BGer 1P.789/2000
 
BGer 1P.789/2000 vom 13.02.2001
[AZA 1/2]
1P.789/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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13 febbraio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 dicembre 2000 presentato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla, Lugano, contro la risoluzione del 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la composizione dell' Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che contro la risoluzione del 5 dicembre 2000, pubblicata sul Foglio ufficiale n. 99 del 12 dicembre 2000, con la quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha nominato, per il periodo fino al 30 giugno 2004, i membri del Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, l'avv.
dott. Arnaldo Bolla ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico;
che, secondo l'art. 150 OG, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), e che, se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (cpv. 4);
che con decreto del 19 dicembre 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare, entro il 18 gennaio 2001, l'importo di fr.
3000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il ricorrente non ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito (art. 150 cpv. 4 OG);
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
che il ricorrente non dovrà rifondere all'autorità cantonale un'indennità per ripetibili (art. 159 OG);
visto l'art. 36a OG;
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 13 febbraio 2001 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,