BGer 4P.304/2000
 
BGer 4P.304/2000 vom 26.02.2001
[AZA 0/2]
4P.304/2000
I CORTE CIVILE
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26 febbraio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Leu e Rottenberg Liatowitsch.
Cancelliera: Gianinazzi.
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Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 28 dicembre 2000 dalla X.________ S.A., Cama, patrocinata dall' avv. Luca Segàt, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 4 settembre 2000 dalla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che la vede opposta ad A.________, Mesocco, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Roveredo, in materia di contratto di lavoro (arbitrio, diritto di essere sentito);
Ritenuto in fatto :
A.- Dal 1987 A.________ ha lavorato alle dipendenze della X.________ S.A., ditta attiva nella costruzione di opere metalliche in genere. Fin dall'inizio il rapporto di lavoro è stato regolato mediante contratto annuale, rinegoziato di anno in anno.
Tra il 1991 e il 1993 A.________ ha percepito un salario mensile di fr. 3500.-- per 45 ore di lavoro settimanali.
Richiamandosi all'art. 34 cpv. 1 della Convenzione Collettiva Nazionale di Lavoro nel settore dell'Unione svizzera del metallo (CCNL) - che prevede una durata settimanale normale del lavoro di 41 ore - nel 1995 egli ha convenuto in causa la datrice di lavoro e ottenuto il pagamento di fr. 4144. 05, oltre interessi, quale remunerazione per le ore supplementari prestate. Il ricorso di diritto pubblico presentato dalla società contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale è stato respinto dal Tribunale federale il 3 giugno 1997 (causa inc. 4P.39/1997).
Nel 1994 e 1995 le parti hanno pattuito uno stipendio mensile di fr. 3900.-- per 45 ore di lavoro settimanali.
Nei contratti del 1996 e 1997 esse hanno infine concordato la riduzione del tempo di lavoro a 41 ore e 15 minuti per settimana, lasciando immutata la paga.
Il rapporto di lavoro si è concluso il 28 febbraio 1997.
B.- A.________ ha inoltrato un'ulteriore azione creditoria nei confronti della X.________ S.A. verso la fine del mese di novembre 1998, onde ottenere il pagamento di fr. 19'190. 10, oltre interessi. Tale importo si componeva di fr. 14'596. 75 a titolo di remunerazione per 532 ore supplementari di lavoro prestate tra il 1° gennaio 1994 e il 28 febbraio 1997; fr. 2383. 35, pari a 11 giorni di vacanza erroneamente dedotti dal salario per il mese di dicembre 1995; fr. 1560.--, quale differenza del salario per lavoro ridotto nei mesi di gennaio e febbraio 1997 e, infine, fr. 650.-- corrispondenti alla tredicesima mensilità pro rata per il 1997.
Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 22 gennaio 1999 egli ha adito il Tribunale del Distretto di Moesa, che con sentenza del 15 dicembre 1999 ha integralmente accolto le sue pretese e gli ha assegnato un'indennità per ripetibili di fr. 7680.--.
L'appello interposto dalla soccombente, limitato alla questione della retribuzione delle ore supplementari e delle ripetibili, è stato respinto il 4 settembre 2000. Visto il carattere temerario dell'impugnativa la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha inoltre accollato alla società costi di procedura per fr. 4000.-- (art. 343 cpv. 3 CO).
C.- Contro questo giudizio la X.________ S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 28 dicembre 2000, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
Prevalendosi della violazione degli art. 8, 9 e 29 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, con il primo rimedio essa postula l'annullamento della pronunzia impugnata.
Con risposta del 13 febbraio 2001 A.________ ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre l'autorità cantonale - pur auspicando il rigetto del ricorso - ha rinunciato a formulare osservazioni.
Considerando in diritto :
1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
2.- L'art. 34 cpv. 1 CCNL prevede una durata settimanale normale di lavoro di 41 ore (178 ore al mese o 2138 ore all'anno). Le ore di lavoro prestate che superano più di un quarto d'ora la durata giornaliera del lavoro (8 ore e 12 minuti) sono considerate ore supplementari (art. 35 cpv. 1 CCNL) e vanno compensate con congedi equivalenti o maggiorazioni di salario (art. 35 cpv. 2 combinato con l'art. 44 cpv. 2 CCNL).
Sulla base di queste norme i giudici grigionesi hanno stabilito che l'importo di fr. 3900.-- mensili va riferito a una durata di lavoro normale di 41 ore. Ciò trova conferma anche nel fatto che nei contratti 1996 e 1997 le parti hanno concordato questa paga per un orario di lavoro conforme alle succitate disposizioni. Così facendo la società ha inoltre smentito la propria tesi secondo la quale essa avrebbe accordato al dipendente lo stipendio minimo previsto dalla CCNL qualora fosse stata consapevole della durata normale del lavoro.
