BGer U 286/1998 |
BGer U 286/1998 vom 31.05.2001 |
[AZA 7]
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U 286/98 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 31 maggio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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M._________, opponente, rappresentato dal Patronato INCA,
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Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- M._________, nato nel 1939, lavorava come capo-muratore
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presso l'impresa di costruzioni Z._________ SA
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di R._________ quando, il 10 ottobre 1995, fu vittima di un
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infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione
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alla spalla destra che rese necessari due interventi
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chirurgici. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le
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prestazioni di legge.
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Mediante decisione 27 ottobre 1997, l'INSAI dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1°
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giugno 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
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del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 19 dicembre 1997.
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B.- Assistito dal Patronato INCA di Bellinzona,
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M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
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del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una
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rendita d'invalidità del 40% e la concessione di un'adeguata
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indennità per ripetibili.
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Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
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all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
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43%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
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ripetibili nella misura di fr. 800.-.
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C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari
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di Bellinzona, interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
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querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 30%,
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conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite il Patronato INCA, postula
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la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale
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delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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Il primo giudice ha in particolare esposto come,
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giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
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che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
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(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
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disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
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medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
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un lato, come il compito del medico consista nel porre un
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giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
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e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
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dall'altro, come la documentazione medica costituisca
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un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
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A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
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sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
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nel rapporto 7 aprile 1997 del dott. C._________, specialista
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di chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'INSAI,
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la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato,
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a dipendenza dei postumi infortunistici alla spalla destra,
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non era più in grado di continuare l'attività di capo-muratore
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esercitata prima dell'incidente subito nel
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1995. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria
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di primo grado ha però ritenuto l'interessato abile al lavoro
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in misura completa in attività sostitutive leggere
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compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del
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resto incontestati, il Tribunale federale delle assicurazioni
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non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato.
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica
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di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
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in tema di determinazione del salario di riferimento
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per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha
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ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
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anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
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sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
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non qualificati con problemi di salute in attività
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leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
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su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
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ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
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sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
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in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato. Qualora
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difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
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alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
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dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
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e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
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debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
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circostanze personali e professionali del caso concreto
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(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
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di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
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di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
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tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
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riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
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salario statistico permettesse di tener conto delle varie
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particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
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rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
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pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
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una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
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il giudice non può senza valido motivo sostituire il
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suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
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cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
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un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
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non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
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è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
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specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
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non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
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giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
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aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
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10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
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querelato non può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
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tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
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43'495.55. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di
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invalido operata dall'INSAI. Le censure sollevate a questo
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proposito dall'assicurato davanti all'autorità cantonale
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risultano infondate. L'importo stabilito dall'Istituto appare
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plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura
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dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati
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secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
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di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
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nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
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54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
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si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
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V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
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concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
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salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
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limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 61'128.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
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a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità
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- arrotondato a favore dell'assicurato - del 30% merita
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di essere ristabilita.
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4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
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l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
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esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
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equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
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112 V 49 consid. 3 e rinvio).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
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indennità di parte.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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