BGer U 410/1999 |
BGer U 410/1999 vom 08.11.2001 |
[AZA 7]
|
U 410/99 Ws
|
IVa Camera
|
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
|
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
|
Sentenza dell'8 novembre 2001
|
nella causa
|
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco
|
Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,
|
contro
|
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
|
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
|
e
|
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
|
F a t t i :
|
A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la
|
ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata
|
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
|
contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è
|
caduta dalla scala esterna della propria abitazione
|
procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre
|
di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.
|
La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente
|
prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne
|
assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le
|
prestazioni assicurative di legge.
|
Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata
|
posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità
|
fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece
|
negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando
|
che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la
|
capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile.
|
Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998,
|
l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso.
|
B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano,
|
D.________ è insorta contro la menzionata decisione su
|
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
|
del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio
|
di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza
|
del persistente danno alla spalla destra. Contestava
|
essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa,
|
sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in
|
attività sostitutive.
|
L'autorità di ricorso cantonale ha completato
|
l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica
|
giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in
|
fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su
|
una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto
|
il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il
|
caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in
|
ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________,
|
più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe
|
in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha
|
nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un
|
complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data
|
in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il
|
21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status
|
quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999,
|
la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità
|
che la contestata decisione su opposizione venisse
|
modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di
|
procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato
|
il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità.
|
I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso
|
di causalità naturale fra il danno alla salute presentato
|
dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre
|
1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A
|
far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto
|
porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le
|
quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state
|
concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la
|
questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe
|
posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne
|
il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è
|
stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa
|
6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso
|
che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute
|
e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo
|
dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo
|
dall'8 febbraio 1991 (disp. 2).
|
C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di
|
Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle
|
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
|
il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia
|
giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del
|
dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale
|
Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al
|
quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle
|
sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché
|
le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario
|
dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello
|
della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe,
|
secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da
|
ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta
|
che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta
|
di complementi istruttori già formulata in sede
|
cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto
|
di essere sentito. Protestate spese e ripetibili,
|
conclude postulando in via principale che l'intero incarto
|
venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento
|
d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede
|
che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad
|
un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente
|
ha altresì domandato di essere posta al beneficio
|
dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa
|
Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue
|
condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito
|
entro il termine stabilito.
|
L'INSAI propone che il gravame sia integralmente
|
respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
|
ha rinunciato a determinarsi.
|
D i r i t t o :
|
1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era
|
il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è
|
stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita
|
d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi
|
in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento
|
infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente
|
istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni
|
per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità
|
fossero state a ragione corrisposte. Anche
|
questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.
|
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità
|
di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato
|
i principi che governano i presupposti di un nesso
|
di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
|
consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente
|
quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita
|
d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può
|
pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
|
2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente
|
al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,
|
per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando
|
la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata
|
correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura
|
di violazione del diritto di essere sentito e inconferente
|
la conclusione intesa a postulare l'allestimento di
|
ulteriori indagini.
|
3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia
|
realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale
|
tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla
|
spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia
|
giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal
|
dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata
|
il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di
|
ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata
|
relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8
|
febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato
|
facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio
|
1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in
|
particolare attestato che in occasione di un'artroscopia
|
diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto
|
escludere una rottura della cuffia dei rotatori e
|
riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla
|
destra.
|
Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve
|
giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti
|
all'inserto, appare motivata e convincente.
|
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
|
solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate
|
davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto
|
precede, esse non possono però minimamente infirmare le
|
conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre
|
rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente
|
su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale
|
il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di
|
causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno
|
alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il
|
dott. A.________ in occasione della summenzionata
|
artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato
|
bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente
|
dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.
|
G.________, segnatamente in un certificato medico
|
2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione
|
della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta
|
sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però
|
nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di
|
tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che
|
la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza
|
delle conclusioni del dott. A.________, il prof.
|
G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente
|
criticato, pur facendovi esplicito riferimento,
|
l'esito delle indagini effettuate dal menzionato
|
specialista di ortopedia nel febbraio 1991.
|
L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale
|
conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale
|
delle assicurazioni.
|
c) Discende dalle suesposte considerazioni che da
|
questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;
|
la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella
|
misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla
|
rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.
|
4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in
|
sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative
|
al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e
|
indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del
|
provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non
|
formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).
|
Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,
|
concludendo in modo generale che il nesso di causalità
|
naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio
|
1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se
|
D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative
|
indebitamente percepite.
|
Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto
|
accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del
|
giudizio impugnato dev'essere annullato.
|
5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha
|
diritto a un'indennità di parte ridotta.
|
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
|
p r o n u n c i a :
|
I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente
|
accolto nel senso che è annullato il punto 2 del
|
dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni
|
del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per
|
l'eccedenza esso è respinto.
|
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
|
III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di
|
indennità di parte.
|
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
|
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
|
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
|
Lucerna, 8 novembre 2001
|
In nome del
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Il Presidente della IVa Camera :
|
Il Cancelliere :
|