ospedale, mi ricorderei se avessi dovuto effettuare
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questo tragitto che avrebbe comportato
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almeno 5 minuti. "
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Dopo questa audizione, il Procuratore pubblico ha informato M.G.________ che il notaio M.Z.________ aveva sporto denuncia nei suoi confronti per falsa testimonianza.
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Nel verbale del 12 marzo 1993 steso durante un ulteriore confronto si legge quanto segue:
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"M.G._______
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Confermo integralmente quanto ho già dichiarato
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nei miei precedenti verbali e non ho nulla da aggiungere
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o da modificare.
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(...)
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La teste M.G._______ chiede al verbalizzante di
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ripeterle i suoi dati personali menzionati nel
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testamento del 10 gennaio 1991. Dopo averli sentiti
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esibisce la sua carta d'identità (fotocopia
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agli atti rilasciata il 19.11 1991) facendo notare
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che sui documenti italiani figura sempre il cognome
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da nubile e quindi se l'avesse effettivamente
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esibita al notaio M.Z.________, avrebbe dovuto
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scrivere M.R._______ e non M.G.________ come invece
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c'è nel testamento.
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A domanda degli astanti precisa che anche nel documento
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d'identità precedente a questo figurava
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M.R._______ così come anche sulla patente di guida
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(fotocopia agli atti).. "
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b) Il 2 dicembre 1992 in occasione della sua prima audizione innanzi al Procuratore pubblico nell'ambito della procedura penale avviata nei confronti del notaio M.Z.________, C.M.________ ha in particolare dichiarato quanto segue:
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"Nella camera vi era la E.V.________ a letto, un
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avvocato di cui non conosco il nome e che vedevo
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per la prima volta (forse la R.T.________ mi disse
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anche il nome ma sinceramente non lo ricordo più)
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e la R.T.________.
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Il mio compito è stato unicamente quello di apporre
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la mia firma su un foglio dove c'erano degli
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scritti (non ricordo se a mano o a macchina però
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riconfermo che è quello esibitomi dal verbalizzante
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e composto di 7 pagine). Siccome nessun dei
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presenti ha proferito parola e mi ha dato spiegazioni
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io, per discrezione, non ho né chiesto spiegazioni
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sul mio ruolo di testimone né tantomeno ho
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letto il contenuto dei fogli che firmavo.
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(....)
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Mentre firmavo in camera era rimasta anche la
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R.T.________.
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Posso escludere che mentre firmavo e durante tutta
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la mia permanenza in camera vi era presente la
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collega M.G.________ o che sia entrata posteriormente.
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(....)
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A.d.r.
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Escludo che mentre ero in camera e firmavo i documenti
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la E.V.________ ha proferito parola e ricordo
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che era distesa nel letto con la schiena leggermente
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rialzata.
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(...)
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Prima di quell'incontro del 10 gennaio 1991 l'avvocato
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che c'era in camera io non l'avevo mai visto
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e nemmeno oggi ricordo che fisionomia abbia
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poiché il nostro incontro è stato per quei pochi
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attimi della firma.. "
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In occasione di un confronto con il notaio M.Z.________ avvenuto il 13 gennaio 1993 innanzi al Procuratore pubblico, C.M.________ ha dichiarato quanto segue:
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"D. Lei riconferma che all'interno della camera
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309 prima, durante e dopo la firma sua come testimone,
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il notaio e la E.V.________ abbiano proferito
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parola?
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R. Non ricordo che qualcuno abbia parlato, né da
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parte del notaio né da parte della E.V.________.
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Malgrado i miei sforzi non riesco a ricordare esattamente
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i particolari di quella mia presenza
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nella stanza per la firma del testamento.
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D. Lei si ricorda di aver sentito quanto scritto a
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pagina 6 del testamento di cui ha fatto da testimone
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e che nuovamente rileggo in questa sede?
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R. Non ricordo assolutamente di aver sentito quanto
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contenuto nello scritto che il verbalizzante mi
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ha appena letto.
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D. Si ricorda se la E.V.________ abbia dichiarato
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in sua presenza di aver letto il testamento e che
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ciò corrispondeva alle sue ultime volontà?
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R. Non ricordo assolutamente che l'abbia fatto.