Ritenuto che - contrariamente a quanto asserito dalla datrice di lavoro - dalle schede di controllo non è emerso ch'egli abbia beneficiato di congedi equivalenti, la Corte cantonale ha quindi deciso di confermare la decisione del Tribunale distrettuale di riconoscere al lavoratore il diritto alla remunerazione delle ore supplementari fornite.
Il giudizio di primo grado è stato confermato anche in punto all'ammontare dell'indennità di ripetibili (fr.
7680.--) posta a carico della società.
Considerato, infine, che la questione delle retribuzione delle ore supplementari è stata oggetto di una controversia giudiziaria sfociata nella sentenza del Tribunale federale citata nella pronunzia di prima istanza e che, ciononostante, la datrice di lavoro è insorta riproponendo le censure già sollevate nel quadro della precedente vertenza, i giudici grigionesi hanno posto a suo carico i costi della procedura d'appello, di fr. 4000.-- (art. 343 cpv. 3 CO).
3.- La ricorrente contesta questa decisione nella sua interezza siccome lesiva del principio dell'uguaglianza (art. 8 Cost.), del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), nonché dell'art. 6 CEDU.
4.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 124 I 159 consid. 1 con rinvii).
a) Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza degli argomenti esposti nei due gravami. In simili casi Il Tribunale federale ha già precisato che i due gravami non possono venir dichiarati inammissibili solo per il motivo che il loro contenuto è identico; essi verranno tuttavia esaminati nel merito solamente se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione esposta appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a con rinvii).
b) Molti degli argomenti addotti nel ricorso di diritto pubblico risultano d'acchito irricevibili siccome proponibili nel quadro del ricorso per riforma. Il ricorso di diritto pubblico è infatti ammissibile soltanto se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al Tribunale federale mediante altro rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Orbene, trattandosi di un procedimento civile a carattere pecuniario con un valore di causa superiore a fr.
8000.--, nulla osta in concreto alla presentazione di un ricorso per riforma (art. 43 e 46 OG), peraltro avvenuta.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso di diritto pubblico nella misura in cui viene contestata l'interpretazione dell'art. 34 della Convenzione Collettiva Nazionale di lavoro, trattandosi di diritto privato federale (cfr. DTF 98 II 205 consid. 1).
Lo stesso vale per l'asserita violazione del diritto di essere sentito. Nonostante il richiamo alla citata garanzia costituzionale, infatti, la ricorrente intende chiaramente rimproverare ai giudici cantonali la mancata applicazione degli art. 2 e 3 CC, concernenti l'abuso di diritto e la malafede. Un eventuale complemento della fattispecie a questo riguardo andrebbe inoltre richiesto con il ricorso per riforma, sulla scorta dell'art. 64 OG.
Ad analoga conclusione si deve giungere con riferimento alla pretesa violazione del "principio della clausola favorevole", mediante la quale la ricorrente intende manifestamente censurare l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO.
c) Per il resto, l'argomentazione addotta nel ricorso di diritto pubblico disattende in larga misura i requisiti di motivazione propri a tale rimedio. Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG l'allegato ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Chiamato a statuire su di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale vaglia infatti solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato (conformemente al cosiddetto "Rügeprinzip").
Ciò comporta l'inammissibilità della censura concernente la violazione dell'art. 6 CEDU, menzionata solo in ingresso all'allegato e poi non sostanziata.
La società non può, per il resto, limitarsi ad affermare che il giudizio impugnato è arbitrario. Essa non può semplicemente contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 122 I 70 consid. 1c). Per sostanziare l'arbitrio non basta proporre una soluzione sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 125 I 166 consid. 2a); occorre dimostrare - con un'argomentazione chiara e dettagliata - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF citati).
Qualora venga, in particolare, censurato l'accertamento dei fatti - come nel caso in rassegna - è inoltre necessario dimostrare che gli accertamenti definiti arbitrari riguardano circostanze suscettibili d'influire sull'esito della procedura, tenendo conto del fatto che, in ogni caso, l'annullamento della sentenza impugnata si giustifica se risulta arbitraria nell'esito e non solo nella sua motivazione (DTF 122 III 130 consid. 2a).
5.- In conclusione, il gravame si avvera ammissibile solamente in quanto rivolto contro la decisione di confermare l'importo riconosciuto al resistente, in prima istanza, a titolo di ripetibili e contro quella di accollare alla ricorrente i costi della procedura di appello, a causa del carattere temerario del ricorso.
a) Il Tribunale distrettuale ha fissato un'indennità per ripetibili di fr. 7680.--, considerati il dispendio orario del patrocinatore (fr. 5000.--), il supplemento per il valore litigioso (fr. 950.--), il risarcimento delle spese (fr. 1196. 40) e l'IVA (fr. 535. 98) (cfr. art. i 2-4, 5 e 9 Tariffa d'onorario degli avvocati grigionesi). La Camera civile ha definito questa indennità manifestamente corretta.
