BGer I 16/2001 |
BGer I 16/2001 vom 11.05.2001 |
[AZA 7]
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I 16/01 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
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supplente; Grisanti, cancelliere
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Sentenza dell'11 maggio 2001
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nella causa
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A._______, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
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Fatti :
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A.- A._______, cittadino italiano, nato nel 1940, di professione muratore, dopo avere presentato il 2 aprile 1987 una relativa domanda, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità da parte della Cassa di compensazione del Canton B._______, la quale, con decisione 30 agosto 1988, lo ha riconosciuto invalido al 75% a far tempo dal 1° ottobre 1987 a dipendenza di inabilità addebitabile a una grave discopatia riscontrata in L3/4 e a una, meno marcata, in L4/5.
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Il diritto alla rendita intera é stato in seguito confermato, con aumento del grado di invalidità al 100%.
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Dopo il rimpatrio nel 1996, l'erogazione della prestazione è stata assunta dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, il quale, a sua volta, ha a più riprese confermato il diritto alla rendita per un'invalidità totale.
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Il 7 gennaio 1999 l'Ufficio AI ha dato avvio a una procedura di revisione del grado di invalidità. Sulla scorta della documentazione medica aggiornata, esso ha rimesso all'assicurato un progetto di decisione, che prevedeva la soppressione della rendita intera. Dopo aver sottoposto al proprio consulente medico gli atti sanitari raccolti in sede di opposizione al progetto di decisione, l'Ufficio AI, con provvedimento 3 gennaio 2000, ha confermato di sopprimere la rendita intera dal 1° marzo successivo. Secondo l'amministrazione, l'assicurato sarebbe stato in grado di svolgere un'attività compatibile con il suo migliorato stato di salute e di conseguire più della metà del guadagno che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
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B.- Adita dall'interessato, che si è avvalso dell'assistenza del Patronato INCA, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio del 4 dicembre 2000, ha accolto parzialmente il gravame, riconoscendo all'assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2000, in sostituzione della precedente rendita intera, per un grado di invalidità valutato al 54%.
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C.- Sempre tramite il Patronato INCA, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede l'annullamento della pronunzia impugnata e il ripristino del versamento della rendita intera anche dopo il 1° marzo 2000, allegando ulteriore documentazione medica.
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L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone di respingere il ricorso, producendo il parere espresso da un suo nuovo consulente medico. Per contro, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- Nell'impugnato giudizio, la Commissione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in particolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
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a) E' comunque utile ricordare che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 % e che, a norma del cpv. 1ter della stessa disposizione, le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
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b) Inoltre, giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità.
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Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b). Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b).
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c) Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
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2.- Il Tribunale federale delle assicurazioni può prestare adesione alle conclusioni cui sono giunti i giudici di primo grado.
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a) La Commissione di ricorso ha rilevato che nell'attribuire inizialmente la rendita intera d'invalidità, la Cassa di compensazione del Canton B._______ si era basata su una diagnosi di grave discopatia in L3/4 e di discopatia meno pronunciata in L4/5. Gli accurati esami svolti all'Ospedale di B._______ avevano tra l'altro messo in rilievo, sempre secondo i primi giudici, un'evoluzione degenerativa con lacerazioni interne del disco intervertebrale L3/4.
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A ciò andavano però aggiunte le conclusioni cui erano giunti gli specialisti del Centro di formazione professionale invalidi di B._________ al termine di un periodo di osservazione protrattosi per oltre due settimane. Essi rilevavano, al di là delle indubitabili patologie organiche, una sofferenza psichica. Veniva riscontrato un logorio nervoso in relazione alla situazione familiare.
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Anche il medico curante evidenziava per altro l'esistenza di una depressione.
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b) Quando l'Ufficio AI ha intrapreso la procedura di revisione in lite, la situazione appariva senz'altro mutata.
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Certo, non ci si può attenere, come rilevato dai primi giudici, all'opinione del primo consulente medico, cui l'amministrazione aveva sottoposto il caso, che si è fondato su dati incompleti, opinione ancora ribadita, malgrado la produzione di ulteriore documentazione medica, in sede di procedura di opposizione al progetto di soppressione della rendita.
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Non v'è però ragione di non aderire, con la Commissione di ricorso, alle convincenti conclusioni cui è pervenuta la dottoressa E._______ in sede di esame del ricorso di primo grado, la quale, se, da un lato, ritiene l'assicurato incapace al lavoro come muratore al 70%, dall'altro, lo considera nondimeno abile in misura parziale e, meglio, del 50% in attività compatibili quale quella di agrimensore e addirittura del 70% in altre attività leggere. Tale valutazione non diverge per altro da quella espressa dai medici dell'INPS. Inizialmente, quando la Cassa di compensazione del Canton B._______ aveva riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera, gli accertamenti medici condotti dall'amministrazione per stabilire la situazione del ricorrente erano giunti alla conclusione che, dal profilo organico, egli avrebbe potuto seguire una riqualificazione professionale. Si era tuttavia rinunciato a tale riqualificazione ed è stata concessa direttamente la rendita intera soprattutto in virtù dei disturbi psichici summenzionati, segnatamente di depressione, che affliggevano il ricorrente al momento in cui era stata presa la decisione primitiva e che impedivano all'assicurato di mettere a frutto ogni sua residua capacità lavorativa.
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A giusta ragione quindi i primi giudici hanno deciso, in accoglimento parziale del ricorso dell'assicurato, di ridurre alla metà la rendita intera, ma non di sopprimerla, dopo aver correttamente valutato le conseguenze economiche sulla scorta della relazione dell'Ufficio preposto a tale compito.
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c) Con il presente ricorso l'assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica. Dopo coscienzioso esame di questi atti, segnatamente della TAC della colonna vertebrale dell'11 agosto 2000, dell'esame della densità ossea del 4 agosto 2000 e dell'esame EMG del 7 agosto 2000, la consulente medica dell'Ufficio AI ha ritenuto di poter confermare la sua precedente valutazione dell'incapacità lavorativa.
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Non esiste infatti, secondo il medico incaricato, alcun segno di compressione radicolare, non vi sono segni di una osteoporosi tale da comportare un accresciuto rischio di fratture, né vi sono appigli per una denervazione dei fasci muscolari alle estremità inferiori esaminate. La consulente medica dell'Ufficio AI insiste, pertinentemente, sul progressivo e costante miglioramento della situazione psichica.
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Nemmeno in questa sede sono quindi emersi motivi che possano indurre in qualche modo a non confermare la pronunzia dei giudici di primo grado.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residente all'estero e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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