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D. Nel verbale PP 2.12.1992 lei però ha detto che
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"... nessuno dei presenti ha proferito parola e mi
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ha dato spiegazioni. ..". Come mai ora non ricorda
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più?
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R. Posso assicurare che quanto ho dichiarato il 2
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dicembre 1992 corrispondeva ai miei ricordi al
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momento di quella verbalizzazione. Oggi mi sento
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molto più agitata e non ho dormito questa notte
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pensando alla convocazione odierna.
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(...)
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D. Signora C.M.________, Lei ora ha sentito dalla
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viva voce del notaio M.Z.________ cosa, secondo la
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sua versione, sarebbe avvenuto quel giorno; in
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primo luogo riconosce il notaio M.Z.________ e che
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cosa ha da dire su quanto da lui affermato?
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R. Non ricordo la sua fisionomia e non ricordo
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nemmeno se la persona che mi sta di fronte fosse
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quella presente nella camera 309 il 10 gennaio
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1991. Per quanto riguarda i fatti io non ricordo
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oggi e potrebbe essere vero quello che dice l'avvocato
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M.Z.________. Dando questa risposta non mi
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sento agitata ma tranquilla.. "
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Il Procuratore pubblico ha poi informato C.M.________ che il notaio M.Z.________ aveva sporto una denuncia nei suoi confronti per falsa testimonianza.
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Il 12 marzo 1993 in un verbale di un ulteriore confronto innanzi al Procuratore pubblico C.M.________ ha dichiarato segnatamente quanto segue:
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"Ripensando in questi tempi a quell'episodio, dopo
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essere stata interrogata in presenza dell'avv.
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M.Z.________, mi sembra di ricordare che la
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E.V.________ abbia detto un sì a proposito del
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testamento quando l'avv. M.Z.________ le ha chiesto
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qualche cosa. Non ricordo niente di più. Non
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ricordo più se ero io da sola come testimone in
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quel momento.. "
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c) Dalle deposizioni citate risulta che nel loro primo e unico interrogatorio effettuato dal Procuratore pubblico senza la presenza del notaio M.Z.________ e del suo patrocinatore, M.G.________ e C.M.________ si sono chiaramente e in modo concordante ricordate di essere state introdotte separatamente nella stanza d'ospedale, in cui erano presenti la testatrice, R.T.________ e un avvocato/notaio, di essere rimaste nella camera unicamente qualche minuto per firmare l'atto e che la testatrice non ha detto una parola.
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M.G.________ ha sempre fermamente mantenuto tale versione nei confronti avvenuti con il notaio M.Z.________.
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Anche dopo che quest'ultimo ha inoltrato una denuncia per falsa testimonianza. Per contro C.M.________, in occasione del confronto del 13 gennaio 1993, ha deposto di non ricordarsi che la testatrice abbia fatto una qualsiasi dichiarazione, in particolare che essa abbia detto di aver letto il testamento e che esso conteneva le sue ultime volontà. La teste C.M.________ ha nondimeno assicurato che le sue precedenti dichiarazioni corrispondevano ai ricordi che essa aveva a quel momento. Solo dopo la denuncia per falsa testimonianza sporta dal notaio M.Z.________ e dopo essere stata interrogata in presenza del predetto notaio e del suo patrocinatore, essa ha infine dichiarato che le sembrava di ricordare un sì a proposito di un testamento quando il notaio aveva chiesto qualcosa alla disponente.
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d) Come già osservato, le prime dichiarazioni delle infermiere M.G._______ e C.M.________, rilasciate in un momento in cui i ricordi erano sicuramente più freschi e prima che esse fossero messe sotto pressione, erano perfettamente chiare e concordanti. Del resto, esse sono le uniche due persone sentite sulle circostanze che hanno accompagnato la rogazione dell'atto non interessate dall'esito della lite. Ne segue che le esitazioni di una di esse, intervenute dopo essere stata confrontata al notaio M.Z.________ assistito da un altro avvocato e dopo essere oggetto di una denuncia per falsa testimonianza, non permettono all'autorità cantonale, senza incorrere in arbitrio, di considerare le deposizioni delle due testimoni dell'atto pubblico come inidonee per determinare l'inesattezza dello stesso.
