BGer I 629/2000 |
BGer I 629/2000 vom 01.05.2001 |
[AZA 7]
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I 629/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 1° maggio 2001
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nella causa
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B._________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAS, Via Gorizia 23, 86170 Isernia, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
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Fatti :
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A.- Mediante decisione 9 luglio 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha a decorrere dal 1° settembre successivo sostituito con una mezza rendita la rendita intera di cui era al beneficio il cittadino italiano B._________, nato nel 1948.
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B.- Con giudizio 27 settembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame interposto dall'assicurato con l'assistenza del Patronato INAS, nel senso che ha tutelato il provvedimento amministrativo impugnato.
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C.- B._________, sempre tramite l'INAS, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Contesta che fossero dati i requisiti per l'emanazione di un provvedimento di soppressione della rendita intera. Postula il ripristino della stessa. A sostegno del gravame produce documentazione medica.
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L'amministrazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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Pendente lite, il ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione.
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Diritto :
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1.- La Commissione di ricorso ha già ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, precisando in particolare quando una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A questa esposizione si deve fare riferimento quando si osservi che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese e che i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
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2.- Ai considerandi della pronunzia di primo grado può essere prestata adesione pure nella misura in cui in concreto ha ritenuto che nel periodo intercorso tra l'epoca della resa della decisione di assegnazione della rendita intera e quella del provvedimento impugnato, con cui la prestazione è stata ridotta alla metà, l'invalidità del ricorrente sia diminuita ad un tasso inferiore ai due terzi.
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I primi giudici, prendendo a base le affidanti certificazioni della consulente medica dell'amministrazione, fondate sull'insieme della documentazione sanitaria contenuta agli atti, hanno illustrato in modo convincente come all'epoca decisiva della decisione in lite le affezioni lamentate dall'interessato non fossero da oltre tre mesi più di gravità tale da provocare un'incapacità di guadagno che raggiungesse, in occupazioni idonee, l'intensità richiesta dalla legge svizzera per dar diritto all'erogazione di una rendita intera. In sostanza deve essere ritenuto che la situazione di B._________, in particolare la sua patologia psoriatica, sia migliorata al punto da giustificare la ripresa da parte sua di un'attività lucrativa parziale atta a permettergli di conseguire un reddito escludente un'invalidità pari almeno ai due terzi.
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A ciò nulla muta la documentazione medica prodotta con il gravame a questa Corte. Chiamata a pronunciarsi al riguardo, la consulente medica dell'amministrazione ha dichiarato di mantenere le precedenti conclusioni nel senso che al momento decisivo del provvedimento amministrativo litigioso le condizioni di salute del ricorrente erano migliorate in misura tale da escludere il persistere di una limitazione dell'idoneità lavorativa giustificante l'erogazione di una rendita intera. Per quel che riguarda poi gli atti sanitari successivamente trasmessi dal ricorrente, essi sfuggono al controllo giudiziario del Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito della presente procedura, poiché concernono senza eccezione una situazione posteriore a quella esistente alla data giuridicamente rilevante della resa del provvedimento in lite.
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Il giudizio commissionale non può pertanto che essere tutelato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI
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del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali.
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Lucerna, 1° maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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