I giudici hanno infatti tenuto conto di un dispendio di 25-30 ore per un onorario di fr. 200.-- orari, ciò che non appare esagerato se si considera la mole di lavoro a carico del patrocinatore del resistente, il quale ha introdotto due scritti processuali, partecipato all'audizione di due testi e all'udienza principale. Nulla muta il richiamo, ad altre cause nell'ambito delle quali sono state assegnate indennità più ridotte, essendo in quei casi il valore litigioso inferiore.
La ricorrente contesta queste considerazioni ma non dimostra che l'autorità grigionese avrebbe abusato del proprio potere d'apprezzamento e emanato una decisione manifestamente insostenibile. Essa dimentica, inoltre, di non poter fare riferimento a circostanze di fatto prive di riscontro nella sentenza impugnata, né tantomeno allega di averle già regolarmente sottoposte dinanzi all'autorità cantonale, la quale le avrebbe arbitrariamente trascurate (DTF 119 II 6 consid. 4a).
Su questo punto il giudizio cantonale resiste pertanto alla censura di arbitrio.
b) La Camera civile grigionese ha ritenuto l'appello temerario e, sulla scorta dell'art. 343 cpv. 3 CO, posto a carico della ricorrente fr. 4000.--. Essa ha infatti impugnato il giudizio di primo grado facendo valere i medesimi argomenti già addotti - e respinti, sia dalle autorità giudiziarie cantonali che dal Tribunale federale - nell'ambito del precedente procedimento avviato dal resistente, avente per oggetto la medesima questione, ovverosia la remunerazione delle ore supplementari.
La ricorrente ravvede in questa decisione una violazione degli art. 8 Cost. (parità di trattamento) e 9 Cost. (divieto dell'arbitrio). A suo modo di vedere i due procedimenti giudiziari presentano delle analogie ma non sono identici. La vertenza decisa dal Tribunale federale il 3 giugno 1997 era stata infatti esaminata - sia dalle autorità cantonali che da quella federale - solo dal profilo dell'arbitrio, mentre che quella attuale, visto il valore litigioso, ha beneficiato di un esame più approfondito, ciò che non escludeva - a priori - un esito diverso.
Anche su questo punto il ricorso si avvera privo di fondamento. Basti rilevare che nella sentenza pronunciata il 3 giugno 1997 si legge:
"È quindi a ragione che la Commissione del Tribunalecantonale
ha basato i suoi calcoli su una
durata di lavoro settimanale pari a 41 ore (art. 34 cpv. 1 CCNL), immutate le condizioni salariali,
e considerato le quattro ore prestate in eccedenza
come ore supplementari da retribuirsi a
norma dell'art. 44 cpv. 2 lett. a CCNL. Questa
decisione si rivela non solo non arbitraria, ma
bensì conforme alla prassi vigente in materia di
lavoro straordinario (cfr. DTF 116 II 69 consid. 4b e 105 II 40). "
Ora, la ricorrente non spiega per quale motivo tali considerazioni non dovrebbero valere nel caso di specie, né adduce alcun motivo a sostegno di un eventuale cambiamento della giurisprudenza in materia. Essa non chiarifica nemmeno la tesi, peraltro solo accennata, secondo la quale vi sarebbe una relazione fra l'obbligo di versare un'indennità per ripetibili alla controparte e i costi di procedura.
Giovi comunque rilevare che il versamento dell'indennità per ripetibili dipende, sia nel principio che nell'ammontare, dall'esito del procedimento e non dal comportamento processuale delle parti.
In queste circostanze il giudizio della Camera civile grigionese sul carattere temerario dell'appello non può essere definito arbitrario.
Si rileva infine che la questione di sapere se, eventualmente, l'autorità cantonale ha misconosciuto la nozione di temerarietà menzionata all'art. 343 cpv. 3 CO non può essere esaminata in questa sede (art. 84 cpv. 2 OG).
6.- Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame in quanto ammissibile.
Giusta l'art. 343 cpv. 2 e 3 CO la procedura per controversie derivanti dal rapporto di lavoro è gratuita qualora il valore litigioso non superi fr. 20'000.--. Ciò vale anche per il procedimento dinanzi al Tribunale federale (DTF 113 Ia 107 consid. 5, 115 II 30 consid. 5a). Considerato che la ricorrente ha contestato, fra l'altro, la questione della temerarietà dell'appello, il suo gravame al Tribunale federale non può essere qualificato temerario, sicché non si giustifica di porre a suo carico i costi processuali di questa sede.
In quanto soccombente, essa è per contro tenuta a rifondere al resistente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1e2OG).
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia. La ricorrente rifonderà al resistente fr. 2000.-- per ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 26 febbraio 2001 MDE
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,