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In effetto, la partecipazione dei testimoni nella rogazione di un testamento pubblico ha per scopo di garantire che il testo dell'atto corrisponda alla volontà del testatore (DTF 118 II 273 consid. 5a). Se come nella fattispecie, la testatrice ha letto e firmato l'atto senza che i testimoni fossero presenti, la dichiarazione effettuata innanzi al pubblico ufficiale, con cui essa conferma loro di aver letto l'atto e che questo contiene le sue disposizioni di ultima volontà (art. 501 cpv. 1 CC), è ancora più essenziale per garantire che il tenore del testamento corrisponda realmente alla volontà della disponente. Poiché dalle deposizioni chiare e concordanti delle due infermiere risulta che - contrariamente a quanto indicato nell'atto notarile - la testatrice non ha dichiarato quanto prescritto dall'art. 501 cpv. 1 CC e poiché le testimoni sono state chiamate separatamente per apporre la propria firma sul rogito, le loro testimonianze potevano unicamente essere scartate sulla base di elementi solidi. Ciò che, come si dirà qui di seguito, non è in concreto avvenuto.
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e) R.T.________ è la consorte dell'erede universale istituito con il testamento litigioso: la sua testimonianza, a prescindere dall'ammissibilità di una siffatta deposizione dal profilo dell'art. 228 CPC ticinese, deve quindi essere valutata con prudenza. Essa ha dichiarato di essere rimasta fuori dalla camera della testatrice mentre le due testimoni prestavano il loro ufficio. Tale teste non ha pertanto potuto constatare alcunché sul rispetto delle esigenze poste dall'art. 501 cpv. 1 CC. Lo stesso vale per l'avv. X.________, legale dei beneficati, che pure ha dichiarato di aver atteso fuori dalla camera della testatrice.
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Unicamente il notaio M.Z.________ ha dichiarato di aver chiesto alla testatrice di confermare alle due testimoni di aver letto le precedenti pagine dell'atto e che queste contenevano le sue ultime volontà, al che la testatrice avrebbe detto a viva voce che si trattava del suo testamento e che essa lo aveva letto prima che entrassero le testimoni.
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Tuttavia la sola deposizione del notaio M.Z.________ non permetteva ai giudici cantonali, senza cadere nell'arbitrio, di negare che il ricorrente avesse apportato la prova del mancato rispetto delle esigenze formali poste dall'art. 501 cpv. 1 CC. In effetto, il notaio rischiava una condanna penale per falsità in documenti e il ritiro della patente notarile, se egli avesse smentito le constatazioni menzionate nell'atto pubblico. Inoltre le sue dichiarazioni contrastano con il contenuto dello stesso testamento pubblico del 10 gennaio 1991, in cui ha indicato - alla fine - di aver letto tale atto a chiara ed intelligibile voce alla continua presenza della testatrice e delle due testimoni. Infine, alla pagina 6 dell'atto pubblico i dati personali di C.M.________ sono seguiti da una riga vuota e quelli di M.G.________ da due righe vuote. Ora, tale modo di procedere - per altro in contrasto con l'art. 49 cpv. 3 delle legge ticinese sul notariato, secondo cui gli atti scritti a mano non devono avere alcun vacuo che non sia lineato - sembra indicare che i dati personali dei testimoni siano stati aggiunti a posteriori. Tale circostanza discredita ancora maggiormente la deposizione del notaio e fa nel contempo apparire ancora più plausibile la deposizione delle infermiere riferita alla mancata produzione di documenti di identità.
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f) In conclusione, da quanto precede discende che i giudici cantonali hanno valutato le prove agli atti in modo insostenibile e quindi arbitrario, ritenendo che il ricorrente non sia riuscito a provare il mancato adempimento delle esigenze formali di cui all'art. 501 cpv. 1 CC.
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6.- Il ricorso, fondato, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza e sono poste a a carico delle controparti in solido (art. 156 cpv. 1 e 7 e art. 159 cpv. 1 e 5 OG).
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
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2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta in solido a carico dei resistenti, i quali rifonderanno al ricorrente, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
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10'000.-- per spese ripetibili della sede federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 luglio 2000
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